Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30869 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30869 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EO ERHEVWIERE JONATHAN N. IL 09/09/1977
avverso l’ordinanza n. 412/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
03/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 09/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 gennaio 2014, il Tribunale del riesame di Trieste
investito dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. ha confermato l’ordinanza del
4 dicembre 2013 con la quale il giudice presso il Tribunale di Udine aveva
rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di Eo Erhevwiere Jonathan, di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata in relazione
ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 651 cod. pen. Il Tribunale ha evidenziato

condanna e che, quanto alle esigenze cautelari. sussiste il cd. giudicato
cautelare, non scalfito da nuove deduzioni difensive. In particolare, il Collegio ha
rimarcato come il rigetto delle precedenti istanze di concessione degli arresti
domiciliari fosse dovuto, non alla indisponibilità di un domicilio, quanto alla
inaffidabilità soggettiva dell’appellante – in quanto gravato da numerose
condanne e poco incline all’autocontrollo -, considerazioni che ha ritenuto ancora
valide anche dopo la condanna ex art. 444 cod. proc. pen. e la dedotta
disponibilità di un alloggio.

2.

Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso Eo

Erhevwiere Jonathan, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:
2.1. Illogicità della motivazione non potendo la pericolosità sociale essere
desunta dal concetto negativamente prognosticato di spontanea osservanza delle
prescrizioni derivanti dalla misura domiciliare.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato

inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
dei motivi.
Ed invero, il ricorrente ripropone la medesima questione – concernente la
sostituzione della misura della custodia carceraria con gli arresti domiciliari – già
fatta oggetto di precedenti ordinanze de libertate, questione rispetto alla quale,
in assenza di alcun elemento di novità, risulta ormai formato il c.d. giudicato
cautelare.
Del tutto condivisibile è dunque la conclusione del Tribunale in tale senso.
Ed invero, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, le ordinanze in
materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge,

2

che, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, è ormai intervenuta sentenza di

hanno efficacia

preclusiva

“endoprocessuale”

riguardo alle questioni

esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa
questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta,
neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis
Cass. Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009 Rv. 246026; Cass. Sez. U, n. 14535 del
19/12/2006 Rv. 235908).
In assenza di una norma processuale che determini l’efficacia delle decisioni
assunte nell’ambito dei procedimenti incidentali de libertate, sin dagli esordi del

in questa materia, pur connotata da un’intrinseca dinamicità e provvisorietà delle
decisioni, le esigenze di salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche
nonché di economia processuale, ed ha quindi elaborato il principio del cd.
giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus

ovvero del ne bis in idem

cautelare), in forza del quale, in mancanza di elementi di novità, non è più
possibile attivare un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti
fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al
vaglio del giudice del riesame.
D’altra parte, non può disconoscersi come, alla natura impugnatoria dei
procedimenti incidentali

sia ontologicamente connaturata la

de libertate,

necessità di determinare gli effetti preclusivi della decisione assunta rispetto alla
presentazione di nuovi ricorsi, così come avviene nel processo principale di
merito: in un sistema nel quale sono previsti degli specifici strumenti di reazione
avverso i provvedimenti in materia di libertà personale risulta infatti necessario
evitare di pervenire all’assurdo di non riconoscere alcun valore alla decisione
intervenuta su di una stessa questione già valutata nella sede incidentale, la
quale sarebbe altrimenti assoggettata all’infinito ad un inammissibile sindacato
da parte del giudice o dei giudici chiamati a decidere successivamente. Sindacato
che risulterebbe, da un lato, inutile, essendo già stato soddisfatto il diritto a
reagire contro il provvedimento ritenuto ingiusto, dall’altro, antieconomico,
consentendo la reiterazione ad infinitum di identiche istanze e la conseguente
riattivazione ogni volta della procedura relativa, con costi materiali e di tempo
pregiudicanti l’efficienza e la celerità dell’accertamento penale cautelare. Fra
l’altro, l’esigenza di evitare la duplicazione dei giudizi in materia de libertate è
ancora più marcata se si considera che il ricorso per riesame ex art. 309 cod.
proc. pen. ha effetto pienamente devolutivo e consente di attivare un sindacato
generalizzato di secondo grado su tutti i requisiti del provvedimento coercitivo
originario, e l’appello cautelare ex art. 310 stesso codice garantisce comunque
una verifica sulla permanenza delle condizioni di legge per il protrarsi della
misura cautelare.

3

nuovo codice di rito, la giurisprudenza ha sentito la necessità di garantire anche

2. Nel caso di specie, come si evince dallo stesso tenore del ricorso, i motivi
posti a sostegno della istanza de libertate ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., e
quindi riproposti nell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. a censura del
provvedimento reiettivo, costituiscono mera replica dei motivi già dedotti in
occasione di precedenti istanze di sostituzione della misura cautelare, di tal che,
non apportando alcun elemento di novità, non sono suscettibili di superare la
preclusione derivante dal giudicato rebus sic stantibus.

costituire valido elemento di novità la circostanza che Eo Erhevwiere abbia
definito il procedimento a suo carico con sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Semmai, la definizione del procedimento, con la conseguente
cristallizzazione del giudizio di gravità indiziaria (ormai “assorbito” dalla
intervenuta valutazione di merito), non può non comportare anche un
consolidamento delle esigenze cautelari di natura special preventiva, che si
fondano, a norma dell’art. 274 lett. c) c.p.p., anche sulle modalità e circostanze
del fatto, appunto accertato nei termini definiti in sentenza.
In ogni caso, il Tribunale ha esplicitato le ragioni a sostegno della richiesta
ex art. 299 cod. proc. pen. – con una motivazione completa, immune da censure
logiche e conforme a diritto -, rilevando come la misura di maggior rigore non
possa essere sostituita nei confronti dell’istante, a prescindere dalla disponibilità
di un alloggio, non potendosi esprimere una prognosi favorevole circa la capacità
del prevenuto di adattarsi alle restrizioni connesse alla misura in esame, alla luce
dei procedimenti penali in corso e della dimostrata scarsa propensione
all’autocontrollo.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di
1000 euro.
La Cancelleria dovrà curare gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.

4

Né, d’altra parte, come anche correttamente rilevato dal giudice a quo, può

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma

1 ter

Così deciso in Roma il 9 maggio 2014

Il consigli re est nsore
Aw;.-àva \.

Il

siden e

disp. att. cod. proc. pen.

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