Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30853 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30853 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIPARO MIRELLA N. IL 24/07/1981
PIPARO MIRELLA
avverso la sentenza n. 2234/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VI. g-.
(
che ha concluso per /Q
F;e91-54,

/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 14.11.2012 IsCorte di appello di Palermo, a seguito di
gravame interposto dall’imputata PIPARO Mirella avverso la sentenza
emessa il 23.11.2010 dal Tribunale di Agrigento, ha confermato detta
sentenza con la quale la imputata è stata riconosciuta colpevole del
reato di cui agli artt. 81, 388 co. 2 c.p. e condannata a pena di giustizia.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata a mezzo
del difensore deducendo violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e)
c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge; mancanza e
manifesta illogicità della motivazione. In particolare, erroneamente la
Corte territoriale avrebbe censurato il comportamento della imputata per
non essersi rivolta al Giudice civile, siccome – invece – provato in atti;
inoltre, avrebbe apoditticamente affermato la sussistenza del fatto sulla
base di ventuno denunce sporte dalla parte offesa senza considerare che
ad esse non erano seguiti processi. Ancora, la Corte avrebbe omesso di
considerare le prove documentali e testimoniali allegate dalla difesa, non
apprezzando che la ricorrente si è limitata ad esercitare un dirittodovere nei confronti dei figli minori non consegnandoli al marito in
evidente stato di ubriachezza.
3.

Il ricorso è inammissibile siccome genericamente propone questioni in
fatto già correttamente esaminate dal giudice di merito il quale, senza
vizi logici, ha affermato la responsabilità della ricorrente escludendo che
la stessa avesse potuto esercitare il proprio sindacato sulla consegna dei
minori al padre, avallando le corrette osservazioni già fatte dalla prima
sentenza secondo la quale – a fronte della allegata nota e
«rinomata» circostanza che il coniuge si ubriacasse – tale
valutazione della obbligata era ammissibile solo in presenza di evenienza
imprevedibile che non avesse consentito di far tempestivo ricorso
all’autorità giudiziaria. Né tale incensurabile considerazione è inficiata
dalla deduzione difensiva che fa generico rinvio a verbali di udienza di
altro procedimento ed al disposto del Giudice civile in ordine agli obblighi
imposti. Del tutto generica è la dedotta omessa considerazione delle
allegazioni difensive, né specificate, né la cui incidenza è specificata in
relazione al percorso motivazionale oggetto di censura.

1

2.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della

Così deciso in Roma, 18.6.2014.

cassa delle ammende.

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