Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30847 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30847 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEDRINI MASSIMILIANO N. IL 14/10/1973
CASTORRI DANIELE N. IL 19/01/1975
avverso la sentenza n. 112/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la arte civile, l’Avv

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<:› ZkA k c3k, Data Udienza: 09/05/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2013, Corte d'Appello di Bologna ha riformato soltanto in punto di pena la sentenza del 10 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, dichiarava Pedrini Massimiliano e Castorri Daniele colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 585 relazione all'art. 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen., per avere usato violenza per opporsi agli agenti della Polizia di Stato che erano intervenuti presso un bar per ebbrezza alcolica (capo A) e di cui agli artt. 110, 635 cpv n. 3 e 61 n. 7 cod. pen. capo B), commessi il 10 novembre 2007. Il giudice di secondo grado ha rilevato come, alla luce delle emergenze probatorie, risultino certamente provati i due reati ascritti agli indagati mentre ha ritenuto fondate le censure in punto di trattamento sanzionatorio, con riferimento sia alla pena base, sia all'aumento per la continuazione, procedendo di conseguenza alla rideterminazione della pena. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Antonio Baldacci, difensore di fiducia di Pedrini e Castorri, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto dell'applicazione della legge penale, per avere la Corte d'appello commesso un evidente errore di calcolo nel determinare la pena, laddove ha fissato la pena base in mesi sei di reclusione ed ha operato due aumenti per la continuazione di mesi tre ciascuno, giungendo - erroneamente alla pena di un anno e sei mesi (anziché quella di un anno), poi ridotta per il rito abbreviato ad un anno di reclusione. 2. Il Procuratore Generale ha chiesto che la sentenza sia annullata in punto pena e rideterminata in mesi nove di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte è incorsa in un'evidente errore di calcolo: dopo avere affermato di ritenere congrua la pena base di mesi sei di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 337 cod. pen. e fissato l'aumento di mesi tre per ciascuno dei due 2 csk,k- interrompere gli atti vandalici posti in essere dai due imputati in stato di reati in continuazione, ha calcolato in modo erroneo la somma totale, che ha indicato in quella di anni uno mesi sei anziché, in quella corretta, di anni uno. Ne discende che, calcolata nuovamente la pena complessiva in anni uno di reclusione ed applicata la riduzione de iure per il rito abbreviato, la pena irrogata a Pedrini Massimiliano e Castorri Daniele deve essere determinata in mesi otto di reclusione ciascuno. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta che ridetermina per ciascuno dei ricorrenti in mesi otto di reclusione. Così deciso in Roma il 9 maggio 2014 Il consigliere estensore I esidente P.Q.M.

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