Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30857 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30857 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERCHAN BULGARIN RODER ANTHONY N. IL 05/02/1990
avverso la sentenza n. 679/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. 6-. -i- OhAlbh I
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 18/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 3.7.2012 la Corte di appello di Brescia – a seguito di
gravame interposto dall’imputato MERCHAN BULGARIN RODER

ordine al delitto di cui agli artt. 110 c.p. – 73 co. V dpr n. 309/90
condannandolo a pena di giustizia, sospensivamente condizionata.
2.

Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione
l’imputato deducendo contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità essendosi
consumata una illogica disparità di trattamento tra il ricorrente e la
coimputata , invece, mandata assolta pur in presenza di una medesima
situazione di fatto che vedeva entrambi inconsapevoli della detenzione
da parte del SILVA GUARANDA dello stupefacente. Non potendosi
desumere la consapevolezza dell’imputato da una evidenza dello
stupefacente mai provata come pure dal mancato consiglio al SILVA di
allontanarsi dalla situazione equivoca, non rimproverato alla coimputata.
In conclusione, secondo il ricorrente, nessun contributo egli aveva
fornito al SILVA in ordine allo stupefacente da questi autonomamente
detenuto.

3.

Il ricorso è infondato.

4.

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra
connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro
soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che
l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di
qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo
partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta
criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento
ed il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche
implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare ( Cass.
Sez. 4 n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649).

5.

Attenendosi a tale principio, la Corte territoriale in modo logico ha
avallato la affermazione di responsabilità del ricorrente sorpreso a bordo
della autovettura guidata dal SILVA GUARANDA poco dopo che questa in
ora notturna era stata vista dai militi avvicinarsi ad avventori di un
1

ANTHONY avverso la sentenza emessa il 13.10.2011 dal Tribunale di
t’444.4-r.
Bergamo – confermava nei confronti del predetto ~6~a-sentenza
442
predetto 4mp4itag in
cheAveva affermato la penale responsabilità

locale pubblico. Alla vista dei militi la vettura aveva preso ad allontanarsi
ma , fermata dagli operanti ed a seguito di controllo, a fianco
dell’imputato, occupante il sedile posteriore della vettura, era rinvenuto
un marsupio aperto contenente 32 bustine di stupefacente, mentre nel
bagagliaio della autovettura erano rinvenute altre tre bustine di
stupefacente ed un apparecchio per confezionare le dosi. Rispetto a tali
emergenze la sentenza ha ritenuto attribuibile anche all’imputato lo
stupefacente in ragione del rapporto detentivo giustificato dalle stesse

l’imputato solo nel corso del processo fornito una inverosimile versione
della sua presenza nella vettura.
6. Deve, tuttavia, rilevarsi la sopravvenuta illegittimità della pena inflitta a
seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n.
32/2014, siccome calcolata sulla base della diversa forbice edittale
caducata a seguito della predetta pronuncia.
7. Comportando la rideterminazione della pena l’esercizio di poteri
discrezionali che non pertengono a questa Corte di legittimità, la
sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della
pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per
nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della
Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 18.6.2014.

emergenze non smentito da qualsivoglia contraria circostanza, avendo

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