Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30858 del 12/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30858 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMIH CHERKI N. IL 11/06/1955
avverso la sentenza n. 104/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

OSSERVA
1) Con sentenza del 23.9.2014 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza
del Tribunale dì Catanzaro, emessa in data 6.10.2010, con la quale Ramih Cherki era
stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 900,00 di multa per i reati
di cui all’art.171 ter comma 2 lett.a) L.633/41 (capo a) e 648 cpv. c.p. (capo b).
Propone ricorso per cessazione il difensore dell’imputato, denunciando la violazione di
legge in relazione alla ritenuta susistenza del reato di cui all’art.171 ter L633/41.
2.) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la sentenza della
Corte di Giustizia europea (emessa in data 8.11.2007 nel procedimento C-20/05,
Schwibbert) che ha incluso la normativa che prevede l’obbligo di opposizione del
contrassegno SIAE sui supporti, contenenti opere sottoposte al diritto d’autore, tra
le “regole tecniche”, in ordine alle quali è previsto l’obbligo di comunicazione.
Questa Corte ha, con varie pronunce, rilevato che “tra le fattispecie penali in cui il
contrassegno è previsto come elemento negativo rientra quella di cui all’art.171 ter
lett.d) L.633/41 (nel testo modificato dalla legge 18.8.2000 n.248), che appunto
punisce chiunque detiene per la vendita supporti musicali, o audiovisivi,
cinematografici etc. privi del contrassegno SIAE. Tra tali fattispecie non rientra
invece quella di cui all’art.171 ter lett.c) L.633/41 (nel testo modificato dalla Legge
18.8.2000 n.248), appunto perché non prevede come elemento essenziale tipico la
mancanza del contrassegno in parola, ma punisce soltanto chiunque detiene a fini
commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla
duplicazione o riproduzione. In quest’ultimo caso, insomma, la mancanza del
contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione
o riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta” (cfr.Cass.pen. sez.3
sent.n.334 del 12.2.2008 ,ric.Valenti no).
2.2) La sentenza di condanna non ha ritenuto a carico del ricorrente, come fonte di
responsabilità, l’autonoma condotta della mancanza del timbro SIAE, ma ha fatto
derivare da tale mancanza una circostanza indiziante (in una al confezionamento del
tutto approssimativo dei contrassegni ed alla presenza di copertine fotocopiate) in
ordine all’awenuta illecita riproduzione.
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che va determinata in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d curo 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
il Pr idente
Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA