Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30863 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30863 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell’interesse di
Klapfer Martin, nato a Fortezza il 3/01/1956
Tartaglia Sandro, nato a Verona il 12/09/1955

avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame,
del 13/11/2013.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Alfredo Pompeo Viola,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i Difensori dell’imputato Klapfer, avv. C. Bertocchi ed avv. F. Francia, che
hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza in data 13/11/2013 del Tribunale di Venezia, in
funzione di giudice del riesame, con la quale è stata confermata l’ordinanza del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, del 21/10/2013, di

,Q,..

Data Udienza: 26/03/2014

applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, tra l’altro, nei
confronti di Martin Klapfer e Sandro Tartaglia.
1.1. Il primo dei fatti in contestazione, che riguarda entrambi gli odierni
ricorrenti, è stato configurato a partire da denunce di mala gestio concernenti
l’Agec, azienda speciale controllata dal Comune di Verona, nel cui ambito
Tartaglia rivestiva il ruolo di direttore generale.
La vicenda concerne il cd. Fondo Frugose, cioè un terreno lottizzato di
proprietà pubblica per la cui assegnazione era stata bandita dal Comune

Co.Ve.Sper, nel marzo del 2008 trasformata in Seeste Bau Veneto, ed a quel
punto controllata e amministrata da Martin Klapfer.
Per l’assegnazione del fondo era stato tra l’altro privilegiato l’impegno ad
edificare con criteri di elevata compatibilità ambientale, mediante il ricorso a
fonti geotermiche di energia. La gara per l’assegnazione – gestita da Tartaglia e
comunque segnata da alcune irregolarità – era stata vinta dalla Co.Ve.Sper
anche per le corrispondenti specifiche tecniche della sua offerta. Sennonché le
opere proposte sarebbero state addirittura vietate dalla disciplina ambientale di
riferimento, tanto che, nel 2008, la società aggiudicataria aveva presentato una
richiesta di variante del Piano attuativo urbanistico, in favore della realizzazione
di impianti energetici ordinari, per quanto a basso consumo. A fronte dei pareri
negativi dei competenti uffici, la richiesta di variante era stata ritirata, ed era
stata effettuata una semplice DIA in variante.
Una volta constatato l’ostacolo alla realizzazione di impianti geotermici,
secondo i Giudici del merito, la gara avrebbe dovuto essere annullata, ed il
Comune veronese avrebbe dovuto incassare la cauzione versata
dall’aggiudicataria, pari ad oltre 800.000 euro. Invece – comportamento
omissivo attribuito al Tartaglia – la gara non era stata annullata e la cauzione
non era stata incamerata. Anzi, lo stesso Tartaglia, in carenza assoluta di potere,
aveva approvato l’istanza di variante relativa agli impianti geotermici, ed aveva
indotto il Comune a rilasciare il permesso di costruire. Tutto ciò, secondo il
consulente del pubblico ministero, con un risparmio della società acquirente di
circa 1,5 milioni di euro rispetto ai costi del progetto originario.
Secondo l’accusa, l’esito del procedimento aveva costituito il coronamento di
un piano originariamente concepito allo stesso fine, come risulterebbe dal fatto
che il bando aveva sollecitato opere addirittura vietate dalla disciplina di
riferimento. Le specifiche geotermiche avevano favorito la Co.Ve.Sper nella gara,
ma l’intento,

ab initio,

sarebbe stato quello di realizzare comuni impianti

alimentati a gas.

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veronese una gara, vinta nel giugno del 2007 da una società denominata

La pertinenza dei fatti ad un accordo corruttivo tra Tartaglia e Klapfer è
desunta dalla circostanza, pacificamente accertata, che nel 2012 una società del
gruppo controllato dal secondo aveva ceduto alla figlia del primo un
appartamento sito in Alto Adige, ad un prezzo stimato di oltre 80.000 euro
inferiore a quello di mercato.
Di qui la contestazione, per gli odierni ricorrenti, del reato di cui agli artt. 81,
319, 319-bis e 321 cod. pen. (capo A della rubrica del provvedimento restrittivo)
1.2. Le notizie progressivamente acquisite sul cd. Fondo Frugose avevano

