Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30902 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30902 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CICCO EUGENIO N. IL 13/05/1984
avverso la sentenza n. 9746/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 03/06/2015

FATTO E DIRITTO
1. L’Avv. Pasquale Ciro Napolitano, difensore di De Cicco Eugenio, ricorre
avverso la sentenza del 23 aprile 2013, con la quale la Corte d’appello ha
confermato la condanna inflitta all’imputato dal Gup presso il Tribunale di Napoli
alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere
detenuto a fine di cessione e ceduto sostanza stupefacente del tipo marijuana,
accertato il 17 novembre 2008. Il ricorrente deduce: a) che il Giudice d’appello è
incorso in un vizio di motivazione laddove la ricostruzione dei fatti storici non è

prosciogliere l’imputato per difetto d’imputabilità; c) che, in ogni caso, il Collegio
ha errato laddove ha irragionevolmente escluso l’ipotesi di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, non ha applicato la sospensione condizionale della pena
ovvero, in via subordinata, l’istituto del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art.
73, comma 5-bis, stesso decreto.
2. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata
sia annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
3. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al
trattamento sanzionatorio.
4.

Inammissibili sono le doglianze mosse dal ricorrente in relazione

all’affermazione della colpevolezza del De Cicco, all’omesso proscioglimento per
difetto d’imputabilità, alla mancata applicazione della sospensione condizionale
della pena o del lavoro di pubblica utilità.
Ed invero, oltre a riprodurre nella sostanza le medesime argomentazioni già
esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi ampiamente vagliate e
correttamente disattese, i motivi sono invero volti a sollecitare una rivisitazione
meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione
alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al
disposto dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno
scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica
conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali
dell’impugnata decisione.
5. Ad ogni buon conto, la contestazione del giudizio di penale responsabilità
risulta del tutto generica sicchè il motivo è inammissibile (Cass. Sez. 6, n. 1770
del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
D’altra parte, il mancato inquadramento della fattispecie concreta sotto
l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 così come
l’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato per difetto
d’imputabilità sono stati congruamente argomentati dal Giudice distrettuale con

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affatto aderente alla realtà degli avvenimenti; b) che la Corte avrebbe dovuto

motivazioni aderenti alle risultanze degli atti ed a condivisibili massime
d’esperienza laddove – per in verso – si tratta di un quantitativo di sostanza da
cui sono ricavabili oltre cento dosi medie singole e di una conclamata e
sistematica attività di spaccio, sicchè si è senza dubbio al di fuori dell’alveo della
previsione invocata; per altro verso, l’assunzione di stupefacenti come la cronica
intossicazione da tali sostanze non escludono l’imputabilità, giusta l’espressa
previsione normativa degli artt. 93 e 95 cod. pen.
Infine, la denegata concessione della sospensione condizionale della pena

mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità costituisce piana
applicazione del comma

5-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, che prevede

l’istituto per i soli casi di cui al comma 5, appunto (ragionevolmente) escluso
nella specie.

0,4w4f2W-Z.
5. La decisione in verifica va, di contro, crImzepin punto di id-cre~ria della

pena.
Con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’incostituzionalità degli artt.

4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005

convertito con legge n. 49 del 2006, di tal che, come anche chiarito dallo stesso
giudice delle leggi, riprende applicazione l’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel
testo anteriore alle modifiche apportate con la novella operata con il D.L. n. 272
del 2005 (convertito dalla legge n. 49 del 20062006), con la conseguente
reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento
sanzionatorio decisamente più favorevole per il reo di quello dichiarato
incostituzionale.
6. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
per nuova commmisurazione della pena, in quanto essa è stata determinata dal
giudice a quo prendendo a base dei parametri edittali previsti dalla disciplina
dichiarata incostituzionale e dunque ab origine illegittimi.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di
Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 3 giugno 2015

Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

discende dalla pena applicata, superiore ai due anni di reclusione, così come la

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