Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3087 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3087 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Grasselli Moreno, quale legale rappresentante
della srl SOMEC;
avverso l’ordinanza emessa il 27 marzo 2012 dal tribunale del riesame di
Lecce;
udita nella udienza in camera di consiglio dell’Il dicembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con decreto del 17.02 2012 il P.M. presso il Tribunale di Lecce convalidò il sequestro, operato in data 16.02.2012 dalla G. di F., avente ad oggetto un
apparecchio multimediale, in quanto considerato corpo del reato e come fonte
di prova in relazione ai reati di gioco d’azzardo ex artt. 718-719 cp, e 4, co. 4,
della legge 401 /89.
Osservò, tra l’altro, il tribunale: – che l’apparecchio consentiva un gioco
dalle forti connotazioni aleatorie e crediti che erano sia reimpiegabili per altre
giocate, sia liquidati in danaro, a richiesta, dal gestore dell’esercizio; – che invece non si faceva riferimento alla possibilità di utilizzare i crediti per acquisti
on line, o al carattere promozionale degli stessi; – che pertanto, attesa la natura
aleatoria del gioco, l’entità delle somme giocabili e la possibilità di vincite non
esigue, apparivano sussistere la configurabilità del reato di gioco d’azzardo, di
per sé sufficiente a giustificare il sequestro della piattaforma, essendo quindi
irrilevante la ricorrenza o meno del reato di cui all ‘art. 4 della L. 401/69; che, quanto alle esigenze probatorie, il PM aveva fatto rinvio alla necessita di
eseguire accertamenti su cose suscettibili di modificazioni ed alterazioni e che

Data Udienza: 11/12/2012

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tale formula di stile aveva trovato conferma della sua rispondenza ad effettive
necessita nell’accertamento tecnico disposto dal P.M. al fine di acquisire le
prove della fondatezza della notizia di reato: – che ciò non poteva dimostrare
‘assenza del fumus delicti, altrimenti ogni sequestro probatorio seguito da accertamenti tecnici sarebbe per definizione illegittimo ed ingiustificato; – che la
copiature integrale del contenuto dell’hard disk non escludeva la necessita probatoria del sequestro.
Il Grasselli propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 354 cod. proc. pen. Lamenta che il provvedimento
impugnato è del tutto carente di motivazione sulle circostanze di fatto che legittimerebbero il sequestro ed il mantenimento dei beni per le esigenze del dibattimento. Le esigenze probatorie non sono specificate nemmeno nel
verbale di sequestro della PG., nel quale non sono indicati gli elementi
per poter ipotizzare la finalità lucrativa e le condizioni di aleatorietà e
mancanza di abilità indispensabili per il gioco d’azzardo. Il PM ha poi operato una convalida al buio senza minimamente rappresentare in base a quali
elementi si dedurrebbe la responsabilità degli indagati e perché il sequestro sarebbe indispensabile per affrontare il dibattimento. La nomina di un
CTU per accertamento tecnico irripetibile dimostra la finalità esplorativa
del sequestro. Il provvedimento è illegittimo per la mancanza di alcun concreto
riferimento alle esigenze probatorie.
2) violazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. Osserva che la
PG ha correttamente assicurato le fonti di prova trasferendo su supporti
prova di natura informatica. Ne deriva che il successive sequestra può avere il
solo scopo di impedire che il presunto reato possa essere reiterato o che il
bene permanga nella disponibilità dell’indagato. Il sequestro ha quindi in realtà e in concreto natura preventiva ed è pertanto illegittimo perché il PM non ha
il potere di disporre un sequestro preventivo, la cui competenza spetta solo al
giudice.
3) violazione dell’art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401. Deduce che si
tratta di un gioco promozionale, e precisamente di un gioco a premi per finalizzare il consumo di beni o servizi posti in vendita, del tutto lecito e disciplinato dal d.p.R. 430/2001.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Trattandosi di provvedimento in materia cautelare
reale, rilevano in questa sede di legittimità soltanto i vizi di violazione di legge
e di assoluta mancanza di motivazione o di motivazione meramente apparente.
Innanzitutto, il tribunale del riesame ha motivatamente accertato il fumus
del reato di esercizio del giuoco d’azzardo di cui all’art. 718 e 719 cod. pen., osservando che, dagli elementi probatori raccolti ed in particolare dalle dichiarazioni di un teste, era risultato che l’apparecchio consentiva sia giochi completamente d’azzardo, in cui la vincita dipendeva esclusivamente dal caso, sia la
presenza di un fine di lucro, stante il fatto che venivano effettuate giocate ed erano consentite vincite in denaro di rilevante valore economico.
Atteso che si tratta di sequestro probatorio è irrilevante che sia allo s4to
individuato il soggetto responsabile del reato.

