Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30894 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30894 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VALENTE DAVIDE N. IL 08/08/1987
avverso la sentenza n. 10257/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/02/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/11/2012

n.75 Ricorrente VALENTE Davide

Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe lamentando vizi di difetto di motivazione in punto alla ritenuta
colpevolezza quanto al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n.
309/1990 di detenzione a fini di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente
tipo cocaina commesso in Roma il 31 agosto 2009, concessa la speciale
attenuante del fatto di” lieve entità “.

24 dicembre 2011 previo deposito all’ufficio matricola del carcere di Frosinone e
quindi ben oltre il termine di giorni QUARANTACINQUE,decorrenti dalla data di
notifica allo stesso dell’estratto della sentenza, eseguita il 20 ottobre 2011,
trattandosi di giudizio abbreviato; ciò in applicazione degli artt.544, comma 3 0 (
avendo la Corte d’appello prolungato a giorni TRENTA il termine di deposito
della sentenza ) e 585, comma 10 lett. c) e comma 2° lett.d) cod. proc. pen.
In subordine, il ricorso va comunque giudicato inammissibile,

ex

art. 606,

comma 3, cod.proc.pen., perché proposto in termini generici ed assertivi e per
vizi motivazionali finalizzati in realtà ad introdurre una non consentita
rivalutazione delle risultanze di fatto, congruamente e coerente valutate dai
Giudici d’appello onde confermare l’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato, veduto, unitamente al correo, prendere contatto con l’acquirente;
ricevere il danaro; allontanarsi e fare ritorno sul posto poco dopo, per
consegnare la droga, per poi allontanarsi definitivamente,sempre insieme al
correo, in sella al medesimo ciclomotore.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

P Q h/1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 novembre 2012.
_A i

Il ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto dall’imputato in data

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