Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30900 del 17/06/2014


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 30900 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Nell’ambito del procedimento, tra gli altri, nei confronti di:
• VELARDITA Giacomo, nato a Caltagirone il 13/9/1959
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di applicazione
della pena ex art. 444 cod. proc. pen. n. 3020/13 in data 14/10/2013 del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione richiesta;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 3020/13 in data 14/10/2013 il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano applicava a VELARDITA Giacomo

ed la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione (p.b., ritenuta la continuazione con
determinazione del reato più grave nel capo A) (riguardante la contestata
violazione degli artt. 81 cpv. 110, 112 n. 1, 319, 321 cod. pen., 3 e 4 L.
146/2006), 6 anni e 10 mesi di reclusione, aumentata per l’aggravante ex artt. 3
e 4 legge n. 146 del 2006 a 9 anni e 2 mesi di reclusione, ridotta per le
generiche prevalenti a 6 anni e 2 mesi di reclusione, aumentata per la
continuazione di 7 mesi, quindi per la pena complessiva di 6 anni e 9 mesi di
reclusione, infine ridotta per il rito alla pena finale suindicata); dichiarava inoltre
VELARDITA Giacomo interdetto dai pubblici uffici per anni 5 nonché incapace di

Data Udienza: 17/06/2014

contrattare con la Pubblica Amministrazione per anni 2 e lo condannava al
pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano deducendo la sussistenza di errore
materiale legato alla mancata applicazione all’imputato della pena accessoria
dell’estinzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato con il Comune di
Trezzano sul Naviglio ex art. 32 quinquies cod. pen. e, per l’effetto, chiedendo
che questa Corte provveda all’applicazione della pena medesima.

Deve, in via preliminare essere evidenziato che l’istanza è stata indirizzata dal
PM presso il Tribunale di Milano a questa Corte poiché nei confronti di
VELARDITA Giacomo risultava pendente in questa sede il proc. nr . 9846/2014
R.G. Cass. originato da ricorso proposto dallo stesso (e da altri coimputati)
avverso la sentenza di applicazione della pena sopra indicata.
Con sentenza in data odierna il ricorso dell’imputato VELARDITA è stato tuttavia
dichiarato inammissibile.
L’art. 130 cod. proc. pen. espressamente dispone nella seconda parte del primo
comma che se il provvedimento in relazione al quale si deve procedere a
correzione di errore materiale è stato impugnato, la correzione è disposta dal
giudice dell’impugnazione sempre che l’impugnazione non sia dichiarata
inammissibile.
Poiché l’indicata condizione si è verificata, è venuta meno la competenza di
questa Corte a provvedere sull’istanza e gli atti debbono essere trasmessi al
Tribunale di Milano per la decisione sulla stessa.

P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Milano per la decisione sull’istanza.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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