Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3091 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3091 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VELLA BIANCHETTINO GERLANDO N. IL 23/01/1954
avverso la sentenza n. 2270/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fkig – freEse-to )1-4-4v W 111-cov;Etl..(9
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Data Udienza: 15/11/2012

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(1,,r m.< 4, i& (4.4 )1012 1~ IN a_ C42~.4a4,0 1 Lia" 1. Con sentenza del 9 gennaio 2012 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 12 gennaio 2010, ha assolto Vella Bianchettino Gerlando dal delitto di calunnia contestatogli al capo sub B) dell'imputazione, riducendo la pena inflitta ad anno uno e mesi sei di reclusione, previa conferma dell'impugnata sentenza per il reato di lesioni personali di cui al capo sub A) (artt. 582, 585, 577, 61, n. 1, c.p., commesso in Ribera il 29 ottobre 2003) e per quello di falsa testimonianza di cui al capo sub C) (commesso in Sciacca il 26 febbraio 2004). 2. Con la pronuncia or ora menzionata, la Corte territoriale ha preliminarmente posto in evidenza come all'imputato, Brigadiere in servizio dell'Arma dei Carabinieri, sia stata contestata la falsa incolpazione del Di Giorgi Leonardo, che veniva accusato, con denunzia presentata dal Vella alla Stazione dei Carabinieri di Calamonaci in data 1° novembre 2003, di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dichiarando il predetto imputato di essere stato aggredito dal Di Giorgi il 29 ottobre 2003; ha inoltre escluso la configurabilità della calunnia in capo al Vella, ritenendo che un alterco tra i due certamente si era verificato, a fronte di una condotta aggressiva del Di Giorgi, il quale nell'occasione gli aveva "strappato il bavero della giacca della divisa"; ha disatteso, infine, la tesi assolutoria facendo riferimento al referto del Pronto soccorso del 29 ottobre 2003 (riguardante le lesioni subite dal Di Giorgi), sul presupposto della non revocabilità in dubbio della reazione violenta da parte dell'imputato, posta in essere peraltro nei confronti di una persona (il Di Giorgi) convalescente e in stato di evidente difficoltà motoria a seguito di un rilevante intervento chirurgico dovuto alla frattura di una rotula. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi di doglianza: a) violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza relativamente al capo sub C) dell'imputazione, che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare sebbene l'atto di appello avesse impugnato specificamente anche tale capo d'imputazione: al riguardo il ricorrente aveva affermato, in sede di appello, che per condannare su tale capo avrebbe dovuto esservi la prova che il Di Giorgi non aveva aggredito e che il Vella aveva reagito, eccependo che siffatta prova, tuttavia, non era stata acquisita agli atti; anche su altro punto della decisione ossia, l'avere o meno il Vella colpito il Di Giorgi - si era eccepito in sede di gravame come tale circostanza di fatto fosse solo supposta e scaturente da un mero ragionamento del Giudice di primo grado, non avendo i testi riferito alcunché al riguardo; RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e va accolto. 5. In ordine alla prima censura ivi articolata deve rilevarsi come l'impugnata pronuncia abbia omesso di procedere al necessario vaglio critico circa la consistenza del motivo d'impugnazione proposto riguardo alla contestata configurabilità del delitto di falsa testimonianza ipotizzato a carico del ricorrente, sottraendosi in tal modo al correlativo dovere motivazionale, specie ove si consideri il passaggio in cui la stessa Corte distrettuale pone in rilievo il fatto che dalle dichiarazioni della persona offesa si evince, in realtà, la presenza di "una qualche condotta aggressiva" realizzata nei confronti del Vella. 6. Fondata, altresì, deve ritenersi la prima parte del secondo motivo di doglianza sopra illustrato, non avendo la Corte territoriale provveduto, sul punto, al necessario approfondimento critico delle deduzioni difensive specificamente articolate in sede di gravame, né potendosi ritenere soddisfacente, al riguardo, il mero contenuto del referto del Pronto soccorso ospedaliero attestante la natura delle lesioni subite dal Di Giorgi, ove si consideri che dallo stesso iter motivazionale dell'impugnata pronuncia emerge, segnatamente: a) che nel medesimo contesto spazio-temporale vi è stato un ricovero del Vella al Pronto soccorso; b) che "certamente, un alterco tra i due litiganti vi è stato, anche con tangibili comportamenti in via di fatto"; c) che, per quanto già sopra evidenziato (nel par. 5), è stata riscontrata anche una condotta aggressiva della persona offesa nei confronti del ricorrente, cui fu "strappato il bavero della giacca della divisa". Insufficientemente motivato, dunque, e connotato da un andamento incerto e contraddittorio si mostra il percorso argomentativo seguito dall'impugnata pronuncia, avuto riguardo alla non chiara ricostruzione dei fatti oggetto della 2 b) violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., in ordine alla valutazione della prova con riferimento sia al capo sub A) che al capo sub C) dell'imputazione: nel primo caso, infatti, la prova delle lesioni inferte al Di Giorgi sarebbe stata desunta sulla base di un semplice indizio rappresentato da un referto del pronto soccorso; nel secondo caso, inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere il reato di falsa testimonianza, muovendo dal presupposto che, comunque, era emersa la prova di un alterco tra i due - prova data per acquisita dalla stessa Corte territoriale - e che, di contro, non v'era prova del fatto che il ricorrente avesse aggredito il Di Giorgi. regiudicanda (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, dep. 16/09/2009, Rv. 244763). L'ulteriore profilo investito dalla seconda parte del motivo di doglianza illustrato, supra, nel par. 3, lett. b), deve ritenersi invece assorbito alla luce delle considerazioni dianzi esposte nel par. 5. 7. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma, lì, 15 novembre 2012 Il Consigliere este sore sentenza, per un nuovo esame da condurre sui punti critici or ora evidenziati, in modo da colmare le su indicate lacune em395~1:11 4) AL

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