Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30883 del 02/07/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 30883 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SE ENZA

sul ricorso proposto da:
REA FRANCESCO N. IL 30/01/1964
avverso il provvedimento n. 51587/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 19/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Il
t.
1
SI

Udit i 4iTensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

6895/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
Francesco Rea il 4.2.2014 ha dichiarato presso l’Ufficio matricola della Casa
Circondariale di Rebibbia NC di proporre ricorso straordinario avverso la sentenza
19/9/2013 di questa Corte suprema “per errore materiale o di fatto”, riservando i
motivi al difensore.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di eurofe00, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di eurof000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2.7.2014

Nessun motivo è pervenuto.

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