Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30850 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30850 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRA CRISTIAN N. IL 06/02/1990
avverso la sentenza n. 12012/2009 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI,
del 16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

OSSERVA
1)Con sentenza del 16.7.2014 il GUP del Tribunale di Cagliari applicava a Serra
Cristian, con la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p.
di mesi 10 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di cui all’art.73 bPR

generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) In ordine alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte “In
mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per
difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di
cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorchè risulti dal
contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto
presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le
circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord.
n.549 dell’11.2.1994).
2.3) A parte il fatto che l’accordo tra le parti non prevedeva il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, il GUP ha effettuato il controllo richiesto ed ha
ritenuto congrua la pena concordata in relazione al fatto ed alla personalità
dell’imputato.
2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00, sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Consigliere est.
Il Fresidente

309/90 ascritti, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando il vizio di motivazione in ordine
all’entità della pena applicata, stante il mancato riconoscimento delle attenuanti

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