nei confronti del Tartaglia.
Erano state quindi registrate, negli uffici dell’Agec, conversazioni relative a
gravi irregolarità nella preparazione e nella conduzione della gara concernente la
fornitura di pasti alle scuole per l’infanzia, relativamente al triennio 2013-2016, e
per un valore di 28 milioni di euro: servizio poi assegnato alla società ATI
Serenissima. Le irregolarità avrebbero trovato conferma in esito al controllo
formale condotto dal consulente del pubblico ministero, nel prosieguo delle
indagini, sulla documentazione amministrativa della procedura.
Di qui la contestazione, in danno del Tartaglia e di numerosi suoi collaboratori,
di vari delitti di turbata libertà degli incanti e di falso in atto pubblico (capi B/E
della rubrica)
1.3. Le risultanze acquisite a proposito della gara del 2013 hanno indotto una
consulenza sulla procedura di assegnazione dell’appalto per la fornitura di pasti
alle scuole relativamente al triennio precedente (2010/2013). La verifica ha
posto in luce gravi irregolarità formali e di procedura, in relazione alle quali è
quindi intervenuta ulteriore contestazione dei delitti di turbata libertà degli
incanti e falso ideologico in atto pubblico, nei confronti di Tartaglia ed altri (capi
F/ H).

2. Nella parte motiva del proprio provvedimento, riguardo ai profili di attuale
interesse, il Tribunale del riesame ha preso atto anzitutto delle allegazioni
difensive secondo le quali Klapfer aveva assunto il controllo della società
aggiudicataria del Fondo Frugose solo a far tempo dal 2008, e dunque a gara
conclusa. Si è replicato, in proposito, che l’imputazione provvisoria addebita agli
indagati un accordo corruttivo solo relativamente alle omissioni ed agli atti
susseguitisi appunto dal 2008, a partire dalla richiesta di variante.
In particolare, con atti del giugno e dell’ottobre 2009, destinati a valere nella
conferenza dei servizi, di attestazione della conformità della variante al bando e
di successiva approvazione della variante medesima, Tartaglia avrebbe indotto il
Comune veronese, nonostante una serie di pareri contrari partitamente elencati

3

indotto il pubblico ministero ad avviare intercettazioni telefoniche ed ambientali

dal Tribunale, a formalizzare la cessione. Invece la gara avrebbe dovuto essere
annullata, visto che una quota decisiva dei punteggi attribuiti all’aggiudicataria si
era fondata sull’offerta per lo sfruttamento di risorse geotermiche.
Il Tribunale ha disatteso una consulenza tecnica della difesa, che attestava un
aumento dei costi in luogo del preteso risparmio di 1,5, milioni di euro per la
società di Klapfer, contestando il metodo utilizzato per la valutazione. Ha
qualificato inoltre la giustificazione di Tartaglia circa la propria acquiescenza
(evitare all’Amministrazione un lungo contenzioso) quale mera giustificazione ex

Sulla portata del vantaggio corruttivo, cioè sul valore dello sconto ottenuto da
Tartaglia per l’acquisto dell’appartamento intestato alla figlia, il Tribunale si è
attestato sulle indicazioni della consulenza richiesta dal pubblico ministero
(80.000 euro), valorizzando i profili di particolare pregio dell’immobile.
Alla luce dei motivi di ricorso, non rilevano direttamente i rilievi concernenti il
fondamento indiziario delle ulteriori contestazioni in danno del Tartaglia.

3. In punto di esigenze cautelari, e relativamente ad entrambi i ricorrenti, il
Tribunale ha ravvisato l’estrema attualità del rischio di commissione di reati della
stessa indole, alla luce della gravità dei fatti e della loro reiterazione nel tempo.
È trascritta una conversazione intrattenuta tra Klapfer, Tartaglia ed altro
dipendente dell’Agec, sul cui tenore si tornerà nel prosieguo.
In presenza di un “sistema affaristico consolidato”, e gestito da figure apicali,
si imporrebbe la custodia in carcere degli interessati, a nulla valendo
l’autosospensione di Tartaglia dalle proprie funzioni, data l’esistenza di rapporti
ancora attuali con altri appartenenti agli

entourage

aziendali, facilmente

riattivabili in caso di arresti domiciliari.