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Il tribunale del riesame ha anche motivatamente accertato che dal decreto
del PM unitamente al verbale di sequestro (cui il primo rinviava) erano pienamente individuabili le concrete finalità probatorie cui il vincolo era destinato a
soddisfare, essendosi fatto riferimento ad accertamenti tecnici su cose suscettibili di alterazioni o modificazioni, tanto che era stato in effetti disposto un accertamento tecnico sul materiale sequestrato. Il tribunale ha altresì rilevato che
tale accertamento non dimostrava affatto la mancanza del furnus del reato, in
quanto il fumus era rimasto accertato dalle sommarie informazioni rese dal teste
e dal denaro e dai buoni rinvenuti, mentre l’accertamento tecnico era finalizzato
ad acquisire le prove della sussistenza del reato e ad individuare il soggetto responsabile.
L’ordinanza impugnata ha anche motivatamente rilevato che l’avvenuta
copia del disco rigido da parte della polizia giudiziaria non escludeva la necessità di disporre l’accertamento tecnico e quindi di mantenere il sequestro probatorio, e pertanto non trasformava in sostanza il vincolo probatorio in vincolo
preventivo. Difatti, l’accertamento tecnico doveva investire non solo il software, ma anche la fisicità della piattaforma, per la ricerca di eventuali elementi
meccanici o comunque fisici che potessero dimostrare aggiunte o modifiche
(ad esempio, gettoniera carica banconote; comandi di gioco, come pulsanti,
leve, bottoni ecc. compatibili con i giochi d’azzardo), rispetto all’impianto originario dell’apparecchio, eventualmente apportate dal gestore e non dal costruttore o dal noleggiatore. Ha inoltre osservato il tribunale che questo ulteriore accertamento tecnico era necessario di fronte all’allegazione difensiva di una diversa e lecita destinazione dell’apparecchio per giochi leciti a carattere promozionale (con premi incentivanti acquisti on line e non liquidabili in somme di
denaro), destinazione diversa rispetto a quella risultante dagli altri elementi
probatori.
E’ infine infondato, oltre che del tutto generico, l’assunto che si tratterebbe
non di un apparecchio che consentiva il giuoco d’azzardo ma di piattaforma che
permetteva unicamente giochi a premi per incentivare il consumo di beni o servizi, disciplinati dal d.p.R. 430/2001. Non viene infatti indicato alcun elemento
concreto dal quale desumere la natura di giochi a premi, quali regolati dal citato
regolamento, mentre l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sulla
qualificazione dei giochi come d’azzardo, in considerazione del fatto che, secondo le prove raccolte, i giochi avevano forti connotazioni aleatorie, essendo
la vincita assicurata dalla contemporanea realizzazione di particolari combinazioni di numeri e simboli, a carattere casuale; che i crediti totalizzati erano sia
reimpiegabili per altre giocate, sia liquidati in danaro, a richiesta, dal gestore
dell’esercizio; che le somme giocate e vinte erano di rilevante valore; che non
era operato nessun riferimento alla possibilità di utilizzare o crediti per acquisti
on line, o al carattere promozionale degli stessi; che erano stati rinvenuti buoni
per vincite anche da 150,00 curo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione

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rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual i.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione,
dicembre 2012.

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