Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30895 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30895 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Di Giorgio Anacleto, nato a Giulianova il 18/3/1974
avverso la sentenza 2/10/2013 della Corte d’appello di L’Aquila sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 2/10/2013, la Corte di appello di L’Aquila,

confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di
Giulianova, in data 17/1/2013, che aveva condannato Di Giorgio Anacleto
alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed €. 1.200,00 di multa per più
episodi di estorsione.
3.

€ 14.ìdr406,&Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente dolendosi

genericamente che i giudici nel determinare il trattamento sanzionatorio,

1

Data Udienza: 04/07/2014

non hanno preso in considerazione tutti i criteri previsti dall’art. 133 cod.
pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

genericamente di violazione dell’art. 133 cod. pen. senza minimamente
specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono tali
doglianze, incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta
all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen.

2.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4/7/2014

nel giudizio di legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole

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