Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30858 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30858 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KUT KAROL N. IL 14/05/1984
avverso la sentenza n. 1753/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. trl
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza de13.12.2012 la Corte di appello di L’AQUILA, a seguito di
gravame interposto dall’imputato KUT Karol

avverso la sentenza

emessa il 17.12.2010 dal Tribunale di Pescara, ha confermato detta
sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato
di cui all’art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.

del difensore deducendo cumulativamente vizi ex art. 606 lett. b) c) ed
e) c.p.p. in relazione alla inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. del verbale di
perquisizione e sequestro che, invece, avrebbe fondato l’affermazione di
responsabilità dell’imputato in assenza di prove orali provenienti dai CC
operanti che ne indicassero il comportamento minaccioso attraverso
l’uso della siringa mostrata agli stessi militi. Sotto tale aspetto la
sentenza si paleserebbe anche illogica e contraddittoria rispetto al dato
testimoniale.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità.
4. Invero attraverso il duplice profilo azionato il ricorrente, riproponendo le
medesime doglianze mosse in appello, non si confronta con la
motivazione resa dalla sentenza che espressamente senza far ricorso al
contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, sulla base del dato
testimoniale ha non illogicamente confermato la condotta minacciosa
dell’imputato posta in essere mostrando la siringa ai CC che operavano il
controllo ed affermando di averla da poco usata per iniettarsi
stupefacente per palesarne il rischio di trasmissione di gravi malattie.
5. E non si può opporre all’inequivoco tenore della motivazione
l’estrapolazione – contenuta nel ricorso – di alcune espressioni dei
testimoni per indurre un diverso e dissonante contenuto della
testimonianza, che – in ogni caso – non integra alcun profilo di illogicità
e contraddittorietà della motivazione.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

1

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18.6.2014.

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