Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30878 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30878 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MURDACA FRANCESCO nato il 30/3/1957
avverso l’ordinanza del 23 dicembre 2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze
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Udito il difensore avv. GIOVANNI TADDEI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 27
dicembre 2013 confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria del 4 dicembre 2013 che disponeva la custodia in
carcere nei confronti di Murdaca Francesco per il reato di associazione mafiosa
riqualificandolo quale reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
2. Nell’ambito di indagini relative al gruppo mafioso “‘ndrangheta” ed in
particolare del gruppo operante nel comune di San Luca, Murdaca Francesco,
assessore della locale amministrazione comunale, era ritenuto, proprio in
relazione a tale attività politico amministrativa, persona “a disposizione” della
associazione mafiosa contribuendo, nell’interesse di più gruppi criminali locali, ad
effettuare scelte amministrative loro is favore.

Data Udienza: 04/06/2014

3. Gli elementi specifici che consentivano di ricostruire tale ruolo, che il
Tribunale riteneva, diversamente dal gip, di sostegno esterno non potendo gli
stessi dimostrare una formale adesione al gruppo criminale, riguardavano taluni
appalti di lavori pubblici.
4. In riferimento ad un appalto per la strada Santa Maria – Polsi nonché ai
lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di un acquedotto, premesso che
il ricorrente era il soggetto che si doveva interessare dell’andamento delle opere,
gli inquirenti valorizzavano:

Francesco, associato mafioso nonché parente della moglie di Murdaca. In tale
contesto, nel rispondere a richieste di informazioni, il ricorrente utilizzava
l’espressione “stiamo lavorando come si suol dire per voi”, ritenuta indicativa
della “messa a disposizione”. Altre espressioni utilizzate nello stesso contesto
temporale, intercettate in ambientale nella autovettura in cui erano il ricorrente
ed il sindaco Giorgi, erano ritenute ulteriormente significative – in particolare
quando il Giorgi ammoniva il Murdaca perché non si facesse chiamare per
telefono da tali persone.
– La conversazione del 15 marzo 2010 tra il ricorrente e Messineo
Francesco che, secondo gli inquirenti, dimostra come Murdaca favorisse
Mammoliti.
– Una conversazione del 16 settembre 2010 nel quale il ricorrente, parlando
con il sindaco, riferiva di aver attribuito alla cattiva esecuzione dell’appalto da
parte di Mammoliti Francesco e Strangio Francesco il ritardo del ripristino della
viabilità per l’accesso al santuario di Polsi.
5. In riferimento ad un altro appalto, “percorsi di cultura e fede nel centro
storico”, in una conversazione del luglio 2010 tra il sindaco ed il ricorrente si
faceva riferimento ad un impegno per aggiudicare l’appalto ad una impresa di
costruzioni di Melito di Porto Salvo. In particolare, si comprende che era
intervenuto un accordo per far assumere uno o due persone del paese per la
esecuzione di tali lavori. Gli inquirenti valorizzano soprattutto il dato che da tale
colloquio risulterebbe come il ricorrente ed il sindaco fossero a conoscenza della
intromissione del gruppo criminale di Pinti nella gestione degli appalti. E, ciò
nonostante, non denunciassero la cosa.
6. Quanto ad altri appalti per lavori pubblici banditi dal Comune di San
Luca, il Tribunale riteneva che fosse dimostrata la loro assegnazione ad imprese
riconducibili al gruppo criminale detto dei Pelle.
7.11 Tribunale citava nel corpo della motivazione anche gli specifici
argomenti difensivi, rappresentati in memoria difensiva, in ordine al significato
alternativo della citata espressione “stiamo lavorando per voi”, al significato per

– la telefonata che il ricorrente riceveva il 25/2/2010 da Mammoliti

il Murdaca favorevole dell’avere egli ottenuto solo 110 voti di preferenza su 3400
votanti nel Comune, nell’ aver subito un attentato ai danni di due autovetture di
sua proprietà, nell’essersi dimesso il 21 marzo 2012. Secondo il Tribunale la
risposta a tali questioni risultava data con la rappresentazione del quadro
indiziario.
8. In conclusione, secondo il Tribunale, “Dal materiale raccolto emerge
come il Murdaca sia stato eletto proprio perché soggetto che metteva d’accordo
tutte le cosche dominanti sul territorio di San Luca e che concretamente ha
offerto a dette consorterie di ‘ndrangheta contributi consistenti per continuare a

farle lavorare indisturbate del territorio”.
9. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava la applicabilità della
presunzione di cui all’art. 275 3 0 comma cod. proc. pen. e, comunque,
esponeva gli elementi indicativi di una pericolosità in concreto del ricorrente.
10. Murdaca propone ricorso con atto firma del proprio difensore. Con
primo motivo deduce il vizio di motivazione sia quanto alla mancata risposta a
specifiche deduzioni difensive che quanto alla complessiva illogicità e
travisamento dei dati probatori.
11. Rileva che la ricostruzione della responsabilità è stata effettuata sulla
base di poche conversazioni che non sono affatto indicative di alcuna messa a
disposizione e, inoltre, non si è tenuto conto delle risposte fornite dall’indagato in
sede di interrogatorio di garanzia.
12. Sono inoltre mancate risposte alle specifiche deduzioni difensivert:
13. il dato del ridotto numero di voti ottenuti in sede di elezioni comunali,
cosa che esclude il ruolo di referente politico del comune delle bande criminali;
14. l’omessa valutazione della circostanza dell’attentato subito con il
danneggiamento di due autovetture’
i
15. la assenza di accertamenti di altro genere, anche patrimonialii,
16. Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di
legge in relazione alle esigenze cautelari osservando come fosse significativo
l’aver rinunciato all’incarico pubblico.
RITENUTO IN DIRITTO
17. Il ricorso è fondato.
18. In particolare è fondato il primo motivo quanto a vari profili di vizio di
motivazione.
19. Innanzitutto è palese la mancanza di risposta agli specifici motivi di
riesame e, poi, non vi è chiara indicazione di quali siano gli elementi da cui si
traggono le conclusioni in ordine al ruolo del ricorrente di concorrente esterno in
associazione mafiosa.

