Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30898 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30898 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAVALLERI MASSIMO N. IL 30/06/1970
avverso la sentenza n. 3161/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/11/2012

n.108 Ricorrente CAVALLERI Massimo

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione per tramite del difensore contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, quale
responsabile di due delitti di cu all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di cessione e di

1 ed il 2 dicembre 2011, qualificati i fatti ex art. 73, comma V° d.P.R. n.
309/1990 ed unificati sotto il vincolo della continuazione.
Denunzia il vizio di difetto assoluto della motivazione in relazione alla mancata
applicazione dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

Sezioni unite,

27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio. Nella concreta fattispecie il Primo
Giudice ha peraltro dato atto della ricorrenza dei presupposti escludenti una
pronunzia di proscioglimento, atteso il contenuto del verbale di arresto e delle
sommarie dichiarazioni testimoniali rese dal cessionario Di Calogero Luca.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento,in favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

detenzione illecita di sostanza stupefacente tipo cocaina, commessi in Rovato l’

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 21 novembre 2012.

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