Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30876 del 09/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30876 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIORGI SEBASTIANO n. 13/2/1965
avverso l’ordinanza del 27/12/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI REGGIO
CALABRIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EUGENIO SELVAGGI che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. ROSARIO SCARFÒ che ha chiesto raccoglimento del
ricorso ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 27 dicembre
Data Udienza: 09/07/2014
2013 confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Reggio Calabria del 4 dicembre 2013 che disponeva la custodia in carcere nei
confronti di Giorgi Sebastiano per il reato di associazione mafiosa riqualificandolo
quale reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
2. Nell’ambito di indagini relative al gruppo mafioso ‘”ndrangheta” ed in
particolare del gruppo operante nel comune di San Luca, Giorgi Sebastiano,
sindaco di tale Comune nel periodo delle indagini (2010), era ritenuto, proprio in
relazione a tale attività politico amministrativa, persona “a disposizione” della
associazione mafiosa contribuendo, nell’interesse di più gruppi criminali locali, ad
effettuare scelte amministrative loro in favore.
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3. Tra gli elementi concreti individuati vi erano le reiterate violazioni dell’art.
9 della convenzione con la stazione unica appaltante della regione Calabria in
quanto il sindaco ometteva di comunicare dati essenziali a sua conoscenza che
avrebbero comportato la revoca degli appalti affidati ad imprese mafiose:
–
L’arresto di Pelle Antonio, affiliato alla ndrangheta, che tramite
l’impresa azzurra costruzioni era aggiudicatario di un appalto superiore ad
euro 300000
–
la sospensione dall’attività di impresa individuale di Nirta
Sebastiano, affiliato alla ndrangheta,
e l’interdizione nei confronti
dell’amministratore unico della Ieromedia, condizione che rendeva
impossibile la prosecuzione delle esecuzioni opera in capo all’associazione
temporanea di imprese tra tali ditte
–
l’esecuzione di opere pubbliche non autorizzate nell’ambito del
ripristino della viabilità nella località Polsi di San Luca da parte del
sorvegliato di pubblica sicurezza Mammoliti Francesco che utilizzava
mezzi d’opera del nipote Mammoliti Stefano
–
ritardi e pessima esecuzione delle opere non consentendo così la
applicazione delle relative penali
4. Inoltre, in generale, ometteva di riscuotere tributi per le occupazioni del
suolo pubblico gravanti su appartenenti alle bande criminali, non denunciava i loro
abusi edilizi e le irregolarità di cessione delle licenze.
5. Tale attività era finalizzata a ottenere in cambio l’appoggio elettorale sia per
la carica politica di sindaco che in vista di future candidature.
6. Il Tribunale riteneva, diversamente dal gip, che gli elementi specifici,
riguardando esclusivamente taluni appalti di lavori pubblici, consentivano di
ricostruire solo un ruolo di sostegno esterno ma non di formale adesione al gruppo
criminale; perciò il reato era riqualificato come già detto.
7. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava la applicabilità della
presunzione di cui all’art. 275 3 0 comma cod. proc. pen. e, comunque, riteneva
la pericolosità in concreto del ricorrente.
8. Giorgi propone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo la
violazione di legge penale ed il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in
particolare per la mancata valutazione della memoria e della produzione
documentale difensiva.
9. Rileva innanzitutto la erroneità di aver ritenuto avere rilevanza causale le
condotte di omissione di segnalazioni delle infiltrazioni mafiose sul presupposto di
una posizione di garanzia rivestita dal Sindaco, in particolare quanto all’articolo 9
della convenzione con la stazione unica appaltante per la provincia, laddove il
sindaco non dispone di alcuna posizione né di dominio e di garanzia né ha poteri
–
nell’assegnazione degli appalti. La adesione del Comune di San Luca alla stazione
unica appaltante ha portato al di fuori dell’ente ogni potere di gestione delle gare.
10. Pertanto non poteva essere il sindaco di San Luca, nel dato periodo, il
referente politico ed amministrativo delle cosche ed ogni attività di segnalazione
di anomalie spetta alla responsabile unico del procedimento. Quanto ai lavori di
somma urgenza, questi, nel Comune di San Luca, erano gestiti, sulla base di una
sorta di albo delle piccole imprese operanti sul territorio, dal responsabile dell’area
tecnica; vi era quindi estraneità del sindaco nella decisione e successiva gestione
11. Non sono poi stati valutati gli argomenti con i quali si segnalava la
cessazione di eventuali esigenze cautelari attesa la uscita del ricorrente dall’ambito
dell’attività politica ed il suo trasferimento geografico e lavorativo in Roma. Giorgi
non ha più gli strumenti per poter operare in favore delle bande criminali. Tenuto
conto anche della conclusione cui è giunto lo stesso Tribunale quanto alla
estraneità alla associazione, va ritenuto superata la presunzione di pericolosità.
