Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30892 del 17/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30892 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• COLANTONI Aldo, nato a Torrita Tiberina il 25/06/1965
avverso la sentenza n. 1355/2013 in data 8.2.2013 della Corte di Appello di
Roma
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore delle parti civili BUCATARU Laurentiu e BUCATARU Toderita,
Avv. Angelo MACRI’ quale sostituto processuale dell’Avv. Cecilia PARIBONI, che
ha concluso chiedendo la conferma della sentenza della Corte territoriale,
deposita conclusioni scritte e nota spese ed onorari;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Angelo PICCHIONI, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso riportandosi ai relativi motivi.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 8/2/2013, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 17/6/2008, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di COLANTONI Aldo in ordine al reato di cui all’art. 12,
comma 5, Divo n. 286/98 in quanto estinto per prescrizione e rideterminava la
pena nei confronti del medesimo imputato per il reato di concorso in estorsione
(artt. 110, 629 cod. pen.) per il quale era stata affermata la penale

Data Udienza: 17/06/2014

responsabilità anche dal giudice di prime cure, in anni tre e mesi quattro di
reclusione ed Euro 600 di multa.
La condotta ascritta al COLANTONI e ritenuta provata sia dal Giudice di prime
cure che dalla Corte territoriale è quella di avere, in concorso con altri soggetti
(tra i quali LECHEA Costica), quale titolare o comunque gestore di un’azienda
agricola sita in Monopoli di Sabina e datore di lavoro dei cittadini rumeni
BUCATARU Laurentiu, MACOVEI Ion e BUCATARU Toderita, che venivano fatti
lavorare in condizioni di illegalità, trattenuto i passaporti degli stessi al fine di

far ritorno in patria, costringendoli a versare a mani del LECHEA (e di altri
complici) quote variabili da 400 a 800 Euro, periodiche o una tantum, dalla paga
mensile.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato per mezzo del
proprio difensore, deducendo:
1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto che dispone il
giudizio ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato.
2. Mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen. in quanto non è stata accolta dalla Corte d’Appello la richiesta di
audizione del teste STANCIU Valentin.
3. Vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato in
relazione al concorso del ricorrente con l’originario coimputato LECHEA Costica.
4. Vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. in relazione all’omessa valutazione da parte della Corte
territoriale in ordine al profitto che il ricorrente avrebbe tratto dall’azione ed in
ordine al contenuto delle intercettazioni telefoniche n. 624 e 1477 ad opera del
coimputato LECHEA e di TAFTA Vasile, atti dai quali emergerebbe che il LECHEA
era colui che tratteneva e “toglieva” i passaporti ai lavoratori mentre il
COLANTONI era estraneo a tali azioni essendo stati i passaporti da lui ricevuti
liberamente consegnatigli dai lavoratori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo dei sopraindicati motivi di ricorso è infondato.
Invero, come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale, trattandosi nel caso
di specie di omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio ad uno dei
due difensori di fiducia, è configurabile una nullità di ordine generale a regime

2

impedire loro di allontanarsi dall’azienda, di circolare sul territorio nazionale e di

intermedio (Cass. S.U. sent. n. 39060 del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Rv.
244188) che deve essere eccepita nei termini indicati dall’art. 180 c.p.p.. In
particolare, la nullità afferente il decreto che dispone il giudizio non rientra tra
quelle verificatesi nel giudizio, sicché il termine ultimo di deduzione, o rilievo
d’ufficio, è quello della pronuncia della sentenza del grado in cui si è proceduto e
non del grado successivo (Cass. Sez. 5^, Sent. 22413 del 23.04-28.05.2009, Rv.
243510; Sez. 3^, Sent. 13824 del 12.02-02.04.2008, Rv. 239690).

