Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3091 del 18/11/2016

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3091 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CIRIELLO ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza in data 30.4.2014 della Corte d’Appello di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Ciriello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario
Fraticelli che conclude per l’annullamento con rinvio relativamente al trattamento
sanzionatorio, rigetto nel resto.
Udito il difensore dell’imputata, avv. Mario Bellavista, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. L;ti 2Z) Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma quanto al trattamento
sanzionatorio della sentenza resa il 30.05.12 dal Tribunale di Palermo, rideterminava la
pena inflitta alla A.A. in mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di
cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 5 dpr 309/90.
La ricorrente censura la sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero
da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606 lett. e,
c) rilevando che la Corte di merito ha dato una motivazione carente non considerando
le dichiarazioni rese dall’imputata a propria difesa e le dichiarazioni dalla coimputata
Ragusa Mattia, ritenute inutilizzabili
in particolare, con tali dichiarazioni l’imputata aveva spiegato che la sostanza era stata
acquistata per uso di gruppo e il bilancino trovato dagli inquirenti oltre ad altri attrezzi

Data Udienza: 18/11/2016

per il confezionamento di probabili dosi avevano spiegazioni diverse (ricollegandosi alla
attività di odontotecnico scolta dalla imputata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’assoluta genericità della doglianza svolta rende il ricorso inammissibile per

manifesta infondatezza. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia
impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni
probatorie ed immune da vizi logico-giuridici evidenziando come la quantità della
sostanza rinvenuta (pari a 52 dosi medie giornaliere) e le modalità di occultamento, nel
cassetto in sacchetto nero, il preventivo confezionamento in dosi, il ritrovamento di 31

nastro adesivo e il bilancino di precisione) deponessero nel senso dell’utilizzo della
sostanza non per uso personale o di gruppo, ma per la destinazione alla vendita, come
ritenuto del giudice di primo grado.
Si tratta di tipici apprezzamento in fatto, conformi ai principi e non sindacabili nella
presente sede di legittimità.
2. Malgrado la manifesta infondatezza del ricorso, occorre ciò nondimeno rilevare la
sopravvenuta modifica delle norme incriminatrici in relazione alla pena edittale prevista,
essendo la Corte di Cassazione, che non può ignorare lo jus superveniens, comunque
investita della eventuale applicazione della pena più favorevole, indipendentemente
dall’insussistenza di doglianze relative ad un controllo della motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio. Il giudice del merito, ritenendo la condotta contestata
collocabile nell’ambito dell’art.73 dpr 309/1990 con riconoscimento della circostanza
attenuante di cui al 5^ comma in ragione della quantità e natura della sostanza
stupefacente, ha preso in considerazione, per pervenire alla pena finale in precedenza
indicata, una pena base pari ad anni 1 di reclusione.
Come è noto, con modifica legislativa intervenuta ad opera dell’art. 2 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 2014, n.10, la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73
d.P.R. 309\90 è stata resa ipotesi autonoma di reato, sottraendola così al giudizio di
comparazione fra circostanze. La disposizione è stata poi oggetto di successiva modifica
ad opera del decreto 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16
maggio 2014, n. 79, la quale è intervenuta sull’impianto sanzionatorio dell’art. 73,
comma 5 riducendo le pene (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro
1.032,00 a euro 10.329,00, in luogo della reclusione da uno a cinque anni e della multa
da euro 3.000,00 a euro 26.000,00).
All’esito di tali novelle, deve considerarsi ius receptum il principio di diritto ribadito in
plurimi arresti di questa Corte ed oramai consolidato, alla stregua del quale per i reati
commessi prima della data di entrata in vigore del citato dl. 20 marzo 2014, n. 36,
conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, la pena deve ritenersi illegale
ancorchè essa rientri nella cornice edittale e tale illegalità è rilevabile anche ex officio
2

fogli di carta di giornale identici ritagliati per forma e dimensione in modo uguale, il

anche in caso di ricorso inammissibile (salvo che per tardività) o con il quale non
vengano proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (Sez. U, 26/06/2015,
n. 15, Della Fazia). Come chiarito nella motivazione di tale pronuncia, la pena deve
infatti ritenersi illegale anche quando sia stata determinata nell’ambito dell’intervallo
edittale, dal momento che i parametri normativamente previsti per la sua
determinazione non solo non risultano adeguati e proporzionati rispetto al nuovo
trattamento sanzionatorio ma risultano completamente stravolti; inoltre la gravità del
fatto – che costituisce il principale criterio di orientamento per il giudice nella
determinazione della pena – perderebbe completamente questa sua primaria funzione e

che ne disciplinano l’applicazione e che dovrebbero ispirare la decisione. In ossequio a
tale principio di diritto, la sentenza impugnata si appalesa insanabilmente viziata poiché
fondata su una pena base che, in violazione della disciplina della disciplina del
trattamento sanzionatorio più favorevole al reo di cui all’art.2, 4 0 comma c.p., risponde
ad un quadro normativo ormai radicalmente modificato, indipendentemente dal fatto
che la pena come determinata rientri o meno nella nuova cornice edittale.
Pare dunque evidente che, anche nel caso di specie, debba rilevarsi l’illegalità della
pena irrogata all’imputato, sebbene compresa nella forbice edittale individuata dall’art.
73, comma 5 d.P.R. 309\90 nel testo attualmente vigente. Ciò impone, pertanto,
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Palermo, limitatamente alla rideterminazione della pena, con conseguente
irrevocabilità della presente sentenza per ciò che concerne l’accertamento del reato e
della responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra Sezione della
Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso per il
resto

Così deciso il 18 novembre 2016
Il Pre idente

il principio di proporzionalità verrebbe applicato con criteri incompatibili rispetto a quelli

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