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20. Quanto al primo profilo, a pagina 13 dell’ordinanza impugnata / il
Tribunale prende atto delle specifiche motivazioni difensive esposte anche in
una apposita memoria, e le sintetizza: si tratta del dato del minimo numero di
preferenze ottenute da Murdaca alle elezioni comunali, della circostanza
dell’attentato ai suoi danni, delle spiegazioni sulla irrilevanza in concreto
dell’espressione “stiamo lavorando per voi” se valutata unitamente alla parti
successive della conversazione registrata in ambientale.
21. Ma, dopo aver preso atto di tali argomenti, agli stessi non è stato data

Trattandosi di circostanze che, per come prospettate, effettivamente, a fronte
del complessivo quadro indiziario, risultavano significative, vi è una omessa
motivazione già di per sé incidente sulla tenuta complessiva del provvedimento
impugnato.
22. La motivazione risulta poi carente anche sotto il profilo della indicazione
di elementi a sostegno della specifica condotta contestata al ricorrente.
23. Il fondamento della sua responsabilità per il reato di concorso esterno
in associazione mafiosa è stato indicato nell’essere “stato eletto proprio perché
soggetto che metteva d’accordo tutte le cosche dominanti sul territorio di San
Luca e che concretamente ha offerto a dette consorterie di ‘ndrangheta contributi
consistenti nel continuare a lavorare indisturbate nel territorio ….”

L’ essere

stato “… il referente politico ed amministrativo cui le cosche si rivolgevano per
assecondare le loro necessità in materia di appalti e lavori pubblici … . Il
MURDACA veniva eletto •consigliere comunale e poi nominato assessore all’
ambiente dal sindaco Giorgi, col consenso e l’appoggio delle cosche, asservendo
l’attività amministrativa del comune di San Luca ai voleri degli appartenenti alle
cosche che di fatto avevano occupato il comune …”.
24. L’ordinanza, però, innanzitutto non indica gli elementi che
dimostrerebbero che il ricorrente sia stato eletto “con il consenso e l’appoggio”
delle bande criminali.
25. Quanto alla attività di “messa a disposizione” riporta una serie di
elementi dei quali non fa una adeguata analisi; così posti, tali elementi non
risultano concludenti di alcuna stabile “disponibiltà” trattandosi di poche singole
conversazioni la cui interpretazione – desunta dalla informativa dalla polizia
giudiziaria che dà per scontate una serie di vicende riguardanti i gruppi criminali
dell’area – è fondata su conoscenze non riportate nel provvedimento impugnato.
26. Più in dettaglio: la conversazione con Mammoliti in cui si ascolta
l’espressione “stiamo lavorando per voi”, era segnalata dalla difesa nella sua
equivocità e, difatti, appare corrispondere ad una comune espressione il cui
senso logico è diverso da quello “sottoposizione all’altrui comando”,

ritenuto

alcuna risposta, né la stessa emerge dal complesso della motivazione.

invece inequivoco dagli inquirenti prima e dal Tribunale poi.
27. Anche gli altri (sempre pochi) elementi utilizzati, prevalentemente
intercettazioni, dimostrano certamente dei contatti anche con riferimento a degli
specifici lavori i ma non vi è motivazione su come tali dati possano essere
generalizzati sino a dimostrare il ruolo sopra attribuito al Murdaca.
28. Manca, inoltre, la valutazione delle indagini sulle procedure di
assegnazione dei lavori, necessaria per poter affermare che “….

analoga sia

stata la condotta del Murdaca Francesco che in quell’appalto, in buona sostanza,

pubblica amministrazione, il soggetto che si era curato sin dalle fasi precedenti
della assegnazione dei fondi”; difatti non vi è alcuna indicazione di quali specifici
elementi dimostrino tale ruolo del ricorrente.
29. Si impone pertanto l’annullamento dovendo il giudice di rinvio
procedere ad un nuovo esame che, ferma restante la esclusiva competenza del
giudice di merito nell’apprezzamento del contenuto delle prove, laddove
pervenga ad un giudizio di sussistenza della gravità indiziaria, valuti
espressamente le specifiche deduzioni della difesa e gli elementi concreti che
dimostrano i vari profili della condotta ritenuta significativa, in particolare quanto
alla assegnazione ed effettiva gestione di lavori pubblici e relativi fondi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per
nuovo esame.
Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp.
att. Cod. proc. pen.
Ro a così leciso il 4 giugno 2014
Il c

e estensore

P’

Stefano

per come si comprende dalle intercettazioni, era stato, sul versante della

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