Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30856 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30856 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OGRAFO SALVATORE N. IL 26/08/1962
avverso la sentenza n. 321/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIche ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 26.10.2012 la Corte di appello di Trento, a seguito di
gravame interposto dall’imputato OGRAFO Salvatore avverso la
sentenza emessa il 19.4.2011 dal Tribunale di Rovereto, ha confermato

del reato di cui all’art. 341 bis c.p. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore denunciando:
2.1.

contraddittorietà,

manifesta

illogicità

ed

omissione

della

motivazione; violazione dell’art. 341 bis co. 3 c.p. e 533 co. 1 c.p.p.. In
particolare, si censura la ritenuta insussistenza della ipotesi di cui all’art.
341 bis co. 3 c.p. sulla base dell’affermazione secondo la quale di fatto
non ci fu risarcimento, essendosi erroneamente omessa la
considerazione del contrastante verbale di udienza del 1.1.2011 dal
quale risulta l’avvenuto versamento delle somme alle pp.00. che queste
hanno dichiarato di non accettare e risultando erronea la considerazione
della inadeguatezza delle somme offerte, pari complessivamente a 600
euro e non a 200. Si sollecita, in via subordinata, eccezione di
incostituzionalità della norma ex art. 341 bis c. 3 c.p. per violazione
dell’art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che la causa di estinzione del
reato è ancorata ad una prestazione di tipo risarcitorio, siccome
concettualmente incompatibile con i delitti che rientrano tra quelli contro
la P.A. e rispetto alla ipotesi di cui all’art. 594 co. 4 c.p. per la quale – a
parità di situazioni – l’imputato può beneficiare dei previsti dal rito
dinanzi al giudice di pace.
2.2.

contraddittorietà, manifesta illogicità, omissione della motivazione in
relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. non avendo la Corte territoriale
valutato la incidenza della avvenuta offerta reale rispetto alla
concedibilità delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile in quanto attraverso il formale motivo
azionato deduce una valutazione del fatto in ordine alla avvenuta
riparazione del danno.

1

detta sentenza con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile

5. La previsione dell’art. 341 bis co. 3 c.p. prevede una causa di estinzione
del reato che ricorre quando l’imputato, prima del giudizio, abbia
riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei
confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza
della medesima.
6. In ragione della identità del risarcimento richiesto ai fini della causa di
estinzione in esame rispetto a quello ai fini dell’applicabilità della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. può richiamarsi
rientra nei compiti del giudice la

valutazione del danno arrecato, per determinare l’idoneità del ristoro
degli stessi. La somma eventualmente versata non va quindi apprezzata
in astratto, ma “relativizzata” in riferimento al fatto ed al danno predetto
(Cass. Sez. 3 n. 15811 del 19/09/1990,Leonardi, Rv. 185877); e quello
secondo il quale il risarcimento del danno deve essere integrale,
comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale,
e la valutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamento del
giudice (Cass. Sez. 2 n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri);
insegnamento del tutto corrispondente alla analoga materia riparatoria
dinanzi al giudice di pace con effetti estintivi del reato ex art. 35
I.n.274/2000, nell’ambito della quale la relativa valutazione è
demandata al giudice ( ex multis, Cass. Sez. 4, n.36516 del 18.6.2008
Rv 252490).
7. Si è, pertanto, collocata nell’alveo della legittimità richiamata la
sentenza impugnata la quale, senza vizi logici, ha negato la sussistenza
dei presupposti richiesti per la ricorrenza della causa estintiva in esame,
già respinta dal primo giudice per incongruità delle somme offerte,
ribadendosi il mancato perfezionamento del risarcimento non per
l’ingiustificato rifiuto delle somme offerte, ma per la palese esiguità delle
stesse ( pari a duecento euro). E non inficia il ragionamento della Corte
la produzione del verbale di udienza del 1.2.2011 che non indica una
diversa somma versata, documentando, invece, il rifiuto delle pp.00..
8. Manifestamente infondata è la sollecitata eccezione di incostituzionalità
trattandosi di situazioni diverse il cui diverso trattamento rientra
nell’ambito discrezionale del legislatore.
9. Parimenti inammissibile è la seconda censura volta ad introdurre, nella
discrezionale valutazione del giudice di merito, l’elemento della offerta
reale, rispetto ad una motivazione priva di vizi logici e giuridici che ha

2

l’orientamento secondo il quale

negato le attenuanti generiche sulla base dei numerosi e gravi
precedenti penali dell’imputato.
10. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18.6.2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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