Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30854 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30854 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGERI MASSIMO N. IL 02/07/1976
avverso la sentenza n. 12/2012 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. o. g-, ‘f-s2th.4-1 h q
che ha concluso per 30
4 tk Q 1X10

Udito, per la parte civile, l’Avv //r
Uditi difensor Avv. G. , tik k A_

(0.,Q.eitvit)t-u-sb

Data Udienza: 18/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 16.7.2012 la Corte di assise di appello di Reggio
Calabria, a seguito di gravame interposto dall’imputato BERLINGERI
Massimo avverso la sentenza emessa il 14.11.2011 dalla Corte di assise
di Reggio Calabria, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 378 c.p. avvenuto nel corso

2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico ed articolato motivo erronea
applicazione degli artt. 378 e 384 c.p. e relativo vizio della motivazione.
Secondo il ricorrente, la circostanza secondo la quale i sospettati autori
dell’omicidio, i MORELLI, siano stati assolti non è irrilevante in quanto il
BERLINGIERI non avrebbe potuto fornire elementi di sostegno ad
un’accusa infondata. Inoltre i gravi timori dei familiari dei MORELLI per
la paventata possibile vendetta della famiglia dell’ucciso non erano
infondati e già solo queste valutazioni avrebbero dovuto condurre alla
non configurabilità del reato di favoreggiamento. Il quale non può
ravvisarsi nella forma omissiva siccome non è individuabile una norma
che fondi l’obbligo giuridico di collaborazione del cittadino con le forze di
polizia. Quanto all’art. 384 c.p. deve ritenersi giustificata la condotta del
ricorrente in considerazione della innocenza dei MORELLI che, altrimenti,
avrebbero subito un grave ed ingiusto nocumento alla loro libertà.

3.

Il ricorso è infondato.

4.

Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale, è
sufficiente che sia stata posta in essere un’azione diretta ad aiutare
taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità,
mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto
l’effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e nessun
rilievo assume l’ininfluenza concreta del comportamento dell’agente
sull’esito delle indagini. Ne consegue che il delitto è configurabile anche
quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a
lui noti, ne’ il delitto è escluso dall’eventuale concomitanza di
informazioni già in possesso dell’autorità inquirente, dal momento che la
ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può
essere rimesso al giudizio del singolo (Cass. Sez. 6, n. 6235 del
10/02/2000,Pace,Rv. 216228); ancora, il reato di favoreggiamento

1

di sue dichiarazioni alla p.g. dopo l’omicidio di CASILE Giovanni.

personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva
e quindi anche rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle
domande poste dalla polizia giudiziaria (Cass. Sez. 6, n. 37757 del
07/10/2010, Menegazzo, Rv. 248603).
5. Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non è
necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che
consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle
investigazioni o alle ricerche dell’autorità; occorre, cioè, che l’agente

consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che
si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche (Cass. Sez.
1, n. 8786 del 06/05/1999,PG in proc. Nicolosi, Rv. 214886); ancora,
per

la

sussistenza

dell’elemento

soggettivo

del

delitto

di

favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che deve
consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte
nella consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle
ricerche dell’autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui
che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche (Cass. Sez. 6, n. 24035
del 24/05/2011, Izzo e altro, Rv. 250433).
6. L’assoluzione per insufficienza di prove della persona aiutata non
esclude, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 378 cod. pen., il delitto di
favoreggiamento personale (V. mass n 156303, ed ivi citate; conf.
mass. n 154142)(Cass. Sez. 6 n. 10414 del 12/12/1989, Bettinelli, Rv.
184937).
7. Si pone nell’alveo di legittimità richiamato la sentenza impugnata che ha
confermato la responsabilità del ricorrente in ordine alla condotta tenuta
allorquando fu sentito, dopo l’ agguato omicidiario, dalla p.g. in ordine ai
contatti telefonici tenuti subito dopo il fatto che palesavano il suo
coinvolgimento nelle «trattative» intavolate dal gruppo MORELLI per
risolvere la questione creatasi a seguito del ferimento del CASILE,
rifiutandosi in sostanza di chiarire il significato di decisivi e specifici
passaggi delle conversazioni da lui tenute con BERLINGIERI Bruno
nell’ambito della strategia della quale quest’ultimo è uno dei protagonisti
avendo richiesto al ricorrente, ottenendola, di svolgere una funzione di
intermediazione con la famiglia della vittima, attraverso Francesco
ZINDATO, altrimenti noto come il «nanicchio».

2

abbia volontariamente posto in essere una condotta che

8.

Parimenti ineccepibile è la ritenuta inincidenza della intervenuta
assoluzione ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p. dei MORELLI dall’omicidio
del CASILE.

9.

Quanto alla deduzione fondata sulla scriminante ex art. 384 c.p. essa è
questione inammissibilmente posta per la prima volta in questa sede di
legittimità (v. Cass. Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv.
255940).

10.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, 18.6.2014.

delle spese processuali.

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