Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30872 del 18/06/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30872 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIKOLLI ALFONS N. IL 22/04/1992
avverso l’ordinanza n. 2325/2013 GIP TRIBUNALE di PISA, del
09/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sectite le conclusioni del PG Dott. \13-0 h( iew thit,05(0 etx
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 18/06/2014
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ordinanza del 9.10.13 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto di NIKOLLI Alfons in relazione
al delitto di evasione dagli arresti domiciliari.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
391 co. 4 c.p.p. essendo l’arresto compiuto nonostante la presenza di
uno stato di necessità dell’indagato, allontanatosi dal domicilio solo per
recarsi in ospedale per documentate esigenze di cura, rappresentate
nello stesso verbale di arresto.
3.
Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.
Il ricorso è infondato.
5.
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il controllo, che il giudice che
procede alla convalida dell’arresto è tenuto a compiere ai sensi dell’art.
391 cod. proc. pen., deve limitarsi all’accertamento delle condizioni di
legittimità dell’arresto stesso (quali la flagranza del reato e i presupposti
indicati dagli artt. 385 e 386 cod. proc. pen.), non potendosi estendere
alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità, che, per
la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservata al
giudice della cognizione (Sez. 6, n. 6878 del 05/02/2009 Rv. 243072
Imputato: P.M. in proc. Perri); In sede di convalida dell’ arresto in
flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza degli
estremi della flagranza, la configurabilità di una delle ipotesi di arresto e
il rispetto dei termini della procedura di convalida, senza spingersi ad
accertare l’elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell’
arrestato, la cui verifica è demandata alle successive fasi processuali.
(Fattispecie nella quale il giudice non aveva convalidato per difetto del
dolo l’ arresto per evasione di un imputato allontanatosi senza
autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari) (Sez. 6, n. 21984 del
21/04/2008 Rv. 240369, P.M. in proc. Guidi).
6.
Sicchè del tutto legittimamente il giudice della convalida non ha tenuto
conto delle motivazioni per le quali il ricorrente si era arbitrariamente
allontanato dal domicilio presso il quale era ristretto.
7. All’infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
1
dell’indagato deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 385 e
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, 18.6.2014.