4. Dopo un’ampia e dettagliata analisi delle cadenze processuali e della logica
delle imputazioni provvisorie, nonché delle prospettazioni operate innanzi al
Giudice del riesame, il Difensore di Klapfer deduce vizio di motivazione in
rapporto alla identificazione degli atti contrari ai doveri dell’ufficio che sarebbero
stati posti in essere dal Tartaglia, e violazione di legge con riguardo alla
disciplina civilistica in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4.1. Nella prima prospettiva si denunciano almeno tre profili di asserita
illogicità della motivazione: il punteggio conseguito dalla Co.Ve.Sper per la
proposta tecnica concernente la geotermia non sarebbe stato affatto decisivo
(essendo risultati anche tutti gli altri punteggi superiori a quelli delle
concorrenti); non tutti i pareri resi sulla procedura praticata dai ricorrenti
sarebbero stati negativi, essendo vero il contrario per l’Ufficio Sezione
4

3„-

post del suo comportamento.

Tecnologica del Comune di Verona, che aveva attestato l’equivalenza del
progetto finale in termini di consumo energetico; non si comprenderebbero le
contestazioni di comportamenti omissivi, nei confronti di Tartaglia, rispetto ad
iniziative che sarebbero semmai spettate al Comune di Verona (annullamento
della gara, incameramento della cauzione), e che comunque sarebbero state
impraticabili, attesa l’impossibilità della prestazione per fatto non imputabile al
debitore e dunque la praticabilità di una forma alternativa di adempimento.
Il Tribunale veneziano non avrebbe tenuto alcun conto di tali circostanze, e

Tecnologica, regolarmente prodotto dalla difesa.
Quanto ai provvedimenti assunti da Tartaglia nel giugno e nell’ottobre del
2009, gli stessi sarebbero stati conformi al parere del già citato Ufficio
Tecnologico, e comunque si sarebbe trattato di pareri facoltativi e non vincolanti
come quelli di tutti gli altri partecipanti alla conferenza dei servizi. A proposito
del modo in cui la condotta avrebbe implicato un comportamento indebitamente
favorevole al Klapfer il provvedimento impugnato sarebbe del tutto immotivato.
4.2. Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce vizio di
motivazione relativamente alla quantificazione di un vantaggio pari ad 1,5 milioni
di euro per la Seeste Bau Veneto, in conseguenza dell’adozione di un nuovo
sistema energetico per l’insediamento di Fondo Frugose.
Il Tribunale avrebbe disatteso le contrarie allegazioni difensive sul
presupposto dell’omessa produzione di documenti contabili, che per altro i
consulenti hanno compulsato, a differenza di quelli del pubblico ministero. D’altra
parte il computo dei costi dell’impianto geotermico non potrebbe che essere
ipotetico, dato che lo stesso non è stato mai realizzato. Ancora, si sarebbe
trascurato il costo aggiuntivo di opere capaci di fornire prestazioni energetiche
equivalenti a quelle dell’impianto geotermico.
4.3. Con un terzo motivo si deduce vizio di motivazione riguardo alla
quantificazione dello sconto che Tartaglia avrebbe ottenuto per l’acquisto
dell’appartamento in Alto Adige. Il Tribunale avrebbe adottato le tesi del
consulente del pubblico ministero sebbene solo i consulenti della difesa abbiano
preso in considerazione i prezzi effettivamente pagati dagli acquirenti di tutti gli
appartamenti dello stabile. Non sarebbe stata presa in considerazione, poi, la
produzione difensiva di alcune

mail che dimostrerebbe come, ben prima

dell’acquisto, l’immobile sarebbe stato offerto in vendita ad un prezzo di poco
superiore.
4.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione della legge
processuale (art. 274, lettera

c),

5

cod. proc. pen.), relativamente

(9-

non avrebbe neppure preso atto del citato parere dell’Ufficio Sezione

all’identificazione di un pressante ed attuale pericolo di reiterazione di
comportamenti criminosi.
Pur trattando di un incensurato, e pur essendo stata la società del Klapfer
posta ad oggetto di una misura cautelare di interdizione a contrattare con la
pubblica amministrazione, il Tribunale si sarebbe limitato a citare una
intercettazione ambientale di senso oscuro, sulla quale dovrebbe basarsi
appunto, in via esclusiva, un segnale di forte pericolosità dell’interessato.
L’esistenza di contatti con

l’entourage

aziendale denoterebbe al massimo

anche considerando il tempo trascorso dai fatti e l’assenza di informazioni su
nuove e più recenti iniziative criminose del ricorrente.
4.5. Infine, il Difensore di Klapfer deduce violazione di legge (art. 275 cod.
proc. pen.) e difetto di motivazione relativamente all’asserita inadeguatezza di
misure alternative alla custodia in carcere. Non sarebbe spiegato, a parte ogni
rilievo sulla concretezza del rischio, perché gli arresti domiciliari non potrebbero
prevenire contatti operativi con il più volte citato entourage.

