Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30889 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30889 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Perillo Maddalena, nata a Potenza il 02/02/1961
avverso la sentenza del 20/11/2014
della Corte di Appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.Paolo Canevelli,
che ha concluso,chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore, avv. Pietro Pesacane, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

1

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Maddalena Perillo, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’arti comma 3 L.389/89.
All’imputata era stato contestato l’omesso versamento di una somma esigua, per cui,
attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, doveva ritenersi la mancanza di
offensività della condotta.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’arti comma 3
L.389/89 e dell’art.2 L.67/2014, non avendo i Giudici di merito tenuto conto che, in forza della
legge delega, gli omessi versamenti relativi ad una somma inferiore ad euro 10.000,00 non
costituiscono più illecito penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Come già affermato da questa Corte (cfr. sent. sez.F. n.38080 del 31/7/2014), la
fattispecie in esame è tuttora prevista come reato, essendosi la L.28/4/2014 n.67 limitata a
stabilire una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e per
la contestuale introduzione di sanzioni amministrative.
L’art. 2, comma 2 lettera c) della legge delega ha previsto, tra l’altro, la trasformazione in
illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali a condizione che non ecceda il limite complessivo di euro 10.000 annui.
I decreti delegati debbono essere emanati entro 18 mesi dall’ entrata vigore della legge.
Nel nostro ordinamento costituzionale, la legge delega attribuisce al Governo la potestà di
adottare decreti aventi valore di legge, vale a dire una facoltà che può anche non essere
esercitata nel termine indicato.
Allo stato è, quindi, pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l’art.2 comma 1
bis L. 638/83, che sanziona penalmente l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali.
Né può, attraverso il richiamo del principio della offensività, essere “superata” natura ed
efficacia della legge delega.
Del resto la Corte Costituzionale, con la sentenza n.139 del 19/5/2014, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art.3 Cost., dell’art2
comma 1 bis D.L.463/1983, ha ribadito che “il mancato adempimento dell’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei
lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute
nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione” e che la mancata previsione
“della soglia di non punibilità della disciplina dell’omesso versamento delle ritenute
previdenziali” non è irragionevole e neppure arbitraria.
Fino a quando non interverrà il legislatore con i decreti attuativi, depenalizzando
“effettivamente” l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (per un
ammontare annuo non superiore ad euro 10.000,00), tale omissione, prescindendo da ogni
soglia, continuerà, pertanto, ad essere sanzionata penalmente.
3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

2

1.La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 20/11/2014, confermava la sentenza del
Tribunale di Matera, emessa in data 05/04/2013, con la quale Maddalena Perillo, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stata condannata alla pena (sospesa
alle condizioni di legge) di mesi 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui
all’art.2, comma 1 bis, D.L.463/1983, per aver omesso di versare all’Inps le ritenute operate
sulle retribuzioni dei lavoratori nel periodo dal giugno 2007 all’aprile 2007, per un importo
complessivo di euro 4.727,43.
Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che dalle risultanze
processuali emergesse, senza ombra di dubbio, la responsabilità dell’imputata in ordine al
reato ascritto.

t

determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle
ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616
cod.proc.pen..
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione (per alcune delle violazioni), maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma (Yeuro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Il Consigliere

t.

Il Presidente

Così deciso in Roma il 11/06/2015

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