Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30893 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30893 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MOUSSA ALI’ N. IL 04/03/1988
avverso la sentenza n. 3016/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/11/2012

n.74 Ricorrente MOUSSA Alì

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato – giudicato responsabile,
con doppia statuizione conforme nei due gradi del giudizio di merito, di plurime
violazioni dell’art.73 d.P.R. n. 309/1990, di cessione reiterata, a numerosi
consumatori, di diversi quantitativi di cocaina, commesse in Torino il 4

73, comma V° del citato d.P.R. – ha interposto ricorso per cassazione, per
tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto, in termini aspecifici, per vizi di violazione di legge e per vizi
motivazionali, manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Torino ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato il proprio convincimento, condividendo peraltro le osservazioni dedotte
in punto pena dall’imputato con l’atto di gravame, tanto da far luogo ad una
consistente riduzione del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado,
previo assorbimento dell’addebito di cui al capo n. 3 in quello di cui al capo n.1 ,
in ragione della unicità della condotta, di guisa da non potersi escludere il difetto
di interesse del ricorrente all’impugnazione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 novembre 2012.

dicembre 2010, previo riconoscimento della speciale attenuante prevista dall’art.

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