Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30873 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30873 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUGARA’ GIULIO N. IL 03/02/1953
avverso l’ordinanza n. 1129/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 29/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. gyet .vot,AR9 ttt

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Data Udienza: 18/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 29.11.2013 il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria, a seguito di istanza nell’interesse dell’indagato LUGARA’ Giulio
avverso la ordinanza cautelare emessa in data 8.10.2013 dal GIP
distrettuale di Reggio Calabria con la quale è stata applicata la misura

stati riconosciuti a carico del predetto indagato gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 81 co. 2 , 379 co. 2 in
relazione all’art. 378 co. 2 c.p. 61n. 2 c.p. e 7 I.n. 203/91 in quanto,
quale funzionario dell’istituto bancario Monte dei paschi di Siena ag. 2 di
Rc.., ggio Calabria consentendo a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
coadiuvato da ASSUMMA Natale, di effettuare operazioni sul rapporto
bancario relativo alla società «EUROEDIL S.A.S. Oi RIPEPI Giuseppe &
Ami2e-v+4—0
C.» confiscata al predetto LIUZZO, aiutava il ‘m-adatto ad assicurare il
prodotto o il profitto dei reati di cui agli artt. 416bis e 12 quinquies I.n.
356/92, con condotta posta in essere al fine di agevolare alcune cosche
mafiose ndranghetistiche.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo:

2.1.

violazione ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione
agli artt. 125, 273,292 c.p.p. e 379 c.p. In particolare, si denunzia
l’assoluta mancanza di motivazione della ordinanza che si sarebbe
limitata a ricopiare l’ordinanza cautelare senza neanche confutare le
ragioni esposte nella memoria difensiva depositata.

2.2.

violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli
artt. 273 e 292 c.p.p.. In particolare, trattandosi di condotte verificatesi
in uno stesso giorno non potrebbe parlarsi della agevolazione nella
«gestione» dell’impresa. Non risulterebbe, inoltre, dimostrato che
detta impresa fosse il prodotto del reato di cui all’art. 416 bis c.p.
contestato allo stesso LIUZZO, trattandosi di ditta preesistente al delitto
associativo contestato e confiscata precedentemente all’inizio della
condotta associativa. Ancora, non sarebbe dimostrata la consapevolezza
del ricorrente del presunto legame tra l’azienda e il delitto associativo
mafioso, necessaria al fine di giustificare l’ipotesi di favoreggiamento.
Anzi, la stessa ordinanza impositiva ha escluso il concorso del ricorrente

1

degli arresti domiciliari, ha confermato detta ordinanza con la quale sono

nel reato associativo del LIUZZO non emergendo in capo allo stesso la
consapevolezza del suo dipanarsi. Peraltro, difetterebbe nella specie il
presupposto della avvenuta consumazione del reato presupposto, ancora
in atto al momento della condotta tenuta dal ricorrente. Infine, ed in
relazione al compendio intercettivo considerato nell’ambito del quale
intervengono solo soggetti terzi, sarebbe stata necessaria una linea
maggiormente prudenziale nel valutare il contenuto etero indiziante ed il
rinvenimento di riscontri alle relative affermazioni.
2.3.

all’art. 7 I.n. 203/91. In particolare si censura l’omessa motivazione in
ordine alla sussistenza in capo al ricorrente della aggravante in parola,
soprattutto in relazione a quanto afferma la stessa ordinanza genetica in
ordine alla finalizzazione esclusivamente personale in favore del LIUZZO
dell’apporto fornito dal ricorrente.
2.4.

con motivi nuovi la difesa deduce la inconfigurabilità della ipotesi
favoreggiatrice in relazione alla gestione di una azienda, non
giustificandosi come possa questa essere profitto del reato associativo e
come la condotta potesse aver comportato l’assicurazione di un profitto
del reato per il LIUZZO. In particolare, la ordinanza non considera che
l’azienda era stata sottoposta nel luglio 2007 ad una confisca di
prevenzione che – come noto – non postula la necessaria commissione
da parte del prevenuto di alcun reato. Si allega, infine, dispositivo di
annullamento senza rinvio reso nei confronti di altro coindagato per
analogo reato relativo alla stessa ditta EUROEDIL.
3.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

4.

Il primo motivo è inammissibile per genericità.
Invero, ferma la legittimità della motivazione «per

4.1.

relationem», o, meglio, per incorporazione di quella adottata dal
provvedimento impositivo, il motivo non deduce con la necessaria
specificità quali argomentazioni difensive siano state obliterate dal
provvedimento impugnato e quale decisività le presunte obliterazioni
abbiano rispetto alle conclusioni raggiunte dal provvedimento
impugnato.
5.

Il secondo motivo e quello aggiunto sono fondati per quanto
appresso si osserva.

6.

Deve, innanzitutto, verificarsi la congruenza giuridica dell’ipotesi di
favoreggiamento reale rispetto ai reati «presupposti» dall’accusa.
,

2

violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione

7.