5. Nell’interesse di Sandro Tartaglia si deduce anzitutto violazione di legge (art.
274, lettera c), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa il rischio di
reiterazione di delitti contro la pubblica amministrazione.
Senza alcuna spiegazione, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le dimissioni del
ricorrente dall’Agec, motivando la propria decisione unicamente in rapporto ad
una ipotetica ripresa di contatti con l’entourage aziendale, e ad un’altrettanto
ipotetica violazione, allo scopo, dei doveri inerenti ad una misura cautelare non
carceraria.
La conversazione intercettata ed ormai più volte citata, ammesso che
confermi l’attualità di comportamenti illeciti del Tartaglia, risale comunque ad
oltre sette mesi prima della disposta cautela.
Solo apparente, come accennato, anche la motivazione relativa alla
adeguatezza esclusiva della custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondate le doglianze che i ricorrenti esprimono a proposito dei criteri
seguiti dal Giudici del riesame al fine di verificare l’esistenza e l’attualità di gravi
esigenze cautelari, e della motivazione espressa in proposito.
Una siffatta conclusione, che di seguito sarà argomentata, esaurisce l’oggetto
del ricorso proposto nell’interesse di Sandro Tartaglia.

6

l’astratta possibilità, e non il pericolo concreto, di nuovi comportamenti criminosi,

Quanto a Martin Klapfer, il Difensore ha sviluppato anche una diffusa
confutazione del giudizio di gravità del quadro indiziario riguardo al delitto di
corruzione ascritto allo stesso Klapfer. In questa parte, il ricorso difensivo deve
essere respinto, perché si sostanzia – nonostante la formale evocazione dei vizi
motivazionali descritti alla lettera e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. in una critica di merito all’accertamento in fatto dei Giudici cautelari, critica che
non è consentita nella sede di legittimità. Il ricorso, per vero, esprime una serie
più o meno coordinata di obiezioni alla lettura delle fonti di prova operata dal

decisivi, carenze fondamentali della motivazione.

2. L’ipotesi formulata dall’accusa, e recepita dai Giudici cautelari, si presenta
lineare. Essa coglie, nel contempo, sicure anomalie della procedura di
assegnazione del Fondo Frugose, che si apprezzano in tutta la loro portata una
volta calate nel contesto che, quanto a Tartaglia, comprende le ulteriori condotte
illecite descritte nell’imputazione preliminare.
Dette anomalie sono riassunte in una contestazione assai dettagliata, e, per
inciso, sono state sistematicamente trascurate nella prospettazione difensiva.
2.1. È vero ad esempio che, per quel che risulta, Klapfer aveva preso un
interesse personale nelle vicende della Co.ve.sper solo quando la gara per
l’aggiudicazione del fondo si era conclusa. È vero anche, e però, che
nell’organizzazione della gara, ove pienamente era stato coinvolto Tartaglia, si
sono verificate irregolarità che sostengono ragionevolmente l’ipotesi di una
deviazione programmata e genetica della procedura.
Nei provvedimenti cautelari si allude alla violazione di una regola essenziale al
fine di prevenire collusioni tra partecipanti alla gara e componenti della
commissione, cioè quella della posticipazione della nomina dei citati componenti
rispetto all’epoca di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel
caso del fondo Frugose sarebbe accaduto l’esatto contrario, con una
commissione costituita con largo anticipo.
Ancora, è opinione comune nell’ambito del procedimento che le condizioni del
bando valorizzavano specifiche la cui realizzazione sarebbe stata addirittura
vietata dalla legislazione regionale, o comunque non sarebbe stata possibile in
conformità con le disposizioni in materia. Ebbene, non è certo arbitraria d’accusa
che assume (anche) questo dato a fondamento dell’ipotesi, cui sopra si faceva
riferimento, di una procedura già mirata a favorire un contraente determinato,
nell’idea che l’amministrazione avrebbe tollerato in seguito – a terreno già
assegnato – una virata non particolarmente difficoltosa verso soluzioni edilizie
molto più tradizionali.
7

