Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30865 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30865 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORONELLA RAFFAELE N. IL 25/11/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
LANGELLOTTI FRANCESCO N. IL 28/10/1948
avverso la sentenza n. 2768/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del
20/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
le/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2013, il Gup presso il Tribunale S. Maria
Capua Vetere ha pronunciate sentenza di non luogo a procedere nei confronti di
Langellotti Francesco in relazione al reato di cui all’art. 373 cod. pen., in quanto quale consulente nominato nell’ambito di un procedimento civile innanzi al
Tribunale di Caserta concernente una controversia insorta in relazione alla
realizzazione di opere edili -, affermava, contrariamente al vero, che

manutenzione straordinaria.
Dopo avere dato atto che il procedimento in oggetto prendeva avvio dalla
denuncia sporta da Coronella Raffaele contro Langellotti Francesco per una
consulenza infedele da lui fatta nell’ambito del procedimento civile che lo vedeva
convenuto in giudizio da Giorgio Gaetana, il giudice ha rilevato che, nella specie,
non sussistono gli elementi del reato contestato, atteso che il tema dei lavori
straordinari effettuati dalla Giorgio era del tutto estraneo all’accertamento
peritale.

2. Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso Coronella
Raffaele, difeso di fiducia dall’Avv. Alessandro Tomassetti, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale, atteso che il
reato di cui all’art. 373 cod. pen. è reato plurioffénsivo, di tal che la veste di
persona offesa deve essere riconosciuta, non solo allo Stato, ma anche al
soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla
descrizione della fattispecie astratta: il giudice avrebbe pertanto dovuto dare
avviso della data fissata per la celebrazione dell’udienza preliminare alla persona
offesa, la quale non è stata posta in grado di partecipare al procedimento e di
esercitare il proprio diritto a costituirsi quale parte civile.

3. Nella memoria difensiva depositata nell’interesse dell’imputato Langelotta
Francesco, il difensore Avv. Antonio Mirra ha chiesto che il ricorso presentato da
Coronella Raffaele sia dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni:
– Coronella ha proposto personalmente il ricorso per Cassazione mentre,
come chiarito dalla Cassazione anche a Sezioni Unite, l’art. 613 cod. proc. pen.
riguarda esclusivamente l’imputato e non la persona offesa, che non ha diritto
proporre personalmente ricorso per Cassazione sottoscrivendone il relativo atto;
– il reato di cui all’art. 373 cod. pen. è un reato monoggettivo e la qualifica
di persona offesa può essere riconosciuta esclusivamente allo Stato collettività,
2

l’appartamento non era stato di recente interessato da interventi di

di tal che Coronella non aveva diritto ad essere avvisato, potendo egli essere
qualificato, non come persona offesa, ma tutt’al più come danneggiato.

4. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, mentre la difesa del ricorrente Coronella ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, non può non essere rilevato come, secondo il costante
orientamento di questa Corte, in nessun caso la persona offesa dal reato può
sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, a nulla rilevando che esso
sia redatto su carta intestata del difensore di fiducia, e che rechi in calce l’atto di
nomina autenticato dal difensore medesimo (Cass. Sez. 2, n. 24285 del
08/05/2001, Rv. 219487). Ed invero, nel processo penale la “parte” legittimata a
presentare personalmente ricorso per cassazione, secondo la previsione dell’art.
613 comma primo cod. proc. pen., è soltanto l’imputato mentre gli altri soggetti,
portatori di interessi diversi, sottostanno alla regola generale secondo cui il
ricorso deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte
di Cassazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37170 del 08/06/2004, Rv. 230022).
Ne discende l’inammissibilità del ricorso innanzi a questa Corte presentato
personalmente da Cornella Raffaele, sebbene su carta intestata del difensore e
con autentica della firma da parte dell’Avv. Alessandro Tomassetti.

2. Sotto diverso profilo, va evidenziato che, secondo l’insegnamento di
questa Corte, il reato di falsa perizia di cui all’art. 373 cod. pen. è fattispecie
incriminatrice in cui il bene giuridico protetto è esclusivamente l’interesse della
collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria (Cass. Sez. 6, n.
13065 del 20/03/2013, P.O. in proc. M. e altro, Rv. 256148).
Alla stregua dei superiori principi, Coronella, in quanto soggetto cui non può
riconoscersi la veste di persona offesa dal reato, non aveva alcun diritto ad
essere citato per l’udienza preliminare, di tal che non v’è materia per alcuna
nullità per omessa citazione a norma del combinato disposto degli artt. 428 e
419 commi 1 e 5 cod. proc. pen.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di
1000 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 8 maggio 2014

Il consigliere estensore

Il Presidente

Ammende.

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