Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30857 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30857 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIGGIO ANTONINO N. IL 07/02/1963
avverso la sentenza n. 2073/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1) Con sentenza del 3.10.2014 la Corte dì Appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Sciocca, in composizione monocratica, emessa in data
11.2.2013, con la quale Riggio Antonino, operata la riduzione per la scelta del rito
abbreviato, era stato condannato per i reati di cui all’art.4 comma 2 L.110/5 (capo a)
e 527 commi 1 e 2 c.p. (capo b), riconosceva le circostanze attenuanti generiche,
riducendo la pena inflitta in primo grado a mesi 3 di reclusione per il delitto ed a mesi
3 di arresto ed euro 500,00 di ammenda per la contravvenzione.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità, di mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.4 comma 3 L.110/5, e di
omessa concessione del beneficio della sospensione della pena.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici,
ritenuto che i rilievi contenuti nell’atto di appello fossero destituiti di ogni
fondamento. Ha, invero, evidenziato che dalle testimonianze Turano e Avitabile e da
quanto accertato direttamente dai Carabinieri, accorsi sul posto, emergesse la prova
del reato di cui all’art.527 c.p.; quanto al capo a), risultava pacificamente che il
coltello di cui alla contestazione (a serramanico, con lama di cm.7) fosse stato
rinvenuto nell’auto dell’imputato e che fosse configurabile il reato contestato.
Ha ritenuto inoltre che non potessero essere concesse la circostanza attenuante di
cui all’art. 4 comma 3 L.110/75 (per le modalità del fatto e per la negativa personalità
dell’imputato) e la sospensione della pena (essendo ostativi i precedenti penali).
2.2) Il ricorrente, invece di censurare specificamente siffatte argomentazioni, si
limita a generiche deduzioni.
Eppure l’ art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
‘ residente
Il Consigliere est

OSSERVA

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