Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3089 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3089 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI
nei confronti di:
1) REPARATO GENNARO N. IL 02/02/1965 * C/
2) TAMMARO VINCENZO N. IL 12/01/1982 * C/
avverso l’ordinanza n. 5838/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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P9

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza dei 30.7.2012, Il Tribunale di Napoli – accogliendo il
riesame proposto da Reparato Gennaro e Tammaro Vincenzo – ha annullato l’ordinanza
con cui il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto la misura cautelare
dell’obbligo di presentazione alla P.G.
Ha premesso il Tribunale che la vicenda della sottrazione di cadavere (inserita nel
più vasto fenomeno di compravendita di cappelle e sepolcri all’interno del Cimitero di
Poggioreale in vilipendio dei morti, per cui sono Intervenuti provvedimenti di

sequestro) riguarda la Cappella gentilizia della famiglia De Febbraro e la sorte di
alcune salme ivi precedentemente tumuiate, e di cui non vi è traccia. Ha rilevato
inoltre il Tribunale che, mentre per gli indagati Tammaro e Patruno le indagini hanno
posto in evidenza un grave quadro indiziarlo, per Il Reparato invece mancano gravi
Indizi perché Il suo interesse nelle vicende dei sequestri non vale a farne ritenere il
coinvolgimento nella soppressione delle salme; ha poi esduso l’esistenza di esigenze
cautelari rilevando comunque l’inidoneità in astratto della misura.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il Pubblico Ministero per
mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 lett.

e cpp),

rimproverando al Tribunale di avere omesso di considerare circostanze evidenti, quali
l’inverosimiglianza della documentazione prodotta dagli indagati per ottenere la
restituzione della cappella sottoposta a sequestro, il ruolo avuto dal Reparato quale
esecutore dei lavori di ristrutturazione della cappella e, quanto al Tammaro, il ruolo di
intermediario nella vendita dei sepolcri grazie alla sua attività all’interno del cimitero
(attraverso l’agenzia di pompe funebri di famiglia), e ancora la sua attività nella
congrega nonchè i rapporti con i funzionari del Comune. Ha inoltre addebitato al
Tribunale di avere tralasciato di considerare l’abitualità degli indagati nel commercio di
cappelle funebri desunta dalle particolari attività di intestazione delle stesse precisate
nel ricorso.
3. L’indagato Reparato ha depositato una memoria difensiva con cui insiste per
l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero avente ad oggetto, a suo dire,
censure riguardanti precipuamente la ricostruzione dei fatti.

CONSIDERATO IN !MITI»
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza del tribunale del Riesame di Napoli,
anche se redatta in modo poco chiaro, ha in sostanza annullato la misura cautelare nei
confronti del Reparato sia per mancanza di gravi indizi di colpevolezza (come risulta
dal riferimento – in motivazione – al grave quadro indiziario persistente per il
Tamrnaro e, al contrario, all’assenza dello stesso nei confronti del Reparato, con la
precisazione che “per lui va annullata l’ordinanza per mancanza dei gravi indizi”) sia

2

per inidoneità della misura. Nei confronti del Tammaro, Invece, Il provvedimento risulta
annullato solo in ordine a tale ultimo profilo.
Il reato contestato agli indagati è quello di soppressone di cadavere (in relazione
ad una vicenda di cessione tra privati di cappella funeraria e spostamento di resti
mortali ivi sepolti).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema dl impugnazione delle misure
cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la
violazione di specifiche nonne di legge, ovvero la manifesta illogidtà della motivazione

del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche
quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in
una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (dr. tra le
varie, cass. Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012 Cc. dep. 22/03/2012;cass. Sez.
2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011 Cc. dep. 04/01/2012 ); cass. Sez. 5, Sentenza n.
46124 del 08/10/2008 Cc. dep. 15/12/2008).
Nel caso di specie il Tribunale stesso ha dato atto del trasferimento di alcune
salme, già sepolte nella cappella De Febbraro e della assenza di tracce in ordine alla
loro collocazione (precisamente, trattasi dei resti mortali di De Febbraro Ciro e Patruno
Anna nonché De Febbraro Agostino e Domenico); ha rilevato altresì che la materia è
ancora fluida e abbisogna di ulteriori investigazioni, anche per chiarire le posizioni di
quanti, non indagati, sembrano tuttavia avere concorso a vario titolo nella illecita
vicenda.
Il dato oggettivo, accertato dal Tribunale di Napoli, riguardante li mancato
rinvenimento di alcune salme già sepolte nella Cappella della famiglia De Febbraro e
successivamente spostate e il ruolo del Reparato, di soggetto interessato alle vicende
dei sequestri (come pure accertato da Tribunale), nonché di titolare di una procura
speciale rilasciatagli dal Patruno (cioè dal concessionario della Cappella de Febbraro e
alienante della stessa in violazione del regolamento di polizia mortuaria) per il
compimento delle operazioni di polizia mortuaria riguardanti la Cappella ed esecutore
dei lavori di ristrutturazione riguardanti la stessa (particolari, questi ultimi, segnalati
dal ricorrente e pacificamente in atti) collidono, da un punto di vista logico con
l’affermazione della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che secondo la
giurisprudenza di questa Corte, Il dolo richiesto per la configurazione del delitto di
sottrazione e soppressione può essere non solo diretto, e ciò avviene quando la
sottrazione o soppressione sia stata compiuta secondo l’intenzione dell’agente, ma
anche eventuale, come si verifica quando l’agente, indipendentemente dal fine
perseguito con il ceiamento, abbia accettato il rischio del verificarsi della definitiva
soppressione o sottrazione del cadavere (Sez. 3, Sentenza n. 5772 del 21/01/2005 Ud.
dep. 16/02/2005 Rv. 230657).

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Quanto alla idoneità della misura, il Tribunale del riesame si è limitato a escluderla
sul presupposto che il pericolo attuale e concreto per l’acquisizione o la genuinità della
prova richiesto dall’art. 274 lett. a cpp è riferibile solo ai fatti per cui si procede e non a
fatti o procedimenti diversi, laddove invece il ricorso del pubblico ministero ha posto in
luce che dalle indagini risulta una abituale e professionale attività degli indagati nel
campo del commercio di cappelle gentilizie in violazione delle normative vigenti e del
sentimento di pietà dei defunti, avendo essi effettuato una serie di attività volte ad

all’insaputa dello stesso, evidentemente utilizzando i suoi documenti o comunque
carpendone il consenso e la buona fede. Anche su tale aspetto – peraltro neppure
approfondito – la motivazione appare illogica.
Pertanto, si impone l’annullamento con rinvio per un nuovo esame della vicenda.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma 1’11.12.2012.

Intestare una cappella allo stesso acquirente del manufatto oggetto di sequestro

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