Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30899 del 17/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30899 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
Nel procedimento penale nei confronti di:
• COLETTA Alessio, nato a Lyshnya (Ucraina) il 22/9/1992;
sul ricorso proposto dalle persone offese costituite parte civile:
– RUSSO Maria Emilia, nata a S.Esidro (Argentina) il 24.1.1955
– COLETTA Antonio, nato a Paupisi il 19.12.1946
avverso la sentenza n. 295/2013 in data 26.6.2013 emessa dal Giudice per
l’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. del 26.6.2013 il Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Avellino, all’esito di udienza preliminare,
dichiarava non luogo a procedere nei confronti di COLETTA Alessio in ordine al
reato di estorsione continuata (artt. 81, 629 cod. pen.).
In particolare si contestava all’imputato di aver tenuto atteggiamenti aggressivi e
proferito minacce ai danni dei genitori adottivi COLETTA Antonio e RUSSO Maria
Emilia anche del seguente tenore “Mi dovete dare i soldi tutti i giorni, perché li
avete … dovete pagare perché sono stato adottato – non vado a lavorare e siete
voi che mi dovete dare i soldi … avete sbagliato ad adottarmi e adesso pagate …
vedrete cosa vi succederà se non mi date i soldi e la casa … andrò anche dai

Data Udienza: 17/06/2014

vicini di casa a chiedere i soldi e parlare male di voi … vi farò punire da persone
… so anche dove avete l’oro … non sono tenuto a dirvi dove vado …”, così da
costringere i genitori stessi a consegnargli continuq somme di denaro. Il tutto in
epoca compresa tra iigiugno e l’ottobre del 2011.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore delle parti civili
costituite RUSSO Maria Emilia e COLETTA Antonio, deducendo testualmente:
1. Violazione di legge e nullità di motivazione in relazione all’art. 606, comma 1,

impugnata avrebbe omesso di fornire risposte alle doglianze difensive. Le
relative argomentazioni sono state riprese ed integrate nei “motivi aggiunti” di
ricorso depositati in data 23/5/2014.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 56 cod. pen., lamentando che
il giudice ha erroneamente ritenuto l’insussistenza del contestato reato non
tenendo in debito conto i continui soprusi e le continue violenze verbali (di cui
anche alle frasi sopra riportate) posti in essere dall’imputato nei confronti dei
genitori adottivi che venivano così minacciati di un male ingiusto, situazione
integrante – a detta del ricorrente – gli elementi costitutivi del reato in
contestazione. Detta doglianza è stata anch’essa di fatto ripresa ed integrata nei
“motivi aggiunti” di ricorso depositati in data 23/5/2014.
3.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen.

(doglianza anch’essa di fatto ripresa ed integrata nei “motivi aggiunti” di ricorso
depositati in data 23/5/2014) in quanto il Giudice di prime cure:
a)

avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,

avendo nella sentenza “oltremodo dato monito ai genitori e senza che nessuno
glielo avesse chiesto, di non poter recedere dagli obblighi di assistenza e
mantenimento assunto con l’adozione” (#gt).;
b) avrebbe errato in quanto, ritenuto non configurabile il reato di estorsione,
avrebbe dovuto tenere in debito conto il fatto che le condotte descritte
quantomeno integrano i reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen.;
c) avrebbe sostanzialmente travalicato i limiti decisionali impostigli dalla legge
nell’ambito dell’udienza preliminare.
In data 11/6/2014 la difesa dell’imputato ha depositato una memoria difensiva
nella quale, controbattendo ai motivi di doglianza esposti dai ricorrenti, ha
evidenziato che il percorso argomentativo del Giudice di prime cure non presenta
vizi di illogicità o di contraddittorietà né avrebbe eluso norme processuali
stabilite a pena di nullità, che le pretese economiche avanzate dall’imputato
COLETTA non sarebbero ingiuste, che le valutazioni effettuate dal Giudice di

2

lett. b, c, d, e, cod. proc. pen., lamentando che il giudice nella sentenza

prime cure sui genitori dell’imputato non sarebbero ultronee ma sarebbero
giustificate dal fatto di dare conto dei rapporti intrafamiliari così da valutare
l’attendibilità dei denuncianti anche alla luce della documentazione versata nel
corso dell’udienza preliminare, che, infine, nella sentenza impugnata il Giudice
ha dato correttamente conto anche delle ragioni per le quali non sarebbe
ravvisabile nelle condotte dell’imputato neppure il reato di minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto

assolutamente generico. Il difensore dei ricorrenti lamenta, infatti, sul piano
concreto che il giudice non ha provveduto a rispondere alle doglianze difensive
(senza indicare quali) ed avrebbe adottato un'”errata motivazione in ordine al
capo di imputazione”.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,

«per

l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581
comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la
inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per
escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende
devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale
riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i
motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa
deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame». (Cass. Sez. 6″ sent.
13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003 rv 227195).

2. Il secondo motivo di ricorso è, per contro, da ritenersi fondato.
Deve, al riguardo, essere premesso in punto di diritto che questa Corte ha già
avuto modo di evidenziare che “il giudice dell’udienza preliminare nel
pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma
terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli
elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del
materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza
dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di
prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere
diversamente rivalutate” (cfr.

ex ceteris Cass. Sez. 2, sent. n. 48831 del

14/11/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 257645). Da ciò ne deriva che solo una
prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole
all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in
esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato –

3

1.

può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere” (Cass. Sez. 5, sent. n.
22864 del 15/05/2009, dep. 03/06/2009, Rv. 244202).
Orbene nel caso in esame, prestandosi gli elementi probatori emergenti dagli atti
a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutati
nella naturale sede dibattimentale, il Giudice territoriale risulta aver travalicato i
principi sopra indicati spingendosi ad effettuare valutazioni sull’insussistenza del
fatto che non erano propri della fase processuale nella quale ha operato.
Se da un lato è, infatti, evidente la circostanza che l’intera vicenda si inserisce in

espressioni verbali possono talvolta travalicare i limiti imposti oltre che dalla
legge anche dalle imprescindibili regole del comune e doveroso rispetto, dall’altro
è altrettanto indubbio che le frasi denunciate dalle persone offese/querelanti e
riportate nel capo di imputazione (quali “Mi dovete dare i soldi tutti i giorni …
vedrete cosa vi succederà se non mi date i soldi e la casa … andrò dai vicini di
casa a chiedere i soldi e parlare male di voi … vi farò punire da persone …”)
assumono caratteristiche di apprezzabile minaccia che incide sulla configurazione
del reato ipotizzato o di altri reati che dovranno essere attentamente valutati
nella competente sede giudiziale.
Sotto tale profilo si impone l’annullamento della sentenza impugnata, restando
assorbite in esso anche le questioni legate alla possibile diversa qualificazione
giuridica dei fatti poste in via subordinata dai ricorrenti e di cui al superiore
punto 3b.
In ossequio al principio stabilito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n.
25695 del 29/5/2008, Rv. 239701), poiché il ricorso per cassazione della
persona offesa contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito
dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46
del 2006 all’art. 428 cod. proc. pen., esclusivamente agli effetti penali, in caso di
annullamento con rinvio va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale cui
appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per l’ulteriore

Così deciso in Roma il giorno 17 giugno 2014.

un contesto familiare caratterizzato da elevate tensioni interne e nel quale certe

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA