Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30855 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30855 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGERI GIOVANNI N. IL 30/01/1982
BERLINGERI COSIMO N. IL 05/02/1965
BEVILACQUA EUGENIA N. IL 19/05/1963
avverso la sentenza n. 840/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. eq. dio &Ami(
che ha concluso per ) 1 ;m4, ~30.111thr aetZ 0Q-Yrv; •

Udito, per la parte civile, l’Avv .
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Data Udienza: 18/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 29.5.2012 la Corte di appello di Reggio Calabria, a
seguito di appello del P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria emessa il 13.5.2005, in riforma di detta sentenza dichiarava
BERLINGIERI Giovanni, BERLINGIERO Cosimo e BEVILACQUA Eugenia

di giustizia.
2.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione BERLINGIERI
Cosimo e BEVILACQUA Eugenia a mezzo del difensore deducendo
violazione dell’art. 133 c.p. non avendo la Corte di merito, nella
commisurazione della pena, tenuto conto di tutti gli elementi di cui al
citato disposto, non fornendo contezza delle ragioni per le quali si è
discostata dai minimi edittali né considerando la giovane età e la
particolare tenuità delle condotte.

3.

Propone ricorso anche BERLINGIERI Giovanni a mezzo del difensore
deducendo :

3.1.inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 336 c.p. non potendosi ravvisare nella specie l’inverosimiglianza
della minaccia oltreché la sua inidoneità ad incutere timore e, quindi,
l’insussistenza dell’elemento psicologico doloso.
3.2.violazione delle norme in materia di commisurazione della pena e, in
specie, dell’art. 62bis c.p., non potendosi negare le attenuanti generiche
solo in ragione dei precedenti penali sussistenti a carico del ricorrente,
costituendo questi un elemento «post delictum».
3.3.mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in
ordine agli elementi costitutivi del reato risultando priva di adeguata
giustificazione l’attribuzione del diverso valore alle frasi profferite come
pure quella relativa alla commisurazione della pena.
4.

I ricorsi sono infondati.

5.

I ricorsi nell’interesse di BERLINGIERI Cosimo e BEVILACQUA Eugenia
sono infondati avendo la Corte tenuto correttamente conto, ai fini della
commisurazione della pena, oltre della connotazione deplorevole del
fatto, della personalità degli imputati, già gravati, ed dei criteri di cui
all’art. 133 c.p..

1

responsabili del reato di cui all’art. 110, 336 c.p. condannandoli a pena

t

6. Il primo e terzo motivo del ricorso del BERLINGIERI Giovanni sono
inammissibili svolgendo una rivalutazione del fatto senza confrontarsi
con la motivazione resa dalla sentenza impugnata che non illogicamente
ha interpretato le espressioni utilizzate, attribuendo loro valenza
minacciosa, nell’ambito del conflittuale contesto determinato dall’attività
di ufficio dei pp.uu.. Parimenti inammissibile è la generica censura
all’esercizio dei poteri discrezionali affidati al giudice di merito in materia
di commisurazione della pena.

negare la concessione delle attenuanti generiche in ragione di una
condanna per reati commessi successivamente ai fatti per cui si
procede, dovendo riferirsi, ai fini dell’applicazione delle circostanze
previste dall’art. 62 bis cod. pen., ai parametri fissati dall’art. 133 cod.
pen. (Sez. 2, n. 24207 del 14/03/2013, Piras, Rv. 256486).
8. In ragione della sentenza assolutoria intervenuta in data 13.5.2005, ai
sensi delle norme transitorie della disciplina della prescrizione introdotta
dalla I. n. 251/2005, non possono retroattivamente applicarsi nella
specie le successive norme più favorevoli in tema di prescrizione (S.U.
n.15933/2011), che, pertanto, non è decorsa.
9. Deve, tuttavia, disporsi la correzione di errore materiale della sentenza
gravata nell’ambito della quale, in motivazione ed in dispositivo, dove è
scritto «BERLINGIERI Eugenia» deve scriversi ed intendersi
«BEVILACQUA Eugenia», mandandosi alla cancelleria della Corte di
appello di Reggio Calabria per le annotazioni.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali. Rettifica la sentenza di secondo grado in dispositivo e in
motivazione nel senso che dove leggesi «BERLINGIERI Eugenia»
deve intendersi «BEVILACQUA Eugenia». Manda alla cancelleria della
Corte di appello di Reggio Calabria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, 18.6.2014.

7. Il secondo motivo è infondato in quanto, in ogni caso, il giudice può

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