Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30882 del 02/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30882 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WU XIANZHU N. IL 01/11/1969
avverso la sentenza n. 1/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
ANCONA, del 30/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/ser le conclusioni del PG Dott. ‘‘tki‘e< cAx(A. Uditi djfensor Avv.; Data Udienza: 02/07/2014 3050/14 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO
1. Nell'interesse della cittadina cinese WU XIANZHU, il difensore e procuratore
speciale avv. Filippo Viggiano in data 23.12.2013 ha proposto istanza ex art. 175.2
c.p.p. per la restituzione nel termine ad impugnare la sentenza n. 7/11 deliberata il
30.11.2011 dalla Corte d'assise d'appello di Ancona (depositata il 23.2.2012 e
irrevocabile il 15.5.2012), con cui veniva confermata precedente condanna bis c.p..
Il ricorrente assume che la condannata non avrebbe "mai avuto piena
conoscenza del procedimento a suo carico in quanto la stessa è sempre rimasta
'contumace e latitante' e tutte le notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 165
c.p.p. presso il difensore d'ufficio".
Deduce la tempestività dell'istanza così proposta, perché la WU XIANZHU
avrebbe avuto notizia compiuta del procedimento solo a seguito del secondo ordine
di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona
in data 12.12.2013 (con traduzione in lingua cinese, la cui mancanza aveva
determinato il Giudice dell'esecuzione ad annullare l'ordine di carcerazione emesso
in data 13.9.2012), notificato al difensore in data 6.12.2013 e, "per quanto consta",
alla data di presentazione non ancora notificata. 2. Va premesso che la procedura ex art. 175.2 c.p.p. continua ad applicarsi ai
processi che sono stati definiti prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014,
perché l'art. 625-ter c.p.p. presuppone l' "assenza", che è istituto nuovo, diverso
dalla contumacia, e caratterizzato da contenuti e disciplina assolutamente peculiari
e non immediatamente riconducibili alla diversa situazione, appunto, della
contumacia. E proprio tale diversità di presupposti spiega il mutamento certamente
rilevante su un aspetto assolutamente determinante, come l'onere della prova della
mancata conoscenza della celebrazione del processo, che la nuova disciplina pone a
carico dell'istante. 3. Nel merito, l'istanza nei termini in cui è stata concretamente formulata va
dichiarata palesemente infondata.
Tace infatti il ricorrente la circostanza essenziale che la WU XIANZHU venne
arrestata in Germania in esecuzione di mandato di arresto europeo attivo, pendente
per l'esecuzione dell'originaria misura cautelare emessa nel 2005 dal GIP, in deliberata dalla Corte d'assise di Ancona il 23.11.2009 per reato ex art. 110 e 416 3050/14 RG 2 particolare essendo detenuta per tale titolo a decorrere dal 4.3.2012, quando
pertanto ancora la sentenza d'appello avrebbe potuto essere impugnata. In tale
procedura la donna certamente fu posta a conoscenza della pendenza del
procedimento e dei fatti per i quali era processata.
Non può pertanto parlarsi di ignoranza della pendenza del procedimento prima
del giudicato (intervenuto solo il successivo 15.5.2012).
Ma oltretutto, e la considerazione si manifesta assorbente di ogni ulteriore e esecuzione del mandato di arresto europeo, la donna giunse in Italia il 30.3.2012,
ricevette la consegna di copia dell'originaria ordinanza cautelare, anche in lingua
cinese, fu sentita il 2.4.2012 alla presenza di un interprete dal GIP di Roma su
delega del presidente della Corte d'assise d'appello di Ancona, e, inoltre, ricevette
copia del provvedimento con cui in data 20-22.5.2012 la Corte d'assise d'appello
determinava la scadenza della pena, tenuto conto dell'entità di quella inflitta con la
sentenza e della decorrenza della custodia dal momento dell'arresto in Germania a
fine di consegna.
Non risulta pertanto conforme alla realtà che la conoscenza del procedimento
sia stata acquisita solo con la notificazione del secondo ordine di carcerazione
sicchè, appunto ed in ogni caso, l'odierna istanza è certamente tardiva. 4. E tuttavia proprio l'esame del fascicolo del mandato di arresto europeo e
della sentenza d'appello attestano quella che appare una palese irregolarità della
notificazione del deposito di quest'ultima, che alla donna era dovuta in quanto
certamente contumace/latitante all'atto della deliberazione.
In particolare, il deposito della sentenza risulta notificato presso il difensore,
con il rito dei latitanti, il 29 marzo, giorno precedente l'arrivo della condannata in
Italia. Da tale data sono decorsi i 45 giorni che hanno portato al passaggio in
giudicato della deliberazione, per mancata sua impugnazione. E tuttavia deve
ritenersi che, essendo la donna detenuta proprio in ragione del titolo custodiale
relativo a questo processo (e la cui mancata esecuzione aveva determinato la
dichiarazione di sua latitanza) fin dal 4.3.2012, la notificazione non avrebbe potuto
avvenire con il rito proprio dei latitanti. Vero che l'arresto era avvenuto all'estero,
tuttavia lo stesso era, come avvertito, stato determinato proprio e solo dal titolo
custodiale pendente nel processo, sicchè l'Amministrazione della Giustizia era a
conoscenza sia della detenzione in atto che della sua riferibilità al processo per il
quale era stata deliberata la sentenza d'appello, il cui deposito andava notificato. i possibile profilo di discussione, risulta dagli atti acquisiti da questa Corte che, in 3050/14 RG 3 La tematica che si pone è pertanto non già quella della restituzione in termini
per impugnare, quanto quella, diversa e di competenza del Giudice dell'esecuzione,
della regolarità della formazione del titolo esecutivo.
Non potendo sul punto provvedere questa Corte suprema, l'originaria
richiesta, alla luce delle considerazioni svolte, va qualificata come incidente di
esecuzione e gli atti vanno trasmessi per quanto di competenza, con autonomia
motivata di valutazione, alla Corte d'assise di Ancona, quale Giudice P.Q.M.
Qualificata l'istanza di restituzione nel termine per impugnare come incidente
di esecuzione dispone trasmettersi gli atti alla Corte di assise di Ancona.
Così deciso in Roma, il 2.7.2014 dell'esecuzione.