Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30890 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30890 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PUYU HEORHIY N. IL 29/07/1984
avverso la sentenza n. 6624/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/11/2012

n.63 Ricorrente PUYU HEORHIY

Motivi della decisione

L’imputato

ricorre personalmente per cassazione,

avverso la

Milano, ex art. 444 cod. proc. pen. quale responsabile del delitto di cui all’art.
589, commi 1 e 2 cod. pen., commesso in Lainate il 9 febbraio 2011,
deducendo, con argomentazioni assolutamente generiche ed apodittiche, vizi di
violazione di legge e di omessa motivazione in riferimento al mancato
proscioglimento; all’omesso giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.; alla
congruità della pena e della durata della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale. ( cfr.,ex mukis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie, deve escludersi attesa l’applicazione all’imputato della pena
ritenuta di giustizia, compresa entro i limiti edittali previsti dall’ art. 589
cod.pen. Né sussiste alcun difetto di motivazione in ordine sia all’applicazione
della sospensione della patente di guida, stabilita in un anno e mesi sei ( a
seguito di riduzione per il rito ex art. 222 cod. strada ), giudicata congrua in
relazione al grado della colpa avendo l’imputato investito la vittima dopo aver
invaso la corsia opposta, per l’eccessiva velocità sia al mancato proscioglimento
ex art. 129 cod. proc.pen., per avere il Giudice di prime cure desunto dagli atti
incontestabili riscontri della responsabilità del prevenuto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

1

sentenza in epigrafe, pronunziata nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 novembre 2012

Il Cons. est.

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