Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30847 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30847 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARKU ERALD N. IL 31/01/1986
avverso la sentenza n. 848/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
05/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO,

Data Udienza: 12/06/2015

1) Con sentenza del 5.4.2014 il Tribunale di Teramo applicava a Marku Erald, ritenuta
la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di mesi 8 di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 comma 5 DPR
309/90.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, denunciando il vizio di motivazione in
ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all’art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p..
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p„ le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992-Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino; sez.2n.6455/2011).
2.3) Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non
ricorrevano i presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto
emergeva dagli atti (verbali di arresto e sequestro, dichiarazioni dei verbalizzanti).
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma 1112 giugno 201
D
Il Consigliere est.
Presidente

C;’

OSSERVA

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