(9,

Tribunale, senza giungere ad evidenziare incongruenze effettive, travisamenti

Le caratteristiche indicate costituiscono il frutto del pieno controllo esercitato
da Tartaglia sulla procedura, nella doppia veste di direttore dell’Agec e di
presidente della Commissione di gara.
La Difesa Klapfer obietta, come si è visto, che l’odierno indagato ha preso il
controllo della Co.ve.sper dopo l’aggiudicazione del fondo. Ciò che sul piano
logico, per vero, non esclude affatto che Tartaglia avesse operato per «dirigere»
l’aggiudicazione verso una società per lui gradita, il cui «patrimonio», anche in
termini di contratti acquisiti, potesse interessare acquirenti futuri. E non esclude

su accordi antecedenti), la necessità di concordare con il potente funzionario
pubblico le necessarie operazioni di «riconversione» delle specifiche per le fonti
energetiche.
Pare questo il senso dell’obiezione che il Tribunale ha mosso ai rilievi difensivi
richiamati: al Klapfer, comunque, si contesta d’avere indotto mediante un patto
corruttivo i soli atti d’ufficio successivi alla acquisizione del controllo della
Co.ve.sper ed alla sua trasformazione in Seeste Bau Veneto s.r.l.
Si è molto discusso, nel procedimento di riesame e con l’odierno ricorso, circa
l’effettività del risparmio di costi che la società avrebbe conseguito edificando
con specifiche energetiche tradizionali (anche se, pare, particolarmente
avanzate) in luogo di quelle fondate sullo sfruttamento dell’energia geotermica.
In proposito la Corte di legittimità non può che prendere atto di come i Giudici
del merito considerino più affidabili le valutazioni del consulente d’accusa, con
motivazione adeguata e ragionevole, così da precludere ogni ulteriore esame,
che si trasformerebbe in nuovo giudizio di merito. Ma si deve aggiungere, ai fini
di una generale verifica di tenuta ed attendibilità della motivazione che regge il
ragionamento probatorio, che, nella logica dell’accusa, la paradossale vicenda di
una specifica «illegale» da superare necessariamente in fase di esecuzione aveva
comunque fruttato alla Co.ve.sper un’aggiudicazione che, altrimenti, avrebbe
dovuto fondarsi su diverse e forse meno scontate qualità. Certo, la difesa Klapfer
contesta anche questo, avventurandosi in una disamina di punteggi e specifiche
chiaramente improponibile in questa sede, perché già valutata negativamente
dal Giudice del merito ed assai lontana dalla logica del travisamento della prova.
Ma si può notare almeno come resti senza spiegazione, nella rappresentazione
alternativa dei fatti che la Difesa ha voluto proporre, l’indiscutibile anomalia di un
bando costruito su una prestazione «illegale». Ed anche quanto ai costi, il
ragionamento difensivo non appare perfettamente centrato. Una volta sorta
questione riguardo agli impianti geotermici, l’alternativa per Seeste Bau, nella
logica dell’accusa, non riguardava i costi dell’una o dell’altra soluzione
tecnologica, quanto piuttosto la realizzazione di un investimento
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affatto, per un qualsiasi acquirente futuro (e senza alcuna indinnostrata illazione

presumibilmente lucroso o, al contrario, la perdita dell’aggiudicazione e della
cauzione.
2.2. Del resto, come si diceva, l’imputazione preliminare ascrive al Klapfer la
responsabilità d’aver «comprato» i soli atti d’ufficio che facevano l’interesse della
«sua» società. Una società che aveva nel proprio patrimonio l’aggiudicazione di
un fondo utile per un rilevante investimento immobiliare e che aveva il problema
di uscire rapidamente e senza danni dall’impasse rappresentato dalle condizioni
in base alle quali aveva ottenuto l’assegnazione.

