Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30854 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30854 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALDERONE BRUNO N. IL 08/02/1982
BISICCE’ MARCO N. IL 02/02/1989
COCUZZA VINCENZO N. IL 12/07/1980
avverso la sentenza n. 7582/2011 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

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1)Con sentenza del 6.10.2014 il GUP del Tribunale di Palermo applicava a Bìsiccè
Marco, Calderone Bruno e Cocuzza Vincenzo, con la diminuente per la scelta del rito, la
pena concordata ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 73 DPR 309/90
rispettivamente ascritti, riconosciuta l’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5.
Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. ed il Bisiccè anche
per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p., questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino;Cass. pen. Sez. 2 n.6455 dl 17.11.2011).
2.2) Il &UP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non poteva
applicarsi l’art.129 c.p.p., tenuto conto delle risultanze delle indagini preliminari ed in
particolare dei verbali di sequestro e degli esiti delle osservazioni eseguite dagli
agenti operanti.
2.3) Quanto alle circostanze attenuanti generiche invocate da Bisiccè Marco, a parte
il fatto che esse non erano comprese nel concordato di pena, il &UP ha evidenziato che
non potessero essere riconosciute agli “altri imputati tutti già recidivi..” e che la pena
concordata fosse congrua.
2.4) I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ciascuno, sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00
ciascuno.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Consigliere est.
I Presidente

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