Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30905 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30905 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INFANTINO LUCA N. IL 01/11/1981
avverso l’ordinanza n. 8/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
22/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
ti
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /0(A ) /se

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1jC

o.

Data Udienza: 03/06/2015

2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di L’Aquila ha già esaminato e respinto, con motivazione ineccepibile, i rilievi svolti
dal ricorrente, indicando dettagliatamente gli elementi in base ai quali poteva ritenersi accertata
l’esistenza di una struttura organizzata, anche in modo elementare, che presentava, anche nel
periodo precedente al luglio 2014, un grado di effettività tale da rendere almeno possibile
l’attuazione del programma criminoso. In particolare, il Tribunale ha individuato le conversazioni
intercettate che dimostravano quanto sopra, fornendo delle stesse una più che plausibile
ricostruzione, a fronte della quale il ricorrente si é semplicemente limitato a dubitare
apoditticamente della concretezza dei progetti ideati.
A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si é sostanzialmente limitato a
ribadire argomenti già esaminati nell’ordinanza censurata, trincerandosi dietro affermazioni
generiche ed apodittiche e abbandonandosi a considerazioni in punto di fatto, che non possono
trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle modifiche alla lettera e) dell’art.
606 c.p.p., apportate dalla Legge n. 46 del 2006. Infatti la omissione della motivazione può essere
dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l’ingresso nella giustificazione
della sua decisione ad un elemento di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali
e dotato di efficacia “scardinante” dell’impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato,
coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del
ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando “gli altri
atti del processo”, specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista
logico l’intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente
valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.
Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione dell’ordinanza del
Tribunale di L’Aquila non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si é, invece, limitato
esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito ad una serie
di elementi sottoposto al suo esame nella valutazione della sussistenza della piattaforma indiziaria,
proponendone una diversa lettura. In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata
non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del
giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere
sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel
quale sostanzialmente si risolvono tutte le censure.

R.G. 14227-15
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 .-. Infantino Luca ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe, con la quale il Tribunale di L’Aquila, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura
cautelare della custodia in carcere a lui applicata in data 17-12-14 dal GIP di L’Aquila per i reati di
cui all’art. 270 bis c.p., 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, Legge 654/75, 110, 56 e 628 c.p. in
relazione alla attività di promozione ed organizzazione di una associazione eversiva di tipo
terroristico ed alla partecipazione ad un sodalizio finalizzato all’incitamento all’odio, alla
discriminazione razziale ed alla commissione di atti violenti nei confronti di persone appartenenti a
differenti gruppi etnici.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta effettività della
associazione già dai primi mesi del 2014 (e quindi prima della sua dimostrata desistenza dal
sodalizio, intervenuta appunto in quel periodo). A suo avviso, i colloqui intercettati il 24-12-2013 e
il 7-2-2014 e le intercettazioni relative alla pianificazione dell’omicidio di Affatigato Marco
(indicati dal Tribunale come risultanze che avrebbero dimostrato l’esistenza di una struttura
organizzata anche nel periodo precedente al luglio 2014) sarebbero in realtà elementi inidonei a
valere come indizi della effettività della associazione, mancando in dette captazioni qualsiasi
riferimento concreto in ordine alle modalità di attuazione del progetto eversivo e denotando in realtà
l’esistenza di una semplice banda di esaltati, incapace di passare dalle parole ai fatti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso il 3-6-15.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non
ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La
Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

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