Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3090 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3090 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VUTHAJ ADNAND N. IL 22/04/1991
avverso l’ordinanza n. 876/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
23/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/11/2015

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per rinuncia;
RITENUTO IN FATTO
ha

1. Il Tribunale di Torino , con ordinanza in data 23.6.2015

confermato in sede di riesame ex art. 309 c.p.p. la misura della
custodia in

carcere nei confronti di Vuthaj Adnand, siccome

gravemente indiziato di tentativi di furto e furti ex artt. 624 bis e 625

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato a
mezzo del suo difensore di fiducia, affidato a due motivi, con i quali
lamenta:
-con il primo motivo,

la manifesta illogicità della motivazione e, in

particolare, in relazione ai fatti di cui al capo 1, i dati probatori relativi
alla cella di Lisio, sono stati gravemente travisati, in quanto il comune in
questione è servito da ponti ripetitori ubicati in ben quattro comuni,
oltretutto, notevolmente distanti tra loro, sicchè è illogico desumere
indizi da dati inidonei a fornire alcun supporto probatorio o indiziario e
che, gli stessi atti di indagine, indicano come imprecisi e riferibili ad una
zona geografica genericamente individuata; con riguardo al capo 4 vi è
stato un travisamento della conversazione e dei movimenti dell’indagato
e dei concorrenti, atteso che la frase attribuita al ricorrente dì trovarsi a
Battifollo deve invece attribuirsi al Lika; anche per tale capo, poi,
valgono le considerazioni relative alla presenza di più ripetitori;
-con il secondo motivo l’ illogicità della motivazione in relazione alla
scelta della misura.
3.Con dichiarazione del 6.11.2015 l’indagato ha dichiarato di
rinunciare al ricorso. E’ pervenuta, altresì, in data 13.10.2015
dichiarazione del difensore dell’indagato di rinuncia al mandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Vuthaj Adnand è inammissibile per intervenuta
rinuncia.
1.Ed invero, la rinuncia

all’impugnazione è

una dichiarazione

abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto
processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996,
Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994,
Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero;

Sez. 1

n. 32155 de/ 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette

1

c.p., nonché di rapina e ricettazione, in concorso con altre persone.

equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti
dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto
legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti
Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013).
2.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente dall’indagato e trasmessa alla cancelleria della Corte di
Cassazione dall’ufficio matricola della casa circondariale, ove questi è

dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d) che preclude così, di fatto, la valutazione del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18.11.2015

ristretto. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità

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