12. Il ricorso è fondato perché sotto vari profili la motivazione risulta carente.
13. Innanzitutto lo stesso Tribunale rileva che, delle varie condotte descritte
nel capo di imputazione che valevano a dimostrare la intraneità del ricorrente nella
banda criminale, solo alcune risultano dimostrate dal materiale indiziario prodotto
dal pubblico ministero. E, sul presupposto che le uniche attività dimostrate
attengono alla disponibilità del Giorgi per attività connesse agli appalti di opere
pubbliche nonché alla più generica disponibilità a trattamenti di favore nei rapporti
con l’ente pubblico, lo stesso Tribunale ha ritenuto che la condotta accertata non
possa che essere qualificata quale concorso esterno alla associazione mafiosa, non
essendovi (prova di) un effettivo contributo alla vita associativa.
14. Se, però, anche la sola lettura degli stralci della informativa di polizia
giudiziaria, ampiamente riportati nella ordinanza impugnata tanto da costituirne il
contenuto principale, vale a dimostrare che da parte del ricorrente vi fosse una
attività “in termini di informazione, consigli e conoscenze” in favore di soggetti
componenti di bande criminali della zona, non vi è stato, invece, un esame, se non
generico, del materiale indiziario per poter trarre le conclusioni che “il Giorgi
improntava tutta la condotta amministrativa al fine di favorire o comunque non
turbare l’occupazione che le cosche avevano effettuato sul comune” e che lo stesso
abbia svolto “continua ed articolata attività politica svolta a favore delle cosche”.
A tale scopo non era sufficiente elencare le presunte violazioni dell’articolo 9 della
convenzione della stazione unica appaltante per la regione Calabria, in quanto tale
elencazione non è prova diretta del grave asservimento del Giorgi; si trattava di
materiale significativo ma che, oltre ad essere riportato, doveva essere valutato
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dei contratti.
sul piano logico rendendo conto, con motivazione adeguata, di come se ne
traggano le ben specifiche conclusioni della condotta di costante disponibilità.
15. Neanche la pur suggestiva affermazione dell’ appoggio elettorale ottenuto
per la carica politica di sindaco e per future candidature viene motivata,
quantomeno in modo logico, laddove la motivazione era tanto più necessaria
perché negli stralci di atti riportati non vi era alcun elemento riferibile direttamente
a tale sostegno elettorale.
16. La motivazione, poi, è del tutto mancante, e ciò costituisce autonomo e
data sugli argomenti presentati con la memoria difensiva ed attestati con la
relativa documentazione:
17. non vi è alcuna analisi delle ampie e non manifestamente infondate
deduzioni in ordine alla irrilevanza di qualsiasi attività del sindaco in ordine ai lavori
pubblici in questione, che la difesa fonda sulla documentazione attestante la totale
eterodirezione di tali lavori. Né, in generale, vi è effettiva risposta a qualsiasi delle
altre questioni specifiche poste con la memoria, non bastando la generica
affermazione che la smentita risulta dalla semplice lettura del materiale indiziario.
18. Maggiormente carente è, poi, la motivazione in tema di esigenze cautelari
a seguito della presentazione di concreti argomenti difensivi.
19. A fronte della certamente applicabile presunzione di sussistenza delle
esigenze cautelari ex art. 275 3° comma cod. proc. pen., la difesa ha ampiamente
offerto prove che, se valide, varrebbero a dimostrare la totale carenza attuale di
esigenze cautelari. Sul presupposto che la stessa tesi di accusa, quale accolta dal
Tribunale, ritiene che la attività possibile del ricorrente in favore delle bande
criminali sia collegata alla sua attività amministrativa e politica attuale (o, meglio,
all’epoca delle indagini) e la ragione concreta per ulteriori condotte criminali è
individuata nella futura carriera politica, la difesa ha offerto non solo l’elemento
consistente nel sostanziale fallimento della successiva carriera politica (pochissime
preferenze proprio nella area nella quale il ricorrente doveva essere “sostenuto”)
ma, soprattutto, ha offerto prova del trasferimento del ricorrente in Roma ove vive
con la famiglia e lavora in tutt’altro contesto. Tale situazione – sulla quale non vi
è stata risposta del Tribunale -, effettivamente, se dimostrata, appare certamente
idonea a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari relative
ad una condotta di concorso esterno in associazione mafiosa quale determinata in
concreto.
20. Si impone quindi il rinvio per un nuovo esame che tenga conto, motivando
adeguatamente, anche delle specifiche ragioni della difesa e del materiale
probatorio dalla stessa prodotto.
P.Q.M.
determinante vizio, per quanto riguarda la specifica risposta che doveva essere
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per
nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 disp. att.
cod. proc. pen.
glio 2014
il psidente
Ni ola Milo
‘ Stefano