Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30875 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30875 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COTUGNO LUIGI N. IL 29/01/1965
avverso l’ordinanza n. 51/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1(0( <1.9fri o A h( cuo L. 64.);40 ;1;«LRAA-G.45 P;emesp. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 19/06/2014 Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con ordinanza del 7.4.2014 la Corte di appello di Roma, a seguito di istanza difensiva proposta nell'interesse di COTUGNO Luigi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'A.G. francese, ha rigettato l'istanza volta 20.3.2014 per omessa trasmissione del mandato di arresto europeo nel termine dei dieci giorni dalla convalida dell'arresto. 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del COTUGNO deducendo violazione dell'art. 1 e 13 co. 3 1.65/05, 6.3. lett. a) I.n. 848/55 e 109 c.p.p. in quanto il m.a.e. tradotto in lingua italiana è pervenuto il 10.4.2014, il formulario S.I.S. agli atti era in lingua inglese e l'udienza davanti al Consigliere delegato si era svolta senza interprete dalla lingua inglese, non compresa dall'imputato. Né poteva dirsi rilevante e pertinente la considerazione svolta dal Collegio circa la informazione data al COTUGNO in sede di udienza di convalida, posto che essa si fondava sulla personale conoscenza della lingua inglese dei componenti del collegio. 3. E' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore per la sopravvenuta definitività della sentenza che ha disposto la consegna. 4. Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 19.6.2014. alla declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare emessa il

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