Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30884 del 02/07/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 30884 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

474/2.kTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROGIACOMO VINCENZO N. IL 08/11/1962
avverso la sentenza n. 51587/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 19/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi 4ifensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

17556/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., pervenuto il 2.4.2014,
avverso la sentenza della Seconda sezione di questa Corte suprema (deliberata il
19.9.2013 e depositata il 7.10.2013), a mezzo del difensore e procuratore speciale
Vincenzo Mastrogiacomo enuncia due motivi di “errore di fatto in punto ricognizione

delitto contestato al capo A)” – reato associativo.
Secondo il ricorrente la Corte di cassazione avrebbe omesso l’esame del
motivo del ricorso originario afferente la responsabilità in relazione al delitto
associativo ed errato “nella lettura del materiale probatorio relativo alla
contestazione” del medesimo, “assorbendo gli errori” della sentenza d’appello anche
nell’interpretazione del senso probatorio dell’assoluzione per il reato di cui al capo
BB), ignorando l’esito del giudicato cautelare favorevole al condannato, che avrebbe
dovuto imporsi, in esito al rito abbreviato in contesto di assenza di evoluzione
probatoria. In definitiva, l’erronea ricostruzione dei Giudici d’appello sarebbe stata
supinamente accettata dai Giudici di legittimità, ignorando specifici motivi di ricorso
afferenti il ruolo di attendente del capo in un contesto di usura ed esercizio abusivo
del credito rimasti senza riscontri di alcuna idoneità offensiva di ogni condotta
ascrivibile al ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è manifestamente infondato, sicchè deve essere deciso con rito
camerale non partecipato, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. quarto comma prima
parte.
Il ricorrente ripropone i motivi dell’originario ricorso (puntualmente indicati a
p. 8 e 9 della sentenza 41142/13 di questa Corte, impugnata con l’odierno ricorso
straordinario). La struttura della motivazione indica che la Corte di cassazione ha
preso in esame (p. 8 e 9) e valutato tutte le censure (p. 18 – primo motivo in rito
sull’immutazione del fatto con riferimento alla partecipazione associativa anche
relativo al significato probatorio dell’assoluzione dal capo BB – e 21ss e in
particolare 27 – quanto al secondo motivo di ricorso afferente la partecipazione
associativa, con espresso commento delle ragioni di infondatezza delle censure del
ricorso rispetto al percorso logico della sentenza d’appello sul punto), ancorché con
motivazione succinta.

dei presupposti per la configurazione del giudizio di responsabilità in relazione al

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2

La contestazione dell’adeguatezza della motivazione della Corte suprema
esula dalle nozioni di errore materiale o di fatto, quando, come nella specie, se ne
contesti l’esaustività e la persuasività (dal punto di vista del ricorrente): ciò che
solo rileva è che vi sia stato apprezzamento autonomo, nell’ambito dei limiti rigorosi
che l’art. 606 lett. E) c.p.p. assegna alla cognizione della Corte di cassazione.
E’ del resto significativo che, già nella loro esposizione, anche le odierne
censure si risolvano in critica di merito, e del tutto generica nei termini concreti in

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2.7.2014

cui è formulata, all’idoneità delle prove originarie.

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