Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30896 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30896 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Ahmed Mohamed, nato a El Dakalia (Egitto) il 7/2/1979
avverso la sentenza 20/11/2013 della Corte d’appello di Milano, IV sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/11/2013, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 14/6/2012, che
aveva condannato Ahmed Mohamed alla pena di anni uno, mesi sette di
reclusione ed C. 800,00 di multa per i reati di truffa aggravata in concorso,
possesso di documenti d’identificazione falsi, contraffazione di impronte di
una pubblica amministrazione, contraffazione del permesso di soggiorno.

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Data Udienza: 04/07/2014

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla

B). Al riguardo ripropone l’eccezione di inidoneita dell’azione truffaldina già
sollevata con i motivi d’appello, assumendo che il fatto non integra gli
estremi della condotta punibile per il reato di truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Il ricorrente ripropone la stessa eccezione di inidoneità dell’azione

truffaldina che i giudici dell’appello hanno respinto confutandola con
motivazione specifica, allo scopo di provocare un inammissibile intervento di
questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni
legittimamente assunte dai giudici del merito. In diritto le censure del
ricorrente sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Come ha
esattamente rilevato la Corte territoriale, infatti, il problema della eventuale
inidoneità dell’azione può venire in rilevo soltanto nell’ipotesi di tentativo,
poiché una volta che il soggetto passivo sia stato ingannato e l’agente abbia
realizzato l’ingiusto profitto con altrui danno, si sono realizzati tutti gli
elementi che integrano la fattispecie legale tipica del delitto di truffa (cfr
Cass. Sentenza n. 34059/2009)

3.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

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ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati di truffa di cui ai capi A) e

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4/7/2014

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