assume che l’assegnazione non avrebbe potuto essere revocata (dovendosi
l’inadempimento all’impossibilità della prestazione promessa), e che la cauzione
versata dalla società non avrebbe potuto essere incamerata dal Comune di
Verona. Può essere, ma il senso dell’argomentazione dei Giudici cautelari, ed il
fondamento della sua ragionevolezza, non escono scalfiti dalle critiche difensive.
Sandro Tartaglia si era lanciato in una spericolata operazione volta ad
ottenere con il minimo sforzo il solo risultato che giovava agli interessi di Klapfer,
compiendo certamente atti connessi al suo doppio ufficio e, come subito si vedrà,
contrari ai relativi doveri. In questo contesto, e nella dimensione tipica del
procedimento cautelare, le possibilità o le probabilità che affrontando una
battaglia legale la Seeste Bau avrebbe finito con il conservare ugualmente
aggiudicazione e cauzione non hanno la rilevanza che sembra loro attribuire,
ancora una volta in fatto, la Difesa del ricorrente.
2.3. Va ricordato, a questo punto, che la società di Klapfer, secondo la
prospettazione accusatoria, avrebbe tenuto un atteggiamento ambivalente dopo
l’aggiudicazione, sollecitando una variante del Piano urbanistico di attuazione sul
presupposto della non realizzabilità degli impianti geotermici, e però presentando
relazioni tecniche successive che ancora li prevedevano.
Ad ogni modo, secondo la ricostruzione del consulente designato dal pubblico
ministero, sulla richiesta di variante si erano pronunciati negativamente tutti gli
uffici interpellati (tranne uno, a quanto pare: infra), di ogni genere e grado. A
quel punto, la richiesta era stata ritirata, ed era stata presentata una Dia,
mirante a provocare silenzio-assenso sul rivolgimento delle caratteristiche
energetiche dell’insediamento da realizzare. In questo contesto Tartaglia, contro
tutti (o quasi), aveva compiuto una serie di atti univocamente orientati a favorire
Klapfer, anche palesemente eccedendo le proprie prerogative.
A prescindere dal potere-dovere di annullare la procedura, ritenuto dai Giudici
di merito (e negato dalla Difesa con affermazioni in fatto che questa Corte non è
in grado di valutare), l’indagato aveva: espresso un parere favorevole alla
variante per conto dell’Agec, sostenuto la medesima soluzione nel consiglio di
9

(9-2

Ancora una volta addentrandosi nei meandri del fatto, la Difesa del ricorrente

amministrazione della stessa Agec, sottoscritto una attestazione di conformità e
legittimità della variante proposta dall’aggiudicataria, deliberato una
approvazione della modifica degli impianti tecnologici, con incarico al Comune
per il rilascio del permesso di costruire (operazione a quanto pare riuscita).
Si tratta all’evidenza di atti riferibili all’area delle funzioni spettanti all’ufficio, il
che, secondo la nota giurisprudenza di questa Corte, priva di influenza effettiva
la questione se si trattasse o non di atti tutti riconducibili alle competenze
formali dell’interessato (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 20502 del 02/03/2010,

L’ipotesi che si trattasse di atti compiuti in violazione di legge, quanto meno
sotto il profilo del contrasto con il principio di imparzialità della pubblica
amministrazione, è allo stato sostenuta da una motivazione congruente.
Tartaglia aveva avviato una vera e propria campagna, compiendo atti forse non
tutti necessari, e comunque schierandosi contro l’atteggiamento risolutamente
contrario di tutti i soggetti istituzionali interessati. Ciò accreditando una
soluzione la cui unica caratteristica era quella di favorire la Seeste Bau,
danneggiando i concorrenti effettivi o potenziali nella gara e gli interessi almeno
immediati del Comune, che non ha ottenuto l’avvio delle politiche energetiche
perseguite, non ha incamerato la cauzione, non ha di fatto «governato» la
variazione sostanziale del progetto.
Non è essenziale – sarà chiaro – stabilire nella sede cautelare se e quali
specifiche violazioni siano state attuate, essendo sufficiente un quadro indiziario
grave del venir meno, da parte di Tartaglia, del suo dovere di imparzialità:
«costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti (perché
vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche
riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente
regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio, dall’osservanza di doveri istituzionali espressi
in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità
(Sez. 6, Sentenza n. 30762 del 14/05/2009, rv. 244530).
Anche per questa ragione gli insistiti e diffusi riferimenti della Difesa al fatto
che esisterebbe un parere di senso conforme alle tesi allora propugnate da
Tartaglia non sono risolutivi (parere dello «Ufficio Sezione Tecnologica del
Comune di Verona). La doglianza più volte ripetuta, per la quale il Tribunale
avrebbe omesso di valutare detto parere, sarebbe comunque irricevibile per il
suo carattere generico. Il parere non è stato prodotto, la Corte non ne conosce
funzioni e contenuto generale, e in ogni caso il ricorrente non spiega perché
l’omessa considerazione del dato potrebbe attingere il livello del travisamento
della prova in senso tecnico, l’unico che rileverebbe in ambito di legittimità. Ad

lo

(39_,

rv. 247373).

