Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30882 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30882 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WU XIANZHU N. IL 01/11/1969
avverso la sentenza n. 1/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
ANCONA, del 30/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/ser le conclusioni del PG Dott. ‘‘tki‘e< cAx(A. Uditi djfensor Avv.; Data Udienza: 02/07/2014 3050/14 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Nell'interesse della cittadina cinese WU XIANZHU, il difensore e procuratore speciale avv. Filippo Viggiano in data 23.12.2013 ha proposto istanza ex art. 175.2 c.p.p. per la restituzione nel termine ad impugnare la sentenza n. 7/11 deliberata il 30.11.2011 dalla Corte d'assise d'appello di Ancona (depositata il 23.2.2012 e irrevocabile il 15.5.2012), con cui veniva confermata precedente condanna bis c.p.. Il ricorrente assume che la condannata non avrebbe "mai avuto piena conoscenza del procedimento a suo carico in quanto la stessa è sempre rimasta 'contumace e latitante' e tutte le notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 165 c.p.p. presso il difensore d'ufficio". Deduce la tempestività dell'istanza così proposta, perché la WU XIANZHU avrebbe avuto notizia compiuta del procedimento solo a seguito del secondo ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona in data 12.12.2013 (con traduzione in lingua cinese, la cui mancanza aveva determinato il Giudice dell'esecuzione ad annullare l'ordine di carcerazione emesso in data 13.9.2012), notificato al difensore in data 6.12.2013 e, "per quanto consta", alla data di presentazione non ancora notificata. 2. Va premesso che la procedura ex art. 175.2 c.p.p. continua ad applicarsi ai processi che sono stati definiti prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014, perché l'art. 625-ter c.p.p. presuppone l' "assenza", che è istituto nuovo, diverso dalla contumacia, e caratterizzato da contenuti e disciplina assolutamente peculiari e non immediatamente riconducibili alla diversa situazione, appunto, della contumacia. E proprio tale diversità di presupposti spiega il mutamento certamente rilevante su un aspetto assolutamente determinante, come l'onere della prova della mancata conoscenza della celebrazione del processo, che la nuova disciplina pone a carico dell'istante. 3. Nel merito, l'istanza nei termini in cui è stata concretamente formulata va dichiarata palesemente infondata. Tace infatti il ricorrente la circostanza essenziale che la WU XIANZHU venne arrestata in Germania in esecuzione di mandato di arresto europeo attivo, pendente per l'esecuzione dell'originaria misura cautelare emessa nel 2005 dal GIP, in deliberata dalla Corte d'assise di Ancona il 23.11.2009 per reato ex art. 110 e 416 3050/14 RG 2 particolare essendo detenuta per tale titolo a decorrere dal 4.3.2012, quando pertanto ancora la sentenza d'appello avrebbe potuto essere impugnata. In tale procedura la donna certamente fu posta a conoscenza della pendenza del procedimento e dei fatti per i quali era processata. Non può pertanto parlarsi di ignoranza della pendenza del procedimento prima del giudicato (intervenuto solo il successivo 15.5.2012). Ma oltretutto, e la considerazione si manifesta assorbente di ogni ulteriore e esecuzione del mandato di arresto europeo, la donna giunse in Italia il 30.3.2012, ricevette la consegna di copia dell'originaria ordinanza cautelare, anche in lingua cinese, fu sentita il 2.4.2012 alla presenza di un interprete dal GIP di Roma su delega del presidente della Corte d'assise d'appello di Ancona, e, inoltre, ricevette copia del provvedimento con cui in data 20-22.5.2012 la Corte d'assise d'appello determinava la scadenza della pena, tenuto conto dell'entità di quella inflitta con la sentenza e della decorrenza della custodia dal momento dell'arresto in Germania a fine di consegna. Non risulta pertanto conforme alla realtà che la conoscenza del procedimento sia stata acquisita solo con la notificazione del secondo ordine di carcerazione sicchè, appunto ed in ogni caso, l'odierna istanza è certamente tardiva. 4. E tuttavia proprio l'esame del fascicolo del mandato di arresto europeo e della sentenza d'appello attestano quella che appare una palese irregolarità della notificazione del deposito di quest'ultima, che alla donna era dovuta in quanto certamente contumace/latitante all'atto della deliberazione. In particolare, il deposito della sentenza risulta notificato presso il difensore, con il rito dei latitanti, il 29 marzo, giorno precedente l'arrivo della condannata in Italia. Da tale data sono decorsi i 45 giorni che hanno portato al passaggio in giudicato della deliberazione, per mancata sua impugnazione. E tuttavia deve ritenersi che, essendo la donna detenuta proprio in ragione del titolo custodiale relativo a questo processo (e la cui mancata esecuzione aveva determinato la dichiarazione di sua latitanza) fin dal 4.3.2012, la notificazione non avrebbe potuto avvenire con il rito proprio dei latitanti. Vero che l'arresto era avvenuto all'estero, tuttavia lo stesso era, come avvertito, stato determinato proprio e solo dal titolo custodiale pendente nel processo, sicchè l'Amministrazione della Giustizia era a conoscenza sia della detenzione in atto che della sua riferibilità al processo per il quale era stata deliberata la sentenza d'appello, il cui deposito andava notificato. i possibile profilo di discussione, risulta dagli atti acquisiti da questa Corte che, in 3050/14 RG 3 La tematica che si pone è pertanto non già quella della restituzione in termini per impugnare, quanto quella, diversa e di competenza del Giudice dell'esecuzione, della regolarità della formazione del titolo esecutivo. Non potendo sul punto provvedere questa Corte suprema, l'originaria richiesta, alla luce delle considerazioni svolte, va qualificata come incidente di esecuzione e gli atti vanno trasmessi per quanto di competenza, con autonomia motivata di valutazione, alla Corte d'assise di Ancona, quale Giudice P.Q.M. Qualificata l'istanza di restituzione nel termine per impugnare come incidente di esecuzione dispone trasmettersi gli atti alla Corte di assise di Ancona. Così deciso in Roma, il 2.7.2014 dell'esecuzione.

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