Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30874 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30874 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
CASTELLUCCIO FRANCESCO N. IL 02/08/1954
avverso l’ordinanza n. 12930/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 14/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
letteAseatike le conclusioni del PG Dott. *f0MetrisQ» InanArD I
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 14.11.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo, rigettando l’ istanza del P.M., non convalidava
l’arresto di CASTELLUCCIO Francesco in relazione al reato di cui all’art.
47ter co. 8 I.n. 354/75, ritenendo insussistente l’ipotesi di reato.
Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo:
2.1.erronea applicazione dell’art. 47 ter co. 8 I.n. 354/75 ricorrendo tale
fattispecie anche nella ipotesi, quale quella in esame, di ripristino tardivo
della misura rispetto alle prescrizioni orarie impartite dal giudice di
sorveglianza nel provvedimento di autorizzazione all’uscita.
2.2.erronea applicazione degli artt. 3 d.l. n. 152/91 e 391 co. 4 c.p.p.
avendo il Giudice debordato in una impropria valutazione di merito
dell’accusa.
3.

Con requisitoria scritta il P.G. osservando la fondatezza del primo motivo
ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza.

4.

Il ricorso è fondato.

5.

Il primo ed assorbente motivo è fondato.

6.

Integra il reato di evasione la violazione delle prescrizioni previste per il
regime della detenzione domiciliare in quanto alla detenzione domiciliare
non è applicabile il regime previsto per la semilibertà che prevede un
periodo di “assenza tollerata”, quantificato in dodici ore, entro il quale la
sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura
penale ma solo disciplinare (Cass. Sez. 6, n. 48547 del
21/10/2009,Pitorri,Rv. 245533); ancora, l’allontanamento dall’abitazione
posto in essere dal condannato ammesso alla detenzione domiciliare ex
art. 47 ter L. n. 354 del 1975 è punito quale ne sia la durata ( Cass.
Sez. 6, n. 8156 del 29/02/2012, P.M. in proc. Nardino).

7.

Cosicchè esula dal richiamato insegnamento di legittimità il
provvedimento impugnato allorquando esclude la ipotizzabilità del reato
– da un lato – incentrandosi sul termine «allontanamento»
illogicamente ritenendovi estraneo ad esso il mancato rientro nel
domicilio di detenzione e – dall’altro – erroneamente considerando che
l’indagato fu sorpreso in un momento temporale ancora ricompreso nel
lasso previsto dal provvedimento autorizzativo, non potendosi comunque

1

2.

giustificare l’allontanamento non strettamente correlato alle esigenze
per le quali è autorizzato.
8. Il provvedimento, quindi, deve essere annullato senza rinvio,
sussistendo le condizioni per la convalida dell’arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché sussistevano le

Così deciso in Roma, 19.6.2014

condizioni per la convalida.

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