ogni modo, e come si accennava, la constatazione che una crepa si era aperta
nel muro della ferma opposizione all’operazione Tartaglia – Klapfer non
diminuirebbe la tenuta di un ragionamento che si fonda sulla completa anomalia
dell’intera procedura, sul significato tecnico-economico dell’operazione, perfino
sulla esorbitanza delle attività di sostegno poste in essere dal citato tartaglia,
che la stessa Difesa pone per qualche verso in evidenza.
Tutto ciò, naturalmente, avuto riguardo alla dimensione cautelare del
ragionamento sviluppato dai Giudici del riesame.

nell’interesse di Klapfer si fonda su una logica inammissibile, poiché
sostanzialmente chiede alla Corte di stabilire se siano più credibili i consulenti
dell’accusa o quelli della difesa (in assenza per altro, e com’è ovvio, delle
rispettive relazioni).
Il fatto è che il Tribunale ha valutato le fonti di prova disponibili a proposito
del prezzo di mercato dell’appartamento ceduto a Tartaglia (formalmente, alla
figlia), ed ha motivatamente ritenuto più attendibile l’assunto che l’immobile sia
stato pagato diverse decine di migliaia di euro in meno del suo valore. Ha
assegnato rilievo, più che ragionevolmente, alla percezione diretta che sottende
alle valutazioni del consulente d’accusa, od al fatto che si tratterebbe
dell’appartamento con la migliore esposizione (anche riguardo alla vista sul
panorama montano), il che notoriamente è un fattore di grande rilievo, che può
di molto svilire il dato dell’equivalenza delle dimensioni.
Ancora una volta dunque, risulta irricevibili censure in fatto, genericamente
prospettate. L’ultimo rilievo si estende alle doglianze concernenti l’omessa
considerazione di messaggi di posta elettronica i quali documenterebbero che
l’appartamento sarebbe stato posto in vendita ad un prezzo di poco inferiore a
quello poi pagato dalla figlia di Tartaglia.
Si tratta di una censura proposta genericamente, perché non accompagnata
da documentazione, non circostanziata, non presentata quale vizio di
travisamento per omissione (cioè quale mancato apprezzamento di una fonte
motivatamente accreditata di un valore risolutivo).

3. Se dunque le censure difensive nell’interesse di Klapfer sono, in punto di
gravità del quadro indiziario, sostanzialmente inammissibili, o comunque
infondate, la soluzione opposta deve essere raggiunta riguardo alle esigenze
cautelari, con riferimento ad entrambi i ricorrenti.
3.1. Il fenomeno è particolarmente vistoso quanto Martin Klapfer.
Dalla stessa ordinanza impugnata, o dal pregresso provvedimento applicativo,
si apprende anzitutto che il ricorrente è persona immune da precedenti penali, il

11

(9_ ,

2.4. Anche rispetto alla «prestazione» offerta dal privato il ricorso

che naturalmente – e sempre in termini di completezza e correttezza della
motivazione – è fattore che impone al giudice particolare rigore nel valutare la
portata del segnale di pericolosità promanante dal fatto.
Il quale fatto, nella specie, è risalente nel tempo. L’accordo corruttivo, se ed
in quanto intervenuto, risalirebbe almeno al 2009, epoca degli atti d’ufficio che
Tartaglia avrebbe posto in essere nella relativa esecuzione. Al 2011, e dunque ad
epoca più recente ma non prossima, neppure alla data di emissione del
provvedimento restrittivo, risale la sola controprestazione attribuita al Klapfer.

