Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30849 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30849 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FEJZULAI REMZI N. IL 16/11/1971
avverso la sentenza n. 1093/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1)Con sentenza del 11.7.2014 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Ravenna, emessa in data 20.10.2009, con la quale Fejzulai
Remzi era stato condannato per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p., 2 L.638/83,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine alle violazioni
commesse fino a settembre 2006 perché estinte per prescrizione, rideterminando la
pena in mesi 1, giorni 20 di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
erronea applicazione di legge, dovendosi ritenere depenalizzata la norma
incriminatri ce.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Come già affermato da questa Corte (cfr. sent. sez.F. n.38080 del 31/7/2014), la
fattispecie in esame è tuttora prevista come reato, essendosi la L.28/4/2014 n.67
limitata a stabilire una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
di alcuni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative.
L’art. 2, comma 2 lettera c), della legge delega ha previsto, tra l’altro, la
trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali a condizione che non ecceda il
limite complessivo di euro 10.000 annui.
I decreti delegati debbono essere emanati entro 18 mesi dalli entrata vigore della
legge.
Nel nostro ordinamento costituzionale, la legge delega attribuisce al Governo la
potestà di adottare decreti aventi valore di legge, vale a dire una facoltà che può
anche non essere esercitata nel termine indicato.
Allo stato è, quindi, pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l’art.2
comma 1 bis L. 638/83, che sanziona penalmente l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali.
Fino a quando non interverrà il legislatore con i decreti attuativi, depenalizzando
“effettivamente” l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
(per un ammontare annuo non superiore ad euro 10.000,00), tale omissione,
prescindendo da ogni soglia, continuerà, pertanto, ad essere sanzionata penalmente.
2.2) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12.6. 2015

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