parte della Corte d’Appello della richiesta di audizione del teste STANCIU
Valentin lo stesso risulta parimenti infondato.
Dà atto lo stesso ricorrente, con una doglianza del tutto generica sul punto, che
tale audizione, richiesta in udienza è stata rigettata dalla Corte territoriale e che,
in ogni caso, trattasi di un teste indicato, seppure “de relato”, dal teste di P.G.
dr. MILONE.
Nulla ci dice il ricorrente circa le ragioni della asserita (potenziale) “decisività”
dell’audizione del teste, mentre la Corte territoriale nell’impugnata sentenza
spiega le ragioni che danno conto della validità dell’impalcatura accusatoria
costituita dalle dichiarazioni della persona offesa BUCATARU Laurentiu confortate
da quanto riscontrato e dichiarato dai due testi della Polizia di Stato MILONE
Pietro e GAGLIARDI Romeo.
E’, poi, appena il caso di ricordare che Questa Corte ha affermato (ed il Collegio
condivide l’assunto) che «il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. d) cod.
proc. pen. rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con
le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti “decisiva”, cioè tale
che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione. La
valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti
indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le
argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice» (Cass. Sez.
1^ sent. n. 12584 del 21.10.1994 dep. 20.12.1994 rv 200073), valutazione
oltretutto non possibile nel caso in esame alla luce del fatto che non è dato
conoscere cosa di preciso il teste invocato avrebbe potuto dichiarare.
In altri termini «In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui
all’art 606 comma 1 lettera d) cod. proc. pen. si configura come la denunzia di
una sorta di “error in procedendo” che si verifica solo nel caso in cui l’assunzione
della prova, richiesta e non effettuata, avrebbe potuto determinare una diversa
valutazione da parte del giudicante. Occorre dunque fare riferimento alle
argomentazioni sviluppate in motivazione e verificare se i fatti che costituiscono
l’oggetto della prova non ammessa siano idonei ad inficiare i dati posti a base del

3

2. Quanto al secondo motivo di doglianza relativo al mancato accoglimento da

convincimento del giudice di merito.» (Cass. Sez. 5^, sent. n. 3549 del
09/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 212765).

3. Il terzo e quarto dei motivi di doglianza sopra indicati appaiono meritevoli di
trattazione unitaria.
La Corte territoriale nella sentenza impugnata, seppure in modo sintetico ma
comunque esaustivo, al fine di ricostruire gli sviluppi storici della vicenda ha
effettuato, innanzitutto, un parziale richiamo agli aspetti motivazionali adottati

GAGLIARDI in ordine alla situazione che aveva trovato all’atto del suo accesso
nell’azienda deftANTONI dove erano stati trovati i lavoratori clandestini, nonché
riassumendo le dichiarazioni rese dal BUCATARU Laurentiu in ordine alle minacce
ricevute dall’odierno imputato, alla sottrazione dei passaporti ed alla
prospettazione alle persone offese che i predetti documenti sarebbero stati loro
restituiti solo una volta consegnato il denaro al COLANTONI o al LECHEA, ai
tabulati telefonici ed al traffico telefonico intervenuto sull’utenza del LECHEA ed
alle parziali ammissioni rese dal COLANTONI di essersi accordato per consegnare
il primo stipendio dei lavoranti non a questi ultimi ma al LECHEA.
La Corte territoriale non si è peraltro limitata a dare conto di quanto sopra ma ha
successivamente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere tale
ricostruzione dei fatti e per le quali il principale teste di accusa BUCATARU è da
considerarsi attendibile.
Tale procedura motivazionale è corretta ed è da considerarsi idonea ed esente da
vizi. È, infatti, consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per
relationem sia legittima quando, come avvenuto nel caso in esame, «1) – faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento,
la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria
del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice
ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento
da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al
momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica
ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo
della valutazione o dell’impugnazione» (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del
21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664).
Ne consegue che anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso non sono meritevoli
di accoglimento.

4

dal Giudice di prime cure indicando quanto riferito dal Sost. Commissario

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla
rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, la cui
liquidazione viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Toderita delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.212,00 oltre
accessori come per legge.

Così deciso in Roma il giorno 17 giugno 2014.

nonché alla rifusione in favore delle parti civili BUCATARU Laurentiu e BUCATARU

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA