Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30886 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30886 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Modica Giacomo, 21.01.1950, n. Caltagirone
avverso la sentenza, in data 23.05.2013, della Corte di Appello di Genova che, in riforma della
sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed
euro 120,00 di multa per il reato di truffa.
Sentita la relazione del Consigliere relatore Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. . Luigi Riello, che ha concluso
con al richiesta di rigetto del ricorso.
Sentito l’avv.to Valentina Angela, del foro di Roma, in sostituzione dell’avv.to Andrea Lazzani,
che si riporta alla memoria depositata in data 28.4.14. Deposita conclusioni e nota spese per la
parte civile Mammalella Raffaele.
È presente l’avv. to Pier Paolo Tiepidino, del foro di La Spezia, che si riporta ai motivi del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Modica Giacomo ricorre avverso la sentenza, in data 23.05.2013, della Corte di Appello di
Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla pena di
mesi nove di reclusione ed euro 120,00 di multa per il reato di truffa.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:

Data Udienza: 13/05/2014

a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen., nonché in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello non avrebbe esaminato tutti gli elementi a disposizione
e non avrebbe fornito una convincente risposta alle sue deduzioni.
La sentenza, infatti, non avrebbe chiarito perchè il mero silenzio o l’uso di un termine
giuridicamente errato o approssimativo abbia potuto costituire artifizio o raggiro idoneo a
indurre altri in errore: avrebbe quindi omesso una corretta motivazione sul punto essenziale in

Secondo il ricorrente non sarebbe chiaro il ragionamento dei Giudici d’appello in base al quale
si è ritenuto che il compratore si sia determinato all’acquisto basandosi sulle mere affermazioni
del Modica e non invece su tutti gli elementi che ordinariamente determinano l’acquirente nella
conclusione di un contratto di compravendita immobiliare.
Parimenti, mancherebbe la prova del nesso causale tra l’artificio o il raggiro posto in essere
dall’imputato e l’atto di disposizione economica, posto che non potrebbe ritenersi che la
vantata presenza di una stanza in più sia stata determinante per la conclusione del contratto.
A questo si aggiunga che l’esame dell’imputato, da cui la Corte ha desunto la circostanza della
malafede del Modica, poiché ritenuto a conoscenza della realtà catastale dell’immobile,
avrebbe in realtà dimostrato che anche lo stesso acquirente ne sarebbe stato consapevole.

b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente la persona offesa, sulla cui testimonianza si è largamente fondata
l’affermazione di responsabilità del Modica, avrebbe reso affermazioni censurabili sotto il profilo
logico, non essendo chiara la ragione per cui un compratore avveduto come il Mammalella
abbia accettato la stipula di un preliminare e, conseguentemente, versato somme di denaro,
senza verificare lo stato di diritto dell’immobile, come da prassi nelle trattative immobiliari.
Di questa indagine positiva, in punto di credibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa,
mancherebbe traccia nella sentenza impugnata. Parimenti, nel provvedimento non si sarebbe
nemmeno dato conto del fatto, non trascurabile, relativo al tempo intercorso tra il fatto e la
denuncia del medesimo, elemento, questo, che avrebbe dovuto essere valutato come
sintomatico della volontà di non adempiere al contratto da parte del compratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Nel ricorso, invero, il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti,
che non è logicamente sostenibile, alla luce delle argomentazioni addotte dalla Corte di

ordine alla sussistenza o meno del reato per cui è stato processato.

Appello, che, con una motivazione esaustiva e priva di vizi logici, ha ampiamente argomentato
in ordine all’affermazione di responsabilità del Modica per il reato di truffa (p. 3-4 della
sentenza), tenuto conto della condotta posta in essere dal ricorrente e della testimonianza
raccolta.
In tema di elemento materiale del reato di truffa, questa Corte ha più volte affermato il
principio in base al quale “Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi ponga
in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che,
ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali del bene immobile compravenduto
ed alle difformità dello stesso rispetto alla originaria concessione edilizia ed al progetto
approvato).” (Sez. 2, Sentenza n. 28703 del 19/03/2013).
3. Alla luce delle suesposte considerazione appare esente da censure logico giuridiche la
valutazione in base alla quale è stato ritenuto che l’uso di una terminologia specifica da parte
del ricorrente, ha portato a qualificare diversamente un vano dell’immobile, inducendo in
errore la persona offesa la quale, avendo erroneamente ritenuto presente l’abitabilità del vano
in questione, si è poi coerentemente determinata per la risoluzione del contratto,

4. Sulla base di queste valutazioni va rigettata l’impugnazione proposta cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile Mammalella Raffaele che liquida in euro 2500,00 oltre 15% di
spese generali, oltre IVA e CPA.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Mannmalella Raffaele che liquida in euro
2500,00 oltre 15% di spese generali, oltre IVA e CPA.
Roma 13ggio 2014

(Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l’elemento materiale della truffa nel silenzio

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