Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30901 del 04/07/2014


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 30901 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

Sull’istanza di restituzione ‘del termine ex art. 175 cod. proc. pen. 1=1R3
proposta da
Nicolic Roky, nato a Roma il 15/5/1988,
con riferimento alla sentenza 26/10/2012 della Corte d’appello di Trento,
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, dr. Piero Gaeta, che ha concluso perchè venga
disposta la rimessione nel termine di Nicolic Roky per proporre ricorso per
cassazione avverso la sentenza in oggetto.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con istanza in data 10/3/2014, Nicolic Roky, tratto in arresto in

esecuzione di una condanna del Tribunale di Trento, confermata dalla Corte
d’appello di Trento con sentenza del 26/10/2012, chiedeva la restituzionetel
termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 175, 2°
comma, cod. proc. pen., deducendo di non aver avuto conoscenza del

1
.,,

Data Udienza: 04/07/2014

procedimento e del provvedimento, essendo stato l’estratto contumaciale
notificato a mani del difensore d’ufficio con il quale non aveva mai avuto
contatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

L’istanza è fondata. Non v’è dubbio che la notifica dell’estratto contumaciale
al difensore d’ufficio non è atto idoneo a dimostrare l’effettiva conoscenza
del procedimento e del provvedimento in capo all’imputato contumace, a

non vi sono elementi per ritenere che l’imputato abbia avuto aliunde
conoscenza del procedimento e della sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Trento. Di conseguenza sussistono le condizioni di legge per restituire
l’imputato nel termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.
175, 2° comma, cod. proc. pen. nella formulazione previgente alla novella
di cui alla legge n.67/2014. In proposito questa Corte ha statuito che che la
previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.,
nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per
proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia
stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad
applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati
contumaci in virtù del pregresso regime normativo (Cass., Sez. II, Sentenza
n. 23882 udienza del 27 maggio 2014 – depositata il 6 giugno 2014). La
restituzione del termine comporta l’annullamento dell’ordine di carcerazione
emesso nei confronti del Nicolic. L’avviso di deposito del presente
provvedimento deve essere notificato al ricorrente, ai fini del decorso del
termine di impugnazione.
P.Q.M.

Restituisce Nicolic Roky nel termine per proporre ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 359/12, emessa in
data 26/10/2012, disponendo che lo stesso venga rimesso in libertà se non
detenuto per causa diversa da quella costituita dall’ordine di esecuzione,
che annulla, della predetta sentenza.
Si comunichi al P.G in sede per gli adempimenti di rito.
Manda alla Cancelleria per la notifica dell’avviso di deposito del presente
provvedimento al ricorrente.
Così deciso, il 4/7/2014

meno che non emerga aliunde la prova della conoscenza. Nel caso di specie

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