Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30879 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30879 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
LECCE
nei confronti di:
DE VITIS ANTONIO N. IL 08/09/1952
inoltre:
DE VITIS ANTONIO N. IL 08/09/1952
avverso la sentenza n. 791/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
06/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. V b

V
2‘ 4.”.4.,butusemm.

Uditi difen

Avv.;

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Data Udienza: 24/06/2014

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui il Gip di Lecce ha dichiarato non luogo a
procedere nei confronti di Antonio De Vitis in ordine alla reato di cui all’articolo 368
c.p., per falsa denunzia di smarrimento di assegno bancario, ricorre il procuratore
generale presso la Corte d’appello, enunciando motivo di “violazione all’articolo

incontrovertibilmente certo che l’imputato avesse consegnato l’assegno indicato in
imputazione a persona determinata, gli apprezzamenti del Gip avrebbero anticipato
il giudizio riservato al dibattimento, mentre nel caso concreto sarebbe da
considerarsi evidente la strumentalità della denunzia di smarrimento del titolo
proprio al fine di impedirne l’incasso.
2. E’ pervenuta memoria difensiva a sostegno dell’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. A giudizio del Collegio il ricorso è fondato.
Va premesso, in rito, che la censura in memoria dell’essere l’omessa
notificazione all’imputato del ricorso per cassazione proposto dal procuratore
generale presso la Corte d’appello di Lecce idonea a determinare l’inammissibilità
dell’impugnazione è palesemente infondata. La notificazione dell’impugnazione alla
parte è finalizzata a consentire l’impugnazione incidentale, sicchè comunque la sua
omissione ha come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine per
proporre l’impugnazione incidentale; ovviamente l’interesse a dedurre tale
omissione sussiste solo quando la parte possa presentare impugnazione
incidentale: il che è per l’appello ma non per il ricorso per cassazione.
Nel merito, il GUP ha ‘chiuso’ il processo con un apprezzamento di stretto
merito intrinsecamente assertivo, poggiando il dubbio sulla sussistenza
dell’elemento psicologico della falsa denuncia (dopo pur aver evidenziato le ragioni
oggettive della peculiare situazione che, invece, propendevano per la piena
consapevolezza della strumentalità della denuncia di smarrimento del titolo
regolarmente consegnato e addirittura ‘cambiato’ in parte) su un elemento del tutto
ipotetico, in un contesto in cui la concreta dinamica della vicenda (dazione di
assegno in pagamento di tavolo non consegnato) avrebbe potuto essere
approfondito nei suoi contenuti e tempi, rispetto alla falsa denuncia, nella propria
sede dibattimentale e nel contesto orale dell’esame dei soggetti interessati, con

606, lettera E, 428 c.p.p. in relazione all’articolo 192 c.p.p.”. Deduce che,

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pienezza di contraddittorio utile per sé a fornire elementi di convincimento anche
determinanti.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, il 24.6.2014

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