Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30846 del 12/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30846 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL MAHDOUI RADHOUEN N. IL 04/01/1985
avverso la sentenza n. 796/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 12/06/2015

1)Con sentenza del 17.7.2014 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Macerata, emessa in data 5.3.2014, con la quale El Madhoui
Radhouen era stato condannato per il reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 73 comma
1 DPR 309/90, riconosceva le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la
pena in anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 21.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art.73 comma 5
DPR 309/90.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Non essendo mutate le condizioni per il riconoscimento dell’ipotesi autonoma di
reato di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90, rimane “valida” la giurisprudenza
formatasi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Essa “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della
condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la
conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene
irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17;
conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4 ,1.6.2005 n.20556).
Il giudice, quindi, è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla
norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) La Corte ha, correttamente, operato una valutazione complessiva del fatto.
Pur riconoscendo che, in astratto, la reiterazione delle condotte non sia ostativa al
riconoscimento dell’ipotesi attenuata, ha ritenuto, con motivazione congrua ed immune
da illogicità, che, nel caso di specie, non potesse certamente parlarsi di “minima
offensività “. Si trattava, infatti, di un’attività di spaccio reiterata, svolta con
modalità collaudate e professionali, avente ad oggetto sostanze di stupefacenti di tipo
diverso (eroina ed hashish), che venivano cedute a numerosi soggetti.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2015
Il Presidente
Il Consigliere est.

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