Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30856 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30856 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARONIA GIOVANNI N. IL 26/06/1966
avverso la sentenza n. 2333/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1) Con sentenza del 12.11.2014 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza del &UP del Tribunale di Palermo, con la quale Caronia 6iovanni, applicata la
riduzione per il rito abbreviato, era stato condannato per il reato di cui all’art.6
lett.e) L.210/2008, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 1, mesi 4 di
reclusione ed euro 14.000,00 di multa, confermando nel resto.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando l’insufficienza della motivazione in
ordine alla ritenuta colpevolezza per il reato ascritto.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, pur dando atto che non l’appello non era stata proposta
alcuna doglianza in ordine all’affermazione di responsabilità, ha comunque richiamato
la sentenza di primo grado, che aveva accertato, in base alle risultanze processuali, la
realizzazione di una discarica non autorizzata da parte dell’imputato. Implicitamente,
quindi, ritenendo la non applicabilità del disposto dell’art.129 c.p.p.
2.2) Il ricorrente invece di argomentare in ordine alle ragioni che avrebbero dovuto
comportare una pronuncia di proscioglimento, si limita a generici ed apodittici rilievi.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna g ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Consigliere est.
I Presidente

OSSERVA

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