Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30849 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30849 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROBERTO PAOLO N. IL 31/08/1962
avverso la sentenza n. 1168/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, peKa parte civile, l’Avv
Udit i difeng6r Avv.

Data Udienza: 09/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte d’Appello di Ancona ha
confermato la sentenza del 14 novembre 2008, con la quale il Gup del Tribunale
di Fermo, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava Di Roberto Paolo colpevole
dei reati di cui agli artt. 4 comma 2 L. n. 110/1975 (capo A), 337 cod. pen.
(capo B) e 582 e 585 cod. pen. (capo C), commessi il 15 agosto 2007.
Il giudice di secondo grado – dopo aver affrontato in via preliminare le

impedimento avanzato dal difensore dell’imputato – ha rilevato come l’appello sia
del tutto generico e palesemente infondato laddove l’imputato sostiene di non
aver posto in essere alcuna azione violenta nei confronti di pubblici ufficiali,
mentre dalle risultanze processuali emerge il contrario. Ancora, la Corte
territoriale ha evidenziato che non risulta in alcun modo fondato l’assunto
difensivo secondo il quale l’imputato non sarebbe punibile per aver reagito ad
atti arbitrari dei pubblici uffici, laddove risulta provato che egli deteneva senza
giustificato motivo un cutter, che solo successivamente ha dimostrato essere di
proprietà del fratello imprenditore agricolo. Indi, il giudice d’appello ha ritenuto
infondato il motivo concernente la concessione delle circostanze attenuanti
generiche con un giudizio di prevalenza anziché di equivalenza.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Carlo Benedetti,
difensore di fiducia di Di Roberto Paolo, chiedendone l’annullamento per i
seguenti motivi:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove, come si evince
da pagina 8 della sentenza impugnata, la motivazione riguarda, sia sul piano
soggettivo – facendosi riferimento tale Foglia Simone – sia sul piano oggettivo prendendosi in esami fatti, circostanze ed ipotesi di reato non riferibili a

bi

Roberto -, un soggetto diverso dall’assistito ed una fattispecie completamente
distinta da quella per la quale egli ha riportato condanna. In più, la Corte,
nell’affrontare nel merito all’appello, non avrebbe dato adeguatamente conto dei
motivi su cui si fondava il gravame.

2.

In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che la sentenza sia

annullata con rinvio.

2

eccezioni in rito concernenti il mancato rinvio dell’udienza per legittimo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato
Dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince chiaramente come,
contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha trattato la
posizione soggettiva ed oggettiva del ricorrente Di Roberto Paolo, dando atto del
percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado per addivenire alla

adeguato e conforme a diritto in ordine a tutte le censure dedotte nell’atto
d’impugnazione.
Effettivamente, prima di affrontare l’ultimo motivo di gravame,
segnatamente nelle prime sei righe della pagina 8, per un evidente refuso, la
Corte ha fatto riferimento a tale Foglia Simone, soggetto estraneo ai fatti oggetto
del procedimento. Il che nondimeno non mina le già rilevate completezza,
logicità e conformità a diritto della sentenza impugnata, laddove utile per inutile
non vitiatur.

3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2014

Il consigliere estensore

sentenza di condanna e dei motivi d’appello e, quindi rispondendo in modo

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