Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30887 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30887 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Rimoldi Mario, 3.11.1968, n. Busto Arsizio
Avverso la sentenza, in data 21.10.2013, del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice
di Appello, che ha confermato la pronuncia di primo grado e ha condannato il ricorrente alla
pena di euro 1000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81, 594 e 612 comma 1 cod. pen., e
81,635 e 590 cod. pen.
Sentita la relazione del Consigliere relatore Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Riello, che ha concluso
con la richiesta di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Rimoldi Mario ricorre avverso la sentenza, in data 21.10.2013, del Tribunale di Busto Arsizio, in
funzione di Giudice di Appello, che ha confermato la pronuncia di primo grado e ha condannato
il ricorrente alla pena di euro 1000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81, 594 e 612
comma 1 cod. pen., e 81,635 e 590 cod. pen.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:

a) Violazione art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

Data Udienza: 13/05/2014

Il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente
in relazione ai reati ascritti.

b) Violazione art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente vi sarebbe stata violazione, da parte del giudice di secondo grado e,
prima ancora, del giudice di pace, del diritto di difesa dell’imputato, a seguito della mancata
concessione del rinvio per impedimento del difensore del 23 giugno 2011 e dell’i novembre
2011.

Pertanto lamenta la mancata adozione della formula assolutoria ex art. 530 comma 2 cod.
proc. pen., e, in subordine, l’omessa concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62
n. 2 e 62 bis cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, questa Corte rileva che le conclusioni del Tribunale in
funzione di giudice di appello, che ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione, sulla base
delle numerose sospensioni operate nel corso del procedimento, sono esenti da censure logico
giuridiche (sosp. pari ad un anno un mese e giorni ventuno).
Ciò premesso il termine per la decorrenza della prescrizione, calcolate lesospensioni, comporta
che il termine medesimo scada il 22.05.2014.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare la genericità delle censure avanzate
dal ricorrente, a fronte delle argomentazioni addotte dal Tribunale, che con una motivazione
esaustiva e priva di vizi logici, ha giudicato correttamente il compendio probatorio acquisito,
facendo proprie le conclusioni del giudice di grado, che ha ritenuto attendibili le testimonianze
raccolte, suffragate da referti medici e da materiale fotografico.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha congruamente escluso la deposizione della teste richiesta dal
ricorrente, ritenuta superflua.

3. Ciò premesso, poichè il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile, va
ribadito l’orientamento della Corte secondo cui “L’inammissibilità del ricorso per cassazione
dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).” (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000).

Allo stesso modo lamenta la mancata ammissione della testimonianza di Dalessio Mariangela.

4. Va pertanto dichiarata inammissibile l’impugnazione. Ne consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00 e alla rifusione delle
spese sostenute in questo grado dalla parte civile Durosini Dario, liquidate le stesse in euro
2500,00 oltre il 15% di spese generali e IVA e CPA.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione
delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Durosini Dario, liquidate le stesse in
euro 2500,00 oltre il 15% di spese generali e IVA e CPA.
Roma C Maggio 2014

PQM

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