consumazione del reato, ed a quasi due dall’ultimo atto consumativo (secondo la
nota struttura della progressione nei fatti corruttivi seguiti da pagamento).
Nessuna notizia di ulteriori comportamenti criminosi è stata acquisita nei
lunghi periodi di cui si è detto, sebbene l’attività del ricorrente ed i suoi rapporti
con le amministrazioni pubbliche non possano definirsi occasionali. Il tempo
trascorso dai fatti avrebbe dovuto indurre i Giudici della cautela ad una specifica
valutazione (e motivazione), tale da confermare l’attualità dei rischi desunti solo
e semplicemente dalla qualità dei fatti medesimi (art. 291, comma 2, lettera c),
cod. proc. pen.). E naturalmente vale la regola di necessaria concretezza, non
assicurata da riferimenti di stile o dalla valorizzazione di risultanze inconcludenti
od ambigue.
È quest’ultima la definizione più adeguata per i riferimenti ad una
conversazione intervenuta tra Klapfer e Tartaglia. Come a suo tempo si è
accennato, nel colloquio Tartaglia sembra voler esibire al coindagato un atto
interno all’Amministrazione, forse pertinente ad una gara. Non si comprende
nulla di più, almeno con sicurezza. Anzi, per dirla tutta, si comprende che Klapfer
neppure capiva che si trattasse, che non manifestava particolare interesse, e che
Tartaglia voleva usare l’interlocutore per una sorta di test circa la comprensibilità
dell’atto. A tutto concedere, non una trattativa in corso, ma il segno di una
qualche familiarità non aliena da piccole scorrettezze del pubblico ufficiale,
certamente non collegabile ad un illecito, neppure in termini di prima ed
approssimativa progettazione.
Un segnale più che equivoco, dunque, che non sorregge la pretesa del
Tribunale di fondare sul medesimo l’attualità della questione cautelare.
Oltretutto, un segnale a sua volta antecedente di circa sette mesi alla cattura
dell’interessato, ancora trascorsi nel vuoto di ulteriori notizie che lo
riguardassero: un dato tanto più significativo considerando il penetrante
nnonitoraggio cui era sottoposto il Tartaglia.
Ancor più grave la carenza motivazionale, infine, con riguardo all’adeguatezza
esclusiva della custodia in carcere. Il riferimento di stile al «sistema corruttivo» è

12

(9,

La cattura di quest’ultimo è stata dunque disposta a quattro anni dalla

particolarmente inefficiente quanto a Klapfer, accusato d’un reato solo e remoto.
Non si vede poi, pur considerando legittima l’aspettativa di nuove condotte della
stessa indole, perché la stessa varrebbe, di per sé sola, ad escludere la
funzionalità di misure interdittive, o al limite di una cautela non carceraria che
per natura (e, se del caso, per disposizione del giudice) può ostacolare i contatti
con terzi, specie se finalizzati ad operazioni riguardanti attività imprenditoriali da
condurre in rapporto con esponenti politici e funzionari pubblici. Il giudice che
ritenga probabili nuovi delitti di corruzione, nelle condizioni date, è tenuto ad

di casa, o di contattare terze persone, pur di commettere i reati medesimi.
Come si è visto, nella specie il Tribunale si è limitato ad evocare un contesto
cui Klapfer non è pienamente riferibile, e ad affermare il rilievo, senza ulteriori
spiegazioni, del carattere apicale della sua posizione nell’ambito dell’azienda
controllata. Motivazione insufficiente, cui non giova il richiamo per integrazione
ai rilievi del Giudice di prime cure, se possibile ancor più generici.
3.2. Le motivazioni richiamate per Klapfer, nell’ordinanza di riesame, sono le
stesse utilizzate per Tartaglia. In questo caso, se non altro, si riscontra una
migliore aderenza dei riferimenti ai dati di fatto illustrati nel corso del
provvedimento: numero elevato ed epoca recente dei reati della stessa indole,
con una successione tanto serrata da giustificare il giudizio di abitualità della
condotta e di attualità del rischio di reiterazione, per quanto espresso in termini
tanto succinti. Anche in questo caso, tuttavia, manca una specifica
rappresentazione delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto inefficienti, in
termini di prevenzione speciale, misure alternative alla carcerazione. La
plausibilità di contatti conservati nell’amministrazione è argomento che
ragionevolmente può sorreggere il giudizio di irrilevanza delle intervenute
dimissioni ma, come osservato per Klapfer, deve essere integrato al fine di
dimostrare che i vincoli connessi all’esecuzione delle misure alternative
sarebbero insufficienti ad evitare la reiterazione dei reati.
3.3. Sia per Klapfer che per Tartaglia, in definitiva, il provvedimento
impugnato va annullato con rinvio, affinché il Tribunale del riesame possa
valutare se reiterare o non la conferma del provvedimento applicativo della
custodia in carcere alla stregua di un corredo argomentativo conforme al modello
fin qui indicato.

c9__
13

indicare le ragioni per cui suppone che l’interessato violerebbe il divieto di uscire

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Venezia.

,

Così deciso il 26/03/2014.

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