Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3086 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3086 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI
nei confronti di:
1) PATRUNO ALBERTO N. IL 15/11/1972* C/
avverso l’ordinanza n. 616/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

e

itt-m 5- .0 3•Asà..11,9,

(vmedeo (30.4 rucolo)

Uditi difensor Avv.;

Run

po 15,11)

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
I. Con l’impugnata ordinanza del 14.2012, il Tribunale di Napoli – accogliendo il
riesame proposto da Patruno Alberto – ha annullato il decreto con cui Il Giudice per le
Indagini Preliminari, nell’ambito di un procedimento penale per truffa ai danni del
Comune e soppressione di cadavere, aveva disposto il sequestro preventivo della
Cappella funeraria De Febbraro all’interno del Cimitero di Poggioreale.
Per giungere a tale conclusione 11 giudice di merito, dopo avere richiamato il
contenuto di un precedente provvedimento di annullamento del 20.2.20123 che si

l’inesistenza del fumus del delitto di truffa in danno del

riferiva ad un sequestro probatorio fondato sulla stessa informativa di PG, ha ritenuto
Comune perché al fatto

contestato (vendita tra privati di una cappella funebre in violazione dell’art. 53 del
regolamento di polizia mortuaria) non aveva partecipato li Comune di Napoli, per cui
non si individuava alcun artifizio o raggiro ai danni dell’ente pubblico.
Ha escluso Inoltre il fumus del reato di soppressione di cadavere (in quanto tale
figura presuppone una dolosa attività distruttiva di salme, mentre nel caso di specie
per alcune risulta un trasferimento nei loculi dell’Arriconfraternita Rosario di Palazzo e
per altri mancano dati certi per stabilire l’allocazione (considerato anche il tempo
trascorso).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero per plurime
violazioni di legge (artt. 321 cpp, 640 cpv e 411 cp in relazione all’art. 606 lett. b cpp)
osservando che il fumus della truffa aggravata sta nell’avere taciuto la vendita al
Comune impedendogli così di revocare la concessione per violazione del regolamento
di polizia mortuaria e di darla ad altri.
Quanto al fumus del reato di soppressione di cadavere, il ricorrente rileva che il
Tribunale ha richiamato, per escluderlo, una serie di documenti che invece non hanno
alcun rilievo probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevata l’inconsistenza dell’affermazione, resa in udienza dal
difensore del Patruno, secondo cui vi sarebbe difetto di interesse essendo la Cappello
sottoposta a sequestro anche per altro titolo, ed a tal fine è sufficiente rilevare che in
caso di revoca del sequestro per altro titolo per insussistenza delle ragioni che lo
hanno determinato o per altri motivi, lascerebbe in ogni caso aperta la questione per
cui oggi si discute.
In materia di applicazione di misure c.autelari reali, nella verifica dei presupposti
per la emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, il
giudice del riesame deve valutare il fumus commissi delicti tenendo conto delle
concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi
forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza degli indizi di colpevolezza o la loro
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gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato
Ipotizzato (Cass. 15/7/08, n. 37695).
Il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell’art. 321,
comma secondo cod proc, pan., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla
sussistenza del presupposto del “fumus commissi delicti”, consistente nell’astratta
configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze
indicate dal •P.M., dell’ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari

personali (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 36710 del 26/06/2008 Cc. dep. 24/09/2008).

3. Nel caso di specie, la tesi del Tribunale sulla insussistenza del reato di truffa
aggravata in danno del Comune di Napoli (per il solo fatto che l’ente non ha
partecipato al negozio traslativo) non appare giuridicamente corretta.
L’articolo 53 del regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli prevede
espressamente il divieto di cessione diretta tra privati dei manufatti funebri dati in
concessione.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che Patruno ha allenato a tale Santagata
Antonio la Cappella avuta a suo tempo in concessione dal Comune di Napoli e che
contestualmente alla vendita si è fatto rilasciare dall’acquirente una procura speciale

per effettuare tutte le operazioni di polizia mortuaria.
Tale comportamento, ad avviso del ricorrente pubblico ministero, integra l’artifizio
e il raggiro posto in essere dal Patruno nei confronti del Comune, perché l’ente,
continuando a trattare di fatto col venditore (comparente in prima persona per le
operazioni di polizia mortuaria), non viene a conoscenza dell’Illecito negozio di
trasferimento del manufatto funerario (in violazione del divieto regolamentare) e non
ha quindi la possibilità di porre in essere la dovuta revoca della concessione, con
l’ulteriore danno patrimoniale rappresentato dalla mancata stipula di nuova
concessione con altri soggetti disposti al pagamento dei relativi oneri, mentre invece il
venditore Patruno lucra Ingiustamente II prezzo della cessione vietata,
Il ragionamento è corretto perché ai fini della configurabilità del delitto di truffa,
l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie
incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a
proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa. Ne
consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto
negoziale, ovvero di atto giuridico In senso stretto, ma può essere Integrato anche da
un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “tradltioTM, da un atto materiale
o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un
danno cfr. Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. dep. 10/01/2012 Rv. 251499),
Secondo le sezioni unite, per l’integrazione della truffa occorre, e basta, un
comportamento del soggetto ingannato che sia frutto dell’errore in cui è caduto per

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fatto dell’agente e dal quale derivi causalmente una modificazione patrimoniale, a
ingiusto profitto del reo e a danno della vittima. Il profilo penalisticamente rilevante
della cooperazione della vittima non deve necessariamente riposare nella sua
qualificabilità in termini di atto negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto,
bastando la sua idoneità a produrre danno. (cfr. sent. cit. in motivazione).
A tale principio di diritto il Tribunale non si è attenuto perché si è basato
unicamente sulla estraneità dei Comune ai negozio di trasferimento, senza neanche

dell’acquirente per il compimento degli atti di polizia mortuaria riguardanti la cappella
di famiglia (ormai ceduta).
3. In ordine al fumus del reato di soppressione di cadavere (art. 411 cp), dallo

stesso provvedimento impugnato risulta il contenuto parziale della documentazione
prodotta dal Patruno circa il trasferimento delle salme. Tale affermazione, unitamente
al dato oggettivo della impossibilità di ricostruire la destinazione di alcune salme del
gruppo De Febbraro (evidenziato anch’esso nel provvedimento impugnato) collidono
con l’affermazione di inesistenza del fumus del reato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dolo richiesto per la
configurazione del delitto di sottrazione e soppressione può essere non solo diretto, e
ciò avviene quando la sottrazione o soppressione sia stata compiuta secondo
l’intenzione dell’agente, ma anche eventuale, come si verifica quando l’agente,
indipendentemente dal fine perseguito con il celamento, abbia accettato il rischio del
verificarsi della definitiva soppressione o sottrazione del cadavere (Sez. 3, Sentenza n.
5772 del 21/01/2005 Ud. dep. 16/02/2005 Rv. 230657).
Pertanto, si impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame.
P.Q.P4.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma l’11.12.2012.

approfondire per quale ragione il Patruno abbia assunto il ruolo di procuratore speciale

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