Ad un orientamento minoritario secondo il quale tanto il
favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongono
l’avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e,
pertanto, qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo
mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita
dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla
configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del
concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile

38236 del 03/09/2004, Iovino, Rv. 229648), si oppone quello
maggioritario, affermato in relazione all’associazione per delinquere
finalizzata al narcotraffico, secondo il quale la configurabilità del
favoreggiamento con riguardo ad un reato presupposto di carattere
permanente„ non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia
ancora in atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in
alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione
dell’attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo
invece a responsabilità per il reato associativo (Cass. Sez. 1, n. 6905 del
11/11/2003, Franchini ed altri, Rv. 229990; Cass. Sez. 6, n. 27720 del
05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622 ).
8.

La Corte ritiene di aderire al secondo orientamento, conforme allo
stesso tenore della norma prevista dall’art. 379 c.p. che, a seguito della
I.n. 646 del 1982, ha esteso la sua applicazione al secondo comma
dell’art. 378 c.p. che contempla espressamente il delitto di cui all’art.
416 bis c.p..

9.

Cosicchè deve affermarsi il principio di diritto secondo il quale è
ammissibile la configurabilità della ipotesi di favoreggiamento reale con
riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, quale è la
partecipazione ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso,
produttiva di beni e proventi illeciti rispetto ai quali l’agente – che non
partecipi all’ associazione o concorra esternamente ad essa – con la sua
condotta può aiutare il partecipe ad assicurare il prodotto o il profitto.

10.

Per la sussistenza dell’elemento soggettivo nel delitto di
favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che consiste
nella consapevolezza dell’agente di fuorviare, con la propria condotta, le
ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del
latitante, nella ragionevole consapevolezza dell’apprezzabilità del suo
contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cosiddetto
k.

3

inserimento del soggetto nella struttura associativa. (Cass. Sez. F, n.

presupposto e al di fuori dei casi di concorso in esso (Cass. Sez. 6, n.
44756 del 29/10/2003, Bevilacqua, Rv. 227159); e per l’applicazione
dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p. occorre la
prova della consapevolezza dell’agente del delitto presupposto (v. Cass.
Sez. 6, n. 35327 del 18.7.2013, Arena ed altri, non massimata sul
punto). Analogamente deve dirsi per il delitto di favoreggiamento reale
per il quale deve individuarsi l’elemento psicologico nella coscienza e
volontà della finalità agevolatrice, la quale presuppone la

ordine al quale la finalità agevolatrice è realizzata.
11.

Quanto all’altro delitto ex art. 12 quinquies I. n. 356/92 in
riferimento al quale si assume l’agevolazione reale, esso integra
un’ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la
consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità
formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato
compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione,
istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al
momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, non rilevando a tal
fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta
criminosa (Cass. Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013 Perdichizzi Rv.
255405).

12.

La centralità, nelle vicende oggetto di esame , di quella relativa alla
«EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.» deve, ancora, far
ricordare – da un lato – che in tema di misure di prevenzione
patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla
disponibilità dell’indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti
i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego,
senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Cass.
Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012 ,Bini, Rv. 253405); dall’altro, quanto la
giurisprudenza di legittimità insegna in ordine alla configurabilità
dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. – che
ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività
economiche, finanziando l’iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il
prodotto o il profitto di delitti – per giustificare la quale occorre, in primo
luogo, una particolare dimensione dell’attività economica, nel senso che
essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello
svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell’intervento
in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento,

4

consapevolezza nell’agente della provenienza delittuosa del bene in

sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure,
necessario che l’apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento
delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa
spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere
un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve,
inoltre, essere riferita all’attività dell’associazione e non alla condotta del
singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva (Sez. 5, n. 12251
del 25/01/2012, Monti e altri Rv. 252172).

Ritiene la Corte che la ordinanza impugnata non abbia rispettato i
decisivi parametri di legittimità richiamati.

13.1.

Essa ha desunto la gravità indiziaria sulla base della compiacenza
mostrata dal ricorrente nei confronti del LIUZZO, concretizzatasi
nell’aver consentito a quest’ultimo di controllare direttamente le sorti
della società prima sequestrata e poi confiscata perché «impresa
mafiosa» «così permettendo al pregiudicato mafioso di continuare a
percepire il profitto o il prodotto illecito derivanti dalla gestione della
predetta società». Affermando, inoltre, che il connotato mafioso della
società fosse a conoscenza del LUGARA’ il quale, a dimostrazione
ulteriore della consapevolezza della mafiosità del LIUZZO, a questi
efficacemente si era rivolto per tutelare suoi interessi personali correlati
a rapporti conflittuali con piccoli imprenditori in occasione di lavori edili
effettuati presso la sua dimora.

13.2.

Motivazione che, però, nell’attribuire una generica qualità
«mafiosa» della EUROEDIL, giustifica la natura mafiosa della società
ipotizzata dall’accusa – che si poggia sull’ aiuto ad «assicurare il
prodotto o del profitto dei delitti-presupposto>> ex art. 416bis c.p. e 12
quinquies I.n. 356/92 – attraverso un incongruo parallelismo e
conseguente automatismo tetA la sottoposizione della ditta alla procedura
di prevenzione, senza alcuna considerazione della natura e degli scopi
delle operazioni consentite al LIUZZO o a chi per lui. Con tale
argomentare non dà contezza né della concreta oggettiva agevolazione
favoreggiatrice, che non coincide semplicemente con l’aver
genericamente consentito 41 la intromissione gestionale nella società
vincolata eludendo il provvedimento ablatorio ( condotta oggi punita
dall’art. 76 co. 5 d.leg.vo n.159 del 2011 e, precedentemente, dall’art.
24 I.n. 152 del 1975) dovendosi individuare gli introiti, vantaggi e
disposizioni illeciti con ciò realizzati; né, ancor di più, la motivazione dà
conto della consapevolezza da parte del ricorrente della natura e finalità

5

13.

agevolatrice, che certamente non può esaurirsi nel sapere che la società
è sequestrata o confiscata in sede di prevenzione, dovendosi
necessariamente coinvolgere, sotto il profilo psicologico, la origine
delittuosa dei beni di cui è assicurato il profitto.

13.3.

Del resto, l’avallo della sussistenza del profilo psicologico
contrasta – come non ha mancato di dedurre la difesa – con le ragioni
che hanno portato ad escludere in capo al ricorrente l’ipotesi, pure
elevata dall’Accusa, di concorso esterno nella associazione mafiosa. La

dell’apporto del LUGARA’ in favore del LIUZZO, della cui condotta di
rilevo associativo mafioso il ricorrente non risulta fosse consapevole ( v.
pag. 2512 della ordinanza genetica); contraddizione che non può essere
superata dalla sola evocazione della dichiarazione del collaboratore di
giustizia MOIO circa generici ed indistinti legami `ndranghetistici del
ricorrente,posta nell’«incipit» della parte dedicata alla «valutazione
del collegio», tantomeno indiziata dalla richiesta di aiuto personale
apoditticamente e genericamente ricollegata alla qualità mafiosa del
LIUZZO; né, infine, dal reato di interposizione fittizia rispetto alla cui
esistenza la ordinanza non dà alcuna giustificazione oltre quella davvero eccentrica – che si desume dalla ordinanza genetica, alla quale
la ordinanza rinvia, secondo la quale – sulla base della perdurante
«posizione dominante» del LIUZZO nelle gestione della società
sottoposta al procedimento di prevenzione – l’amministratore giudiziario
MARCELLO risulterebbe l’«intestatario fittizio delle quote sociali»
della EUROEDIL ( v. pg. 1754 della ordinanza genetica in relazione al
rinvio operato a pg. 63 della ordinanza impugnata in merito alle
fattispecie di reato oggetto di contestazione).

14.

Il terzo motivo è fondato.
Quanto alla aggravante mafiosa contestata va detto quanto

14.1.
segue.
14.2.

La circostanza aggravante in parola può qualificare anche la
condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un’associazione
mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione
che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari
o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del
sodalizio criminale (Cass. Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, P.M. in proc.
D’Andrea Rv. 242686) cosicchè, in tema di favoreggiamento personale,
detta circostanza aggravante non si applica automaticamente ogni

6

quale è stata negata proprio per la riconosciuta finalità personale

qualvolta venga favorito l’appartenente a un’associazione mafiosa
(situazione che di per sè configura la diversa aggravante prevista dal
secondo comma dell’art. 378 cod. pen.), essendo invece necessario
l’accertamento dell’oggettiva funzionalità della condotta all’ agevolazione
dell’attività posta in essere dal sodalizio criminoso (Cass. Sez. 6, n.
44753 del 15/10/2003,Mesi, Rv. 227173) richiedendo la ridetta
circostanza per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare
l’associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere

07/02/2001, PG in proc. Trimigno, Rv. 218783).
15.

Sulla base dei principi testè richiamati e tenuto conto delle
considerazioni già formulate in ordine alla ipotesi favoreggiatrice, è
travolta anche la ritenuta aggravante mafiosa, rispetto alla quale v’è
carenza assoluta di motivazione specie laddove si consideri che la
ordinanza conclude la disamina valutativa del reato in esame ritenendo
indubitabile che « l’apporto offerto in tal guisa dal LUGARA’ sia stato
diretto all’esclusivo fine di procurare un vantaggio al LIUZZO»,
obliterando qualsiasi considerazione circa il nesso oggettivo e psicologico
tra la condotta ipotizzata e la agevolazione del clan.

16.

I decisivi vizi della motivazione rilevati comportano l’annullamento
della ordinanza con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo
esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, 18.6.2014.

l’ulteriore interesse protetto dall’ aggravante (Cass. Sez. 6